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"Come effettuare la valutazione del rischio CEM ad un anno dalla data prevista per il recepimento della Direttiva 2004/40/CE?"
fonte www.portaleagentifisici.it / Normativa
06/11/2012 -
Benché quindi non siano richiedibili e sanzionabili gli obblighi specificatamente stabiliti all’interno del capo IV, resta valido il principio generale di cui all’art.28 ribadito relativamente agli agenti fisici all’art.181 del Titolo VIII, che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici, ed all'attuazione delle appropriate misure di tutela, a decorrere dal 1 gennaio 2009 (art. 306).
E'
consultabile alla sezione del PAF Campi Elettromagnetici - Normativa (http://www.portaleagentifisici.it/fo_campi_elettromagnetici_normativa.php?&lg=IT)
il file PDF contenente il testo della proposta di Direttiva UE che dovrebbe
sostituire la Direttiva 2004/40/CE sulla tutela dei lavoratori esposti a campi
elettromagnetici nell'intervallo di frequenze 0Hz – 300 GHz, il cui recepimento
è stato rimandato al 31 ottobre 2013 dalla Direttiva 2012/11/UE.
Il
testo, approvato dal Consiglio UE a partire da una proposta della Commissione
dell’anno scorso (giugno 2011), è attualmente all'esame del parlamento
UE.
Lo
slittamento dei termini di recepimento della Direttiva 2004/40/CE, introdotto
successivamente dalle due Direttive 2008/46/CE e 2012/11/UE, deriva innanzi
tutto dalle difficoltà applicative emerse in ambito sanitario per gli addetti
agli apparati di risonanza magnetica, nonché dall'esigenza di recepire gli
aggiornamenti contenuti nelle due nuove linee guida ICNIRP emanate nel 2009 e
nel 2010 rispettivamente sulla protezione da campi magnetici statici e campi
elettromagnetici a radiofrequenze, nell'intervallo 1 Hz- 100 KHz (basse
frequenze), scaricabili dal presente sito allo stesso indirizzo.(link)(http://www.portaleagentifisici.it/fo_campi_elettromagnetici_normativa.php?&lg=IT)
A
livello nazionale, l’attuazione delle disposizioni del capo IV del Titolo VIII
del DLgs 81/2008 legata, mediante la formulazione dell’art.306 dello stesso
decreto, all’evoluzione del destino della Direttiva 2004/40/CE, è di fatto
quindi anch’essa prorogata alla data del 31 ottobre 2013.
Benché quindi non siano richiedibili e sanzionabili gli obblighi specificatamente stabiliti all’interno del capo IV, resta valido il principio generale di cui all’art.28 ribadito relativamente agli agenti fisici all’art.181 del Titolo VIII, che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici, ed all'attuazione delle appropriate misure di tutela, a decorrere dal 1 gennaio 2009 (art. 306).
Per
quanto concerne la valutazione del rischio, anche tenuto conto del richiamo alle
norme di buona tecnica e alle buone prassi di cui all’art.181, restano comunque
valide le indicazioni desumibili dal capo IV e quanto espresso nel
documento:“Decreto Legislativo 81/2008 Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V
sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti
fisici nei luoghi di lavoro: Indicazioni operative” (FAQ), consultabile on line
all’indirizzo: (http://www.portaleagentifisici.it/fo_campi_elettromagnetici_normativa.php?&lg=IT),
per l’implementazione operativa delle stesse.
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