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"Le conseguenze del decreto 151/2011 sulle strutture alberghiere"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
05/11/2012 - A volte la convergenza di diverse normative su uno stesso oggetto può
produrre incertezza, in particolar modo quando le normative non sono
adeguatamente coordinate fra loro.
È
il caso, secondo l’Ing. Giorgio Demontis (ESSEI Servizi srl), della
normativa relativa al rischio incendio,
con particolare riferimento al Decreto n.
151 del primo agosto 2011 - regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi – e alla
classificazione ABC.
L’autore
ne parla in un articolo presentato sul numero 120 (aprile/maggio/giugno 2012)
della rivista “ Informazione”, pubblicata dall’ Ordine degli ingegneri
della provincia di Cagliari.
In
“
La classificazione ABC introdotta dal DPR 151/2011 e la sua
applicazione alle strutture alberghiere. Dubbi sulla congruenza tra
interpretazione istituzionale e intero quadro normativo” l’Ing.
Demontis ricorda che il DPR 151/2011 indica che
le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si
distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell’Allegato I in
relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza
di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica
incolumità.
Se
nel DPR 151/2011 non sono esplicitate relazioni delle tre categorie con i
rischi, il fatto che la gravità del rischio sia alla base della classificazione
A, B, C, “risulta poi ripresa nella circolare 4865 del 5 ottobre 2011 e nella
circolare 13061 del 6 ottobre 2011, ove si fa presente che nella
classificazione è stato utilizzato il
principio
di proporzionalità con riguardo alla gravità del rischio, alla natura
giuridica del soggetto destinatario delle norma e alla dimensione delle
attività”.
Per
comprendere come sia affrontato il problema del rischio incendio dalle norme
tecniche di prevenzione incendi, l’articolo presenta il
caso di un albergo.
Viene
dunque preso come esempio il caso di un albergo “realizzato a ridosso del 1996,
con 150 posti letto, altezza antincendio contenuta entro 6 m, 1.500 mq di
superficie, con sviluppo orizzontale, adagiato su una collina che degrada verso
la spiaggia. I livelli fuori terra sono due, il numero dei piani fuori terra
risulta uno. L’albergo ha la maggior parte delle camere con ingresso da
loggiati aperti. La configurazione è quella tipica degli alberghi delle coste
sarde nord-orientali, caratterizzati da sviluppo prevalente orizzontale in quanto
adagiati su un versante affacciato sul mare”.
Segnalando
che la regola tecnica vigente, il DM del 9 aprile 1994, “non è allineata con la
definizione di rischio incendio data dal DM 98” ( DM del 10 marzo 1998), l’autore fa un’analisi
delle prescrizioni e si sofferma sulla classificazione normativa del rischio
incendio degli alberghi con riferimento ai disposti del DM 98 all’allegato I -
Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro.
È
poi sufficiente una
comparazione fra il
DM 98 ed il DPR 151/2011 per comprendere come la classificazione
del rischio incendio (basso, medio e alto) di uno stesso albergo possa
differire alla luce dei due decreti.
L’articolo
fornisce ulteriori informazioni sul rischio incendio negli alberghi attraverso
una comparazione con quanto contenuto nel DM 94 e con riferimento a estintori,
lunghezza delle vie di fuga, rete di idranti (in riferimento alla Uni
10779:2007), impianti di rilevazione incendi, ...
Rimandandovi
alla lettura integrale dell’articolo, ricco di tabelle esplicative, veniamo ad
alcune
riflessioni dell’autore.
Intanto
vista dal lato utente, “la quantità degli adempimenti ai fini antincendio per
le attività
alberghiere non risulta cambiata, posto che in fondo i documenti, gli
elaborati da presentare al comando, i disposti antincendio da rispettare sono
rimasti di fatto gli stessi”. In particolare se in Sardegna “il numero medio di
posti letto per struttura risulta pari a 113 nell’anno 2009”, “non risultano
particolari semplificazioni degli adempimenti per le attività sopra i 50 posti
letto”. Inoltre “parte degli alberghi, quelli fra 100 e 500 posti letto,
spenderanno mediamente di più, sia per gli adempimenti amministrativi che per i
nuovi costi legati alla neoclassificazione del rischio incendio”. La SCIA (Segnalazione
certificata di inizio attività) non ha poi “introdotto formalmente sostanziali
snellimenti burocratici per l’utente: da tempo si faceva la dichiarazione di
inizio attività (DIA, modello PIN 4-2004), con decorrenza immediata così come
la SCIA”. Sono tuttavia cambiate le procedure di presentazione e viene
segnalato il costo crescente del SUAP ( Sportello
Unico per le Attività Produttive).
Dunque
l’
operazione di semplificazione,
almeno per le attività
alberghiere, “appare principalmente una rimodulazione amministrativa e non
risulta in realtà avere alcuna attinenza coi livelli di rischio, peraltro
neanche sfiorati nel testo del DPR 151/2011”.
Inoltre
la “rivalutazione implicita dei livelli di rischio presente nei documenti
ufficiali del ministero”, comporterà per l’albergo in esame, qualora
esplicitata, “una serie di
conseguenze
onerose; se ne elencano alcune:
-
necessità di eseguire nuovi corsi di formazione in quanto il corso tipo B
(rischio medio, da 8 ore) non sarà più adeguato, risulterà necessario il corso
C da 16 ore;
-
necessità di adeguare il documento della valutazione dei rischi in funzione
della nuova classificazione di rischio;
-
adeguamento degli estintori: il 21A-113BC ogni 100 mq non sarà più
utilizzabile, sarà richiesto un 34 A 233Bc ogni 100 mq; il 34A-233 BC ogni 150
mq dovrà essere integrato, occorrerà un nuovo estintore ogni 2, passando a 100
mq;
-
ridefinizione delle lunghezze massime dei percorsi di esodo; la lunghezza
massima si ridurrà da 40 m a 30 m, un parsec, introducendo la necessità di
modifiche non pensate nell’assetto progettuale dell’edificio, talvolta non
attuabili;
-
diversa classificazione assicurativa, passando da rischio medio a rischio alto”.
L’articolo
si conclude sottolineando che “alla legge risultano legate
due anime, una tecnica ed una non tecnica”.
“Peraltro
il problema della rimodulazione delle tariffe, fatto non tecnico, non aveva la
stretta necessità di scomodare ed associare il concetto di rischio, legato alla
stesura delle regole tecniche”. E la “modifica dei livelli di rischio genera
milioni di euro di spesa”.
Quanto
osservato potrà acquistare un senso solo in chiave propedeutica all’abolizione
o alla futura modifica del Decreto Ministeriale 10
marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro”.
“ La
classificazione ABC introdotta dal DPR 151/2011 e la sua applicazione alle
strutture alberghiere. Dubbi sulla congruenza tra interpretazione istituzionale
e intero quadro normativo”, a cura dell’Ing. Giorgio Demontis (ESSEI
Servizi srl), articolo presentato sul numero 120 (aprile/maggio/giugno 2012)
della rivista “Informazione”, pubblicata dall’Ordine degli ingegneri della
provincia di Cagliari (formato PDF, 392 kB).
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