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"Primo soccorso aziendale: protocolli, formazione e check list"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
17/10/2012 - Un recente articolo di PuntoSicuro
ha sottolineato come il Decreto legislativo 81/2008 consideri
le misure di emergenza da attuare in caso
di primo soccorso, uno degli elementi portanti della gestione della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, tanto da inserirle nell’ambito delle misure
generali di tutela (art. 15, D.Lgs. 81/2008).
Per
tornare a parlare di primo soccorso, presentiamo un documento elaborato dal
Dipartimento di prevenzione medico del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro dell’ ASL di Bergamo.
In
“
Primo soccorso aziendale (nota informativa per le aziende)”
si ricorda che in base al comma 1 dell’articolo 45 del D.Lgs 81/2008,
il datore di lavoro, tenendo conto della
natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva,
sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in
materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto
delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i
necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori
infortunati.
In
particolare è il
D.M. n. 388 del 15
luglio 2003 che “costituisce lo strumento operativo per la realizzazione
del primo soccorso aziendale, modulando l’organizzazione degli interventi in
situazioni di emergenza
sanitaria secondo le diverse realtà aziendali considerando il tipo di
attività svolta, il numero di lavoratori ed i fattori di rischio”.
Il
datore di lavoro, nell’ambito degli adempimenti richiesti dalla normativa
vigente, “oltre a designare e formare gli addetti al Primo soccorso, predispone
un
protocollo/piano per la gestione
delle emergenze sanitarie, per poter attuare concretamente tutte le misure
necessarie all’organizzazione del servizio”.
L’Asl
di Bergamo, al di là della riduzione del fenomeno infortunistico nell’ultimo
triennio, mostra “una percentuale costante di casi classificabili come gravi
ovvero con esiti permanenti e o mortali”. E per questo motivo spinge i datori
di lavoro a realizzare, nell’ambito della valutazione
dei rischi, “un protocollo interno che indichi compiti, ruoli e
comportamenti che ogni lavoratore deve tenere al verificarsi di una situazione
di emergenza all’interno dell’azienda. Questo protocollo integrerà il piano
aziendale di emergenza”.
Il
protocollo operativo dovrà prevedere:
“i soggetti coinvolti, il tipo di intervento da attuare, le modalità operative
necessarie a gestire nell’immediatezza una ‘situazione di danno acuto’ causato
sia da problemi individuali di salute (diabete, cardiopatia ecc…) che da evento
infortunistico legato alla presenza di rischi specifici e alle specifiche
attività svolte nell’azienda (traumatismi, intossicazioni, ustioni ecc….) e le
modalità operative per gestire in modo corretto le comunicazioni e i rapporti
con i Dipartimenti di emergenza territoriali”.
Si
ricorda inoltre che il Servizio PSAL dell’ASL della provincia di Bergamo “programma
annualmente
controlli mirati alla
verifica degli adempimenti normativi specifici in tema di Primo Soccorso”.
E a partire dal 2013 “si ritiene opportuno integrare tale attività promuovendo
anche l’
attività di
autocontrollo/verifica da parte dei Datori di Lavoro”.
A
tale scopo è stata predisposta – e allegata al presente documento - una breve
check list, in tema di organizzazione e
gestione delle emergenze sanitarie, corredata da note esplicative, che sarà
utilizzata dal personale ASL addetto alla vigilanza nei luoghi di lavoro e
potrà anche essere un utile strumento per le aziende”.
L’allegato
1 al documento riporta invece informazioni sugli obblighi di legge e sulla
designazione e formazione degli addetti al primo
soccorso.
Questa
designazione è un obbligo prioritario e inderogabile a carico del datore di
lavoro. Se tuttavia il Testo Unico non entra nel merito della consistenza
numerica degli incaricati
di Primo Soccorso nella singola azienda, tuttavia le “
Linee guida per l’applicazione del D.M. 388/03” elaborate dal
Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome danno le seguenti
indicazioni:
-
“il numero dei soccorritori presenti nell'unità produttiva non può essere
rigidamente stabilito, ma dovrà comunque essere rapportato al numero di
lavoratori contemporaneamente presenti in azienda (ad esempio 1 soccorritore
ogni 30 persone in un azienda che non sia a rischio per incidente rilevante) ed
alla tipologia di rischio infortunistico presente nello stabilimento
produttivo;
-
in ogni caso dovrà essere previsto un sostituto, con pari competenze, per
ognuno dei soccorritori individuati, per rimpiazzare l'eventuale assenza;
-
il sostituto dovrà poter rilevare il collega senza incorrere in situazioni
fisicamente gravose (ad esempio dopo aver terminato il turno di notte);
-
il numero dei soccorritori contemporaneamente presenti in azienda sarà almeno
pari a due, per ‘coprire’ l'eventualità in cui l'infortunato sia uno dei
soccorritori stessi”.
Inoltre
il D.M. 388/2003 stabilisce obblighi da parte del Datore di lavoro in merito
all’
organizzazione delle attrezzature di
Primo Soccorso aziendali e alla
formazione
degli addetti designati. Gli obblighi sono rapportati in funzione di una
specifica classificazione dell’azienda (gruppo A, B e C) che viene presentata
in dettaglio nella nota informativa.
La
formazione dei lavoratori designati è
“svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema
di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale; nello svolgimento della parte
pratica della Formazione il medico può avvalersi della collaborazione di
personale infermieristico o di altro personale specializzato. Per le aziende o
unità produttive di gruppo A i tempi minimi del corso di
Formazione sono di 16 ore, mentre i contenuti minimi sono riportati
nell’allegato 3, che fa parte del D.M. n. 388, e devono prevedere anche la
trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta. Per le aziende o unità
produttive di gruppo B e di gruppo C i tempi minimi del corso di Formazione
sono di 12 ore, mentre i contenuti minimi sono riportati nell’allegato 4, che
pure fa parte del D.M. n. 388. Sono validi i corsi di Formazione per gli
addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del D.M.
n. 388 del 15.07.2003”.
Veniamo
alla
dotazione minima delle attrezzature
di primo soccorso.
Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di
gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
- “
cassetta
di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente
custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica
appropriata, contenente la dotazione minima indicata negli allegati del D.M. n.
388 del 15.07.2003;
-
un
mezzo di comunicazione idoneo ad
attivare rapidamente il sistema di emergenza del servizio sanitario nazionale”.
Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, “il
datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
-
pacchetto
di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito
e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata negli
allegati al D.M. n. 388 del 15.07.2003;
-
un
mezzo di comunicazione idoneo ad
attivare rapidamente il sistema di
emergenza del servizio sanitario nazionale.
Si
sottolinea che “le attrezzature ed i presidi devono essere mantenuti in
condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e
facilmente accessibile”.
Infine
qualche cenno alla
check list/
Scheda di verifica sull’organizzazione del
primo soccorso e dell’assistenza medica di emergenza.
Dalla
lettura della check list emerge, ad esempio, che “si ritiene opportuno che
addetti al PS e alle emergenze, presenti in turno siano facilmente
riconoscibili ed identificabili per facilitarne l’allertamento in situazioni
critiche (es.: fascia identificativa al braccio)”.
E
che per il “buon funzionamento dell’organizzazione è importante che tutti i
lavoratori conoscano le procedure operative da attuare al verificarsi di un
malore o di un infortunio; il lavoratore che assiste infatti, deve essere in
grado di allertare gli addetti e supportare gli stessi in modo adeguato”.
“ Primo
soccorso aziendale (nota informativa per le aziende)”, documento elaborato
dal Dipartimento di prevenzione medico del Servizio Prevenzione e Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro dell’ASL di Bergamo (formato PDF, 66 kB).
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