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"Controlli REACH e CLP: la risposta ai dubbi interpretativi"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
23/11/2012 - In relazione ai
controlli
in materia di regolamenti europei REACH e CLP, la Regione Lombardia
ha ritenuto opportuno fare
chiarezza su
alcuni dubbi interpretativi, anche per favorire un approccio omogeneo tra
tutti gli operatori della vigilanza.
Ricordiamo che tali controlli
sono stati pianificati con riferimento agli accordi 181/CSR del 29 ottobre 2009
tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, concernenti il
sistema dei controlli ufficiali. E in relazione al
primo piano nazionale dei controlli approvato dal Comitato Tecnico
di Coordinamento (CTC) in data 9 dicembre 2010 su proposta del Gruppo Interregionale
REACH e del rappresentante nazionale al Forum ECHA.
E in questi mesi la Regione Lombardia, Direzione
Generale Sanità, ha approvato diversi provvedimenti per rendere operativi i
controlli:
-
Decreto n.10009 del 28 ottobre 2011 relativo alle " Linee
guida per l'effettuazione dei controlli previsti dai Regolamenti REACH e CLP in
Regione Lombardia";
- Decreto n. 4398 del 21 maggio
2012 recante le “ Metodologie
di selezione delle imprese oggetto di controllo di conformità circa
l'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP";
-
Decreto n. 5028 del 7
giugno 2012 recante le dal titolo “ Linee
guida per la gestione delle segnalazioni di non conformità ai Regolamenti REACH
e CLP di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli”.
Come conseguenza dei primi controlli
programmati, coerentemente agli indirizzi dei decreti e del Piano Nazionale dei
controlli, la Regione ha pubblicato un primo documento di condivisione delle
informazioni tra gli operatori della vigilanza : “
Frequently asked
questions (FAQ) sui controlli previsti dai regolamenti REACH e CLP in Lombardia”.
Un documento che può risultare
utile anche alle aziende per conoscere le procedure di controllo e i corretti
adempimenti relativi ai regolamenti europei.
Riportiamo a titolo
esemplificativo la risposta ad alcune domande relative al luogo fisico dei
controlli, alle sostanze che necessitano di Schede Dati di Sicurezza e al
numero di registrazione.
Il controllo previsto dai Regolamenti REACH e CLP viene svolto
nell’unità locale o nella sede legale dell’impresa?
“È comune che le imprese abbiano
sede legale e unità locali (impianti produttivi, magazzini, laboratori, ecc.)
in luoghi/Comuni distinti; spesso la sede legale è a Milano o in città, mentre
le unità locali sono ubicate in aree industriali, anche di altre Regioni.
Il controllo ha l'obiettivo di verificare la
conformità ai Regolamenti
REACH e CLP; pertanto, può comprendere anche le solo verifiche documentali
sull'impresa. Il controllo è, infatti,
riferito all’impresa intesa quale
soggetto giuridico
nella sua globalità,
e non alle singole unità locali.
Utile strumento per la
programmazione dei controlli è il Sistema Informativo Regionale della Prevenzione
I.M.Pre.S@, dalle cui anagrafiche è possibile individuare sede legale ed unità
locali dell’impresa, oggetto del controllo. Il luogo di svolgimento del
controllo sarà, quindi, individuato in una delle sedi dell’impresa ed in
relazione all’obiettivo del controllo potrà essere anche la sede legale se il
controllo sarà di tipo documentale.
La
scelta del luogo sarà effettuata dall’ASL che ha programmato il controllo;
nel caso in cui siano presenti più unità locali in territori diversi, le ASL
coinvolte potranno concordare interventi congiunti.
Le ‘Linee Guida per l’effettuazione dei
controlli previsti dai Regolamenti REACH e CLP in Regione Lombardia’ (d.d.g.
10009 del 28.11.2011) esplicitano la modalità di effettuazione del controllo
ed, in allegato A1, i documenti di cui è richiesta la disponibilità presso la
sede individuata per il controllo”.
Tutte le sostanze/miscele devono essere provviste di Scheda Dati di
Sicurezza?
“No. Le Schede
Dati di Sicurezza (SDS) devono essere
fornite
obbligatoriamente per:
- le sostanze
classificate pericolose secondo il Reg. CE n. 1272/2008 (CLP);
- le miscele classificate
pericolose secondo la Direttiva 1999/45/CE (dal 1 giugno 2015, secondo il
Regolamento CLP);
- le sostanze PBT (persistenti,
bioaccumulabili e tossiche) e vPvB (molto persistenti, molto bioaccumulabili)
in base ai criteri di cui all'allegato XIII del REACH;
- le sostanze incluse nella
Candidate List (art. 59, Reg. REACH)”.
Nel caso di miscele che non
rispondono ai criteri di classificazione come miscele pericolose in base alla
Dir.99/45/CE (dal 1 giugno 2015, secondo il Regolamento CLP) una SDS deve
essere fornita, su richiesta del destinatario, in questi diversi casi.
Se è “una sostanza per la quale
esistano limiti di esposizione sul luogo di lavoro, fissati da normative
comunitarie”.
Se contiene “in concentrazione
individuale ≥ a 1% in peso per miscele non gassose e ≥ 0,2% in volume per
miscele gassose, almeno una sostanza classificata pericolosa per salute umana o
per ambiente”.
O se contiene “in concentrazione
individuale ≥ a 0,1% in peso per miscele non gassose, almeno una sostanza che
è:
- PBT o vPvB in base ai criteri
di cui all'allegato XIII del REACH; o
- inclusa in Candidate List; o
- classificata cancerogena cat. 2
o tossica per riproduzione cat. 1A, 1B, 2 o sensibilizzante pelle cat. 1 o
sensibilizzante vie respiratorie cat. 1 o ha effetti su allattamento o
attraverso l’allattamento (dal 1 giugno 2015)”.
“Nei casi in cui non è
obbligatorio redigere una SDS il fornitore potrebbe inviare al destinatario una
‘scheda informativa’ che non necessariamente contiene le 16 sezioni previste
dal REACH né il riferimento al Regolamento
REACH”. Le SDS “non sono previste per gli articoli”.
Le Schede Dati di Sicurezza di sostanze/miscele devono riportare il
numero di Registrazione?
“Il numero di registrazione di
una sostanza in quanto tale o in quanto componente di una miscela, deve essere
riportato nella SDS alla prima revisione ‘maggiore’ successiva all’attribuzione
del numero stesso o in caso di eventuale nuova revisione successiva
all’attribuzione del numero .
Le condizioni in base alle quali
una SDS deve essere aggiornata e ripubblicata sono descritte all'articolo 31,
paragrafo 9 del Regolamento
REACH”.
Riportiamo l’
elenco di tutte le domande presentate nella versione 1.0 del documento
di FAQ:
- Il controllo previsto dai
Regolamenti REACH e CLP viene svolto nell’unità locale o nella sede legale
dell’impresa?
- Tutte le sostanze/miscele
devono essere provviste di Scheda Dati di Sicurezza?
- Come si devono valutare i
sistemi informatici (software) utilizzati dalle imprese per realizzare le
Schede Dati di Sicurezza relative ai prodotti da queste immessi sul mercato?
- In che lingua devono essere
redatte le SDS delle sostanze o miscele presenti in un’impresa per essere
utilizzate o immesse sul mercato italiano?
- Come si deve comportare un
utilizzatore a valle cui vengono fornite SDS in lingua straniera?
- Le Schede Dati di Sicurezza di
sostanze/miscele devono riportare il numero di Registrazione? - In quali
occasioni le Schede Dati di Sicurezza devono essere revisionate?
- Le Schede Dati di Sicurezza
devono riportare i dati relativi all’OR?
- Un’impresa può redigere una
stessa Scheda Dati di Sicurezza per più prodotti (Schede “famiglia” o “a
ombrello”)?
- Nell’impresa è possibile che vengano usati
codici o dizioni di propria ideazione per identificare e catalogare le
sostanze/miscele in uso?
- E’ possibile apporre un
marchio/logo (“rebrand”) diverso sui contenitori di sostanze/miscele immesse
sul mercato da altri soggetti?
- E’ previsto il pagamento di una
tariffa per le imprese oggetto di controllo previsto dai Regolamenti REACH/CLP?
- Gli esercizi di vendita
all’ingrosso o al dettaglio devono rilasciare la SDS ad accompagnamento di una
sostanza/miscela pericolosa acquistata da un utilizzatore finale?
Regione Lombardia, Direzione
Generale Sanità, “ Frequently
asked questions (FAQ) sui controlli previsti dai regolamenti REACH e CLP in
Lombardia”, versione 1.0, ottobre 2012 (formato PDF, 439 kB).
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