Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Domenica, 24 Novembre 2024
News

"Indicazioni per le verifiche periodiche delle attrezzature"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

05/11/2012 - Il 23 maggio 2012 è entrato in vigore il l Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 2011, concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”. Un decreto a cui si sono susseguite diverse circolari e chiarimenti da parte dei ministeri competenti.
Tale decreto oltre a riportare le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche stabilisce i criteri per l’abilitazione dei soggetti che potranno essere incaricati di eseguire tali verifiche. Sembra dunque avviato, come ricordato anche in un recente intervento su PuntoSicuro di Domenico Mannelli,  il meccanismo normativo che dovrebbe far eseguire le verifiche periodiche delle attrezzature ritenute particolarmente pericolose e di cui all’allegato VII del D. Lgs. 81/2008.
 
Per fornire un quadro generale degli obblighi a carico dei datori di lavoro del settore edile - anche in relazione ai chiarimenti forniti dalle Circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 11 del 25 maggio 2012 e n. 23 del 13 agosto 2012 – il Comitato Paritetico Territoriale di Torino e Provincia ( C.P.T. Torino) ha elaborato e aggiornato un documento dal titolo “ Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del D.M. 11 aprile 2011 relativo alle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all’allegato VII del D.Lgs.  81/2008” (versione del 21 settembre 2012 ).
Se tali indicazioni sono riferite in particolare alla realtà piemontese, risultano tuttavia utili ad ogni impresa nazionale, previa verifica delle procedure per il pertinente territorio.

Dopo aver elencato alcune attrezzature che necessitano di verifica periodica nell’ambito edile, il documento si sofferma sulla comunicazione di messa in servizio.
 
In particolare il datore di lavoro “che mette in servizio, successivamente al 23 maggio 2012, un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008, ne dà immediata comunicazione all’INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L’INAIL assegna all’attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro”.
Riguardo invece ai carrelli semoventi a braccio telescopico, alle piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne e agli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente già messi in servizio al 23 maggio 2012, “la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento all’obbligo di comunicazione all’INAIL per le finalità di cui sopra”.
Si ricorda che con “ messa in servizio” si intende “il primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, dell’attrezzatura. Qualora vi siano difficoltà oggettive a individuare la data dell’effettivo primo utilizzo, può essere utile fare riferimento alla documentazione inerente l’acquisto delle attrezzature per determinare tale data”.
 
Rimandando i lettori a quanto contenuto nel documento in merito alla prima verifica, alle verifiche successive, ai requisiti di validità della richiesta e ai tariffari, ci soffermiamo sul alcune “ indicazioni specifiche” che “approfondiscono specifici argomenti improntati ad un’ottica cautelativa per l’applicazione del DM laddove lo stesso non fornisce precise prescrizioni”.
 
Ad esempio nel caso di “ attrezzature per le quali il datore di lavoro, prima del 23 maggio 2012, ha effettuato la richiesta di prima verifica, ma che non sono mai state verificate, è opportuno fare una nuova richiesta di prima verifica all’INAIL”. In particolare si ritiene che la richiesta “debba essere effettuata secondo le seguenti indicazioni:
- immediatamente, per le attrezzature la cui periodicità è già scaduta;
- almeno 60 giorni prima della scadenza della periodicità, per le attrezzature la cui periodicità non è ancora scaduta”.
E nella richiesta deve essere indicato il numero di matricola eventualmente già assegnato dall’ISPESL.
Si sottolinea che nel caso dei “ ponteggi sospesi motorizzati (D.M. 04.03.1982) la cui messa in servizio è stata comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ma che non sono mai stati sottoposti a prima verifica, il datore di lavoro deve effettuare nuovamente la richiesta di prima verifica all’INAIL competente per territorio”.
 
In particolare le attrezzature fabbricate in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non marcate “CE” “rimangono soggette al previgente regime omologativo, effettuato in via esclusiva dall’INAIL (ex ISPESL). I ponteggi sospesi motorizzati (D.M. 04.03.1982) fabbricati in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non marcati “CE” rimangono soggetti al previgente regime di collaudo, da effettuarsi secondo le procedure del D.M. 04.03.1982”.
 
Per le attrezzature in attesa di verifica periodica successiva alla prima, le richieste di verifica inviate, per il territorio piemontese, “all’ARPA Piemonte prima del 23 maggio 2012 e mai evase, devono essere ripresentate, esclusivamente per via telematica, all’indirizzo pec: verifiche.impiantistiche@pec.arpa.piemonte.it. Per le altre regioni, il datore di lavoro che prima del 23 maggio 2012 ha richiesto all’ASL o ARPA la verifica periodica successiva alla prima, deve verificare presso tali enti la validità o meno della richiesta”.
 
Le attrezzature “per cui non è stata eseguita la prima verifica da parte dell’ISPESL, seppur richiesta, ma che sono già state sottoposte a una o più verifiche periodiche, restano esclusivamente sotto il regime di verifiche periodiche successive alla prima, ai sensi della circolare ministeriale n. 23 del 13 agosto 2012. Nella richiesta di verifica periodica successiva alla prima deve altresì essere indicato il numero di matricola eventualmente già assegnato dall’ISPESL; l’INAIL dovrebbe comunicare tale numero al datore di lavoro nel più breve tempo possibile”.
 
In relazione alle novità introdotte nel documento del Cpt torinese, rispetto alla versione precedente del 27 luglio 2012, riportiamo alcune indicazioni relative alla comunicazione degli spostamenti dell’attrezzatura.
 
Infatti il DM dell’11 aprile 2011 prevede l’obbligo della comunicazione di ogni spostamento dell’attrezzatura all’INAIL, comunicazioni che risultano funzionali alla gestione delle richieste di verifica periodica, prima e successive.
Attrezzature  in attesa di prima verifica:
- “nel caso che l’attrezzatura sia spostata nell’ambito del territorio di competenza della sede INAIL presso la quale è stata inoltrata la precedente richiesta, comunicare lo spostamento a tale sede;
- nel caso che l’attrezzatura sia spostata in un territorio di competenza di un’altra sede INAIL è necessario richiedere la verifica a questa sede e comunicare lo spostamento alla sede INAIL presso la quale è stata inoltrata la precedente richiesta”.
Attrezzature in attesa di verifica successiva alla prima:
- “nel caso che l’attrezzatura sia spostata nell’ambito del territorio di competenza della sede ASL o ARPA presso la quale è stata inoltrata la precedente richiesta, comunicare lo spostamento a tale sede e alla rispettiva sede INAIL;
- nel caso che l’attrezzatura sia spostata in un territorio di competenza di un’altra sede ASL o ARPA è necessario richiedere la verifica a questa sede e comunicare lo spostamento alla sede ASL o ARPA presso la quale è stata inoltrata la precedente richiesta e alla sede INAIL del territorio in cui è stata spostata l’attrezzatura”.
 
Ricordando che il Cpt si occupa anche degli obblighi relativi alle attrezzature a noleggio, alle attrezzature fuori servizio e alle attrezzature con funzionalità multipla, concludiamo questa presentazione indicando che il documento riporta utili schemi applicativi (diagrammi di flusso) che sintetizzano le modalità di richiesta delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.
 
I diagrammi di flusso riguardano tre diversi esempi:
- attrezzature messe in servizio dopo il 23 maggio 2012 - categorie A e B;
- attrezzature messe in servizio prima del 23 maggio 2012 - categoria A (in questo esempio rientrano le attrezzature: mai verificate; che sono state assoggettate alla prima verifica e alle verifiche successive; che sono state assoggettate solo alla prima verifica e non alle successive; che sono state assoggettate solo alla/alle verifiche successive e non alla prima;
- attrezzature messe in servizio prima del 23 maggio 2012 - categoria B.
  
 
 
 

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1268 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino