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"I costi della sicurezza: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo"
fonte www.puntosicuro.it / Edilizia
26/10/2012 - Riguardo alla
valutazione dei
costi della sicurezza nel progetto preliminare, definitivo ed esecutivo la
normativa vigente pone una particolare attenzione alla
fase di progettazione. Nella normativa degli anni novanta e nella
nuova normativa – con riferimento al D.Lgs. 163/2006 e al successivo
regolamento di attuazione – il progetto è diventato l’elemento più importante: all’impresa
non rimane quasi altro che eseguire quanto indicato nel progetto.
Sul
tema della valutazione dei costi della sicurezza si sofferma la relazione di
Daniela Gallo al seminario “ I costi della
sicurezza. Aggiornamento 2012. Normativa e applicazione”, un seminario che
si è tenuto a Roma il 23 marzo 2012 ed è stato organizzato dal Comitato Paritetico Territoriale
di Roma e Provincia (CTP).
In
“
La
valutazione dei costi della sicurezza nel progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo”, Daniela Gallo ricorda come nella vecchia normativa i
progetti esecutivi talvolta fossero relativi solo alla parte architettonica “e
molto spesso dal progetto di massima si passava alla costruzione vera e
propria, adottando delle varianti in corso d’opera con una lievitazione dei
costi”.
Per
ridurre il costo delle varianti è
diventato necessario “stabilire dei vincoli, dei limiti di spesa, che devono
essere stimati già in fase preliminare”, un compito “che la stazione appaltante
deve svolgere attraverso un
responsabile
unico del procedimento”.
Bisogna
fare un
quadro economico. E i quadri
economici degli interventi predisposti nel d.p.r. 207/2010 “sono tutti quei
lavori a misura, a corpo, in economia, tutti gli oneri per la sicurezza non
soggetti al ribasso d’asta, oltre a una serie di somme a disposizione della
stazione appaltante per lavori in economia, allacciamenti e quant’altro”. E la
prestazione “si sviluppa attraverso
tre
livelli successivi di approfonditi temi tecnici che trovano attuazione e
vengono rafforzati nel codice dei contratti pubblici e nel successivo
regolamento di attuazione”.
L’intervento
si sofferma sulle
responsabilità dei
responsabili del procedimento e dei lavori con riferimento al d.p.r.
207/2010 e al Decreto legislativo 81/2008.
In
particolare “nel d.p.r. 207 il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile del
lavoro con una finalità: quella di rispettare le norme sulla sicurezza dei
lavoratori sui luoghi di lavoro”. Per il responsabile del procedimento “il
d.p.r. 207 rimanda a delle responsabilità riportate nel decreto legislativo
81”: l’articolo 90 del decreto indica che, contestualmente all’incarico del
progettista, “deve nominare il coordinatore in fase di progetto e questo concetto
rafforza il fatto che il piano di sicurezza deve essere fatto contestualmente
alla progettazione dell’opera”.
Inoltre,
sempre secondo il d.p.r.
207/2010, “il responsabile del procedimento deve vigilare sull’attività del
coordinatore e deve verificare che l’esecutore corrisponda gli oneri della
sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto alle imprese
subappaltatrici, sempre alcun senza alcun ribasso. Tutto questo rafforza
l’importanza dei costi
della sicurezza e il riconoscimento anche alle imprese subappaltatrici”.
La
relazione si sofferma anche sulle già citate
tre fasi progettuali.
Innanzitutto
“si inizia da uno
studio di fattibilità
iniziale, seguono il progetto preliminare, il progetto definitivo ed infine il
progetto esecutivo”.
Queste
tre fasi, questi livelli, “possono tutti andare in gara e nel momento in cui
vanno in gara vengono definiti come appalto integrato”. Quindi “la
progettazione deve essere condotta nel pieno rispetto dei vincoli esistenti e
soprattutto dei limiti di spesa che devono essere stabiliti a monte tramite
un’evoluzione del progetto”.
Sempre
in merito alle
disposizioni preliminari
per la progettazione, alle tre fasi elencate, l’intervento indica che
“costituiscono quindi una suddivisione di contenuti che interagiscono e si
sviluppano senza soluzione di continuità; in effetti
se il progetto è fatto bene già in fase preliminare, le fasi successive
sono solo un’elaborazione delle prime ipotesi progettuali”.
L’articolo
15 del d.p.r. 207 indica che “gli elaborati progettuali devono prevedere lo
studio, la stima dei costi per la copertura finanziaria e devono essere redatti
proprio con i criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di
costruzione e in quella di esercizio; sono finalizzati quindi alla tutela dei
lavoratori”.
Inoltre
se il
piano di sicurezza e di
coordinamento ha un “maggior dettaglio nell’attività di coordinamento e si
conclude con una stima dei costi che
nella fase dei documenti preliminari è sommaria invece che analitica come nella
fase successiva”, lo “studio di fattibilità non ha il piano di sicurezza”.
Con
il progetto preliminare deve invece “essere redatto un documento definito
prime indicazioni e disposizioni per la
stesura del piano di sicurezza e coordinamento. Se il piano preliminare
passa al definitivo, c’è un aggiornamento, un’integrazione di questo primo
documento; invece se il preliminare viene messo in gara si passa
automaticamente alla redazione” del PSC, del piano
di sicurezza e di coordinamento.
In
ogni caso quando un progetto è fatto bene “anche nella fase preliminare si
possono estrapolare dei costi”. Lo studio del progetto – “soprattutto in
relazione al cronoprogramma, ossia la suddivisione in fasi lavorative
differenti, in tempi differenti, rapportando la durata dei lavori” - consente
di “effettuare una stima abbastanza precisa”.
La
relazione, che vi invitiamo a leggere, riporta diversi esempi esemplificativi
della fase di progettazione, ad esempio con riferimento alla realizzazione di
alcune gallerie e la realizzazione di tratti stradali.
Esempi
che ribadiscono, in conclusione, come “ragionare sulla realizzazione dell’opera”
consenta “di essere più
puntuali nella
valutazione dei costi della sicurezza”.
“ La
valutazione dei costi della sicurezza nel progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo”, Daniela Gallo, intervento al seminario “I costi della
sicurezza. Aggiornamento 2012. Normativa e applicazione” (formato PDF, 172 kB).
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