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"Indicazioni per le verifiche periodiche delle attrezzature"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
05/11/2012 - Il 23 maggio 2012 è entrato in vigore il l Decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 2011,
concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma
13, del medesimo decreto legislativo”. Un decreto a cui si sono susseguite
diverse circolari e chiarimenti da parte dei ministeri competenti.
Tale
decreto oltre a riportare le
modalità di
effettuazione delle verifiche periodiche stabilisce i criteri per
l’abilitazione dei soggetti che potranno essere incaricati di eseguire tali
verifiche. Sembra dunque avviato, come ricordato anche in un recente intervento
su PuntoSicuro di Domenico Mannelli, il meccanismo normativo che dovrebbe far
eseguire le verifiche
periodiche delle attrezzature ritenute particolarmente pericolose e di cui
all’allegato VII del D. Lgs. 81/2008.
Per
fornire un quadro generale degli obblighi a carico dei datori di lavoro del
settore edile - anche in relazione ai chiarimenti forniti dalle Circolari del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 11 del 25 maggio 2012 e n. 23
del 13 agosto 2012 – il Comitato Paritetico Territoriale di Torino e
Provincia ( C.P.T.
Torino) ha elaborato e aggiornato un documento dal titolo “
Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del D.M. 11
aprile 2011 relativo alle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all’allegato
VII del D.Lgs. 81/2008”
(versione del 21 settembre 2012 ).
Se
tali indicazioni sono riferite in particolare alla realtà piemontese, risultano
tuttavia utili ad ogni impresa nazionale, previa verifica delle procedure per
il pertinente territorio.
Dopo
aver elencato alcune attrezzature che necessitano di verifica periodica
nell’ambito edile, il documento si sofferma sulla
comunicazione di messa in servizio.
In
particolare il datore di lavoro “che mette in servizio, successivamente al 23
maggio 2012, un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’allegato VII
del D.Lgs. 81/2008, ne dà immediata comunicazione all’INAIL per consentire la
gestione della relativa banca dati. L’INAIL assegna all’attrezzatura un numero
di matricola e lo comunica al datore di lavoro”.
Riguardo
invece ai carrelli semoventi a braccio telescopico, alle piattaforme
di lavoro autosollevanti su colonne e agli ascensori e montacarichi da
cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente già messi in servizio al
23 maggio 2012, “la richiesta di prima verifica periodica costituisce
adempimento all’obbligo di comunicazione all’INAIL per le finalità di cui sopra”.
Si
ricorda che con “
messa in servizio”
si intende “il primo utilizzo, conforme alla sua destinazione,
dell’attrezzatura. Qualora vi siano difficoltà oggettive a individuare la data
dell’effettivo primo utilizzo, può essere utile fare riferimento alla
documentazione inerente l’acquisto delle attrezzature per determinare tale data”.
Rimandando
i lettori a quanto contenuto nel documento in merito alla prima verifica, alle
verifiche successive, ai requisiti di validità della richiesta e ai tariffari,
ci soffermiamo sul alcune “
indicazioni
specifiche” che “approfondiscono specifici argomenti improntati ad
un’ottica cautelativa per l’applicazione del DM laddove lo stesso non fornisce
precise prescrizioni”.
Ad
esempio nel caso di “
attrezzature per le
quali il datore di lavoro, prima del 23 maggio 2012, ha effettuato la richiesta
di prima verifica, ma che non sono mai state verificate, è opportuno fare
una nuova richiesta di prima verifica all’INAIL”. In particolare si ritiene che
la richiesta “debba essere effettuata secondo le seguenti indicazioni:
-
immediatamente, per le attrezzature la cui periodicità è già scaduta;
-
almeno 60 giorni prima della scadenza della periodicità, per le attrezzature la
cui periodicità non è ancora scaduta”.
E
nella richiesta deve essere indicato il numero di matricola eventualmente già
assegnato dall’ISPESL.
Si
sottolinea che nel caso dei “ ponteggi sospesi
motorizzati (D.M. 04.03.1982) la cui messa in servizio è stata comunicata al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ma che non sono mai stati
sottoposti a prima verifica, il datore di lavoro deve effettuare nuovamente la
richiesta di prima verifica all’INAIL competente per territorio”.
In
particolare le
attrezzature fabbricate
in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle
direttive comunitarie di prodotto e
non
marcate “CE” “rimangono soggette al previgente regime omologativo,
effettuato in via esclusiva dall’INAIL (ex ISPESL). I ponteggi sospesi
motorizzati (D.M. 04.03.1982) fabbricati in assenza di disposizioni legislative
e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non
marcati “CE” rimangono soggetti al previgente regime di collaudo, da
effettuarsi secondo le procedure del D.M. 04.03.1982”.
Per
le
attrezzature in attesa di verifica
periodica successiva alla prima, le richieste di verifica inviate, per il
territorio piemontese, “all’ARPA Piemonte prima del 23 maggio 2012 e mai evase,
devono essere ripresentate, esclusivamente per via telematica, all’indirizzo
pec: verifiche.impiantistiche@pec.arpa.piemonte.it. Per le altre regioni, il
datore di lavoro che prima del 23 maggio 2012 ha richiesto all’ASL o ARPA la
verifica periodica successiva alla prima, deve verificare presso tali enti la
validità o meno della richiesta”.
Le
attrezzature “per cui non è stata
eseguita la prima verifica da parte dell’ISPESL, seppur richiesta, ma che
sono già state sottoposte a una o più verifiche periodiche, restano
esclusivamente sotto il regime di verifiche
periodiche successive alla prima, ai sensi della circolare ministeriale n.
23 del 13 agosto 2012. Nella richiesta di verifica periodica successiva alla
prima deve altresì essere indicato il numero di matricola eventualmente già
assegnato dall’ISPESL; l’INAIL dovrebbe comunicare tale numero al datore di
lavoro nel più breve tempo possibile”.
In
relazione alle novità introdotte nel documento del Cpt torinese, rispetto alla
versione precedente del 27 luglio 2012, riportiamo alcune indicazioni relative
alla
comunicazione degli spostamenti
dell’attrezzatura.
Infatti
il DM dell’11 aprile 2011 prevede l’obbligo della comunicazione di ogni
spostamento dell’attrezzatura all’INAIL, comunicazioni che risultano funzionali
alla gestione delle richieste di verifica
periodica, prima e successive.
Attrezzature in attesa di prima verifica:
-
“nel caso che l’attrezzatura sia spostata nell’ambito del territorio di
competenza della sede INAIL presso la quale è stata inoltrata la precedente
richiesta, comunicare lo spostamento a tale sede;
-
nel caso che l’attrezzatura sia spostata in un territorio di competenza di un’altra
sede INAIL è necessario richiedere la verifica a questa sede e comunicare lo
spostamento alla sede INAIL presso la quale è stata inoltrata la precedente
richiesta”.
Attrezzature in
attesa di verifica successiva alla prima:
-
“nel caso che l’attrezzatura sia spostata nell’ambito del territorio di
competenza della sede ASL o ARPA presso la quale è stata inoltrata la
precedente richiesta, comunicare lo spostamento a tale sede e alla rispettiva
sede INAIL;
-
nel caso che l’attrezzatura sia spostata in un territorio di competenza di
un’altra sede ASL o ARPA è necessario richiedere la verifica a questa sede e
comunicare lo spostamento alla sede ASL o ARPA presso la quale è stata
inoltrata la precedente richiesta e alla sede INAIL del territorio in cui è
stata spostata l’attrezzatura”.
Ricordando
che il Cpt si occupa anche degli obblighi relativi alle attrezzature a
noleggio, alle attrezzature fuori servizio e alle attrezzature con funzionalità
multipla, concludiamo questa presentazione indicando che il documento riporta
utili
schemi applicativi (diagrammi
di flusso) che sintetizzano le modalità di richiesta delle verifiche periodiche
delle attrezzature di lavoro.
I
diagrammi di flusso riguardano tre diversi esempi:
-
attrezzature messe in servizio dopo il 23
maggio 2012 - categorie A e B;
-
attrezzature messe in servizio prima del
23 maggio 2012 - categoria A (in questo esempio rientrano le attrezzature:
mai verificate; che sono state assoggettate alla prima verifica e alle
verifiche successive; che sono state assoggettate solo alla prima verifica e
non alle successive; che sono state assoggettate solo alla/alle verifiche
successive e non alla prima;
-
attrezzature messe in servizio prima del
23 maggio 2012 - categoria B.
CPT
di Torino e Provincia, “ Indicazioni
e orientamenti per l’applicazione del D.M. 11 aprile 2011 relativo alle
verifiche periodiche delle attrezzature di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/2008”,
versione del 21 settembre 2012 (formato PDF, 636 kB).
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