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"Stress: è possibile valutare subito la percezione soggettiva?"
fonte www.puntosicuro.it / Salute
18/12/2012 - Nella
valutazione del rischio
da stress lavoro-correlato il datore di lavoro può decidere di utilizzare
anche nella fase preliminare della valutazione strumenti generalmente riservati
alla valutazione approfondita per individuare con maggiore precisione gli
interventi da adottare in concreto. Tuttavia a condizione che ciò non avvenga a
scapito dell’adozione delle misure correttive necessarie.
Questo
in sintesi il parere della
Commissione
per gli interpelli - prevista dall’articolo 12 comma 2 del D. Lgs. 81/2008
e istituita con Decreto
Direttoriale del 28 settembre 2011 -
con riferimento all’
interpello n. 5/2012.
Interpello - con risposta fornita in data 15 novembre 2012 e pubblicazione il
22 novembre 2012 - relativo ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP).
Il
quesito del CNOP era relativo alla valutazione
del rischio stress lavoro-correlato, come disciplinata dall'art.28 del
Decreto legislativo 81/2008 e dalle indicazioni
metodologiche deliberate in data 17 novembre 2010 dalla Commissione
Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza del lavoro.
Si
voleva sapere se il
datore di lavoro,
“prima di intraprendere gli interventi correttivi finalizzati alla riduzione o
eliminazione del rischio qualora nella valutazione del rischio stress
lavoro-correlato, a seguito dell'esito della c.d. ‘valutazione preliminare’,
emerga un grado di rischio tale da richiedere un intervento correttivo ma non
sia possibile determinare con ragionevole certezza quali misure possano essere
adeguate”, può effettuare legittimamente ulteriori indagini, “utilizzando anche
alcuni strumenti citati per la c.d. ‘ valutazione
approfondita’ al fine di raccogliere informazioni sulla ‘percezione
soggettiva’ dei lavoratori”.
Nella
risposta della Commissione per gli interpelli si sottolineano preliminarmente
alcuni
aspetti della normativa vigente.
Intanto
si premette che l'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008
n.81 e successive modifiche e integrazioni, prevede che la valutazione dei
rischi debba riguardare tutti i rischi da lavoro,
ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato.
Il successivo comma 1-bis dell'articolo dispone inoltre che la relativa
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato sia “effettuata nel rispetto
delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6
del D.Lgs. n. 81/2008, approvate da tale organismo in data 17 novembre 2010”.
In
particolare le
indicazioni del 17
novembre 2010 prevedono che la valutazione dello stress lavoro-correlato si
svolga essenzialmente in due fasi, una necessaria (la c.d. ‘ valutazione
preliminare’) ed una eventuale, la quale debba essere realizzata unicamente
nel caso in cui la valutazione
preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure
di correzione adottate a seguito della stessa si rivelino inefficaci.
Riportiamo
un altro passo delle indicazioni propedeutico alla risposta della Commissione:
Ove
dalla valutazione preliminare non
emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da
richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà
unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio
(DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.
Diversamente,
nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato
tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla
adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi
organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc). Ove gli
interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la
stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di
valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita).
|
Ricordiamo
che la valutazione
approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei
lavoratori, ad esempio attraverso questionari, focus group, interviste semistrutturate,
...
In
risposta al quesito del CNOP la Commissione per gli interpelli fornisce dunque le
seguenti indicazioni.
La
Commissione consultiva “richiede al datore di lavoro che abbia riscontrato in
azienda criticità legate allo stress lavoro-correlato, in sede di verifica
preliminare, di pianificare e realizzare azioni correttive, il cui elenco è
indicato in via esemplificativa e non tassativa. Dunque,
l'obbligo del datore di lavoro, in simili casi, è quello di adottare
misure di correzione, allo scopo di eliminare o, se ciò è impossibile,
ridurre al minimo il rischio da stress
lavoro-correlato, mentre non è fatto obbligo al datore di lavoro utilizzare
strumenti propri della valutazione c.d. ‘approfondita’ al fine di meglio
identificare le misure di correzione”.
In
questo senso è opinione della Commissione “che, nondimeno,
il datore di lavoro che decida in tal senso potrà - sulla base di una
sua libera scelta - utilizzare anche nella fase ‘preliminare’ della valutazione
del rischio da stress lavoro-correlato strumenti usualmente riservati (si
pensi, ad esempio, ad un questionario) alla valutazione ‘approfondita’, al fine
di individuare con maggiore precisione gli interventi da adottare in concreto”.
Tale
approfondimento
non potrà tuttavia essere
svincolato dalla adozione di misure di correzione ma dovrà ‘accompagnare’
tale adozione; “almeno in termini di misure minime (si pensi, a solo titolo di
esempio, ad una attività di informazione sul tema nei riguardi di un gruppo di
lavoratori risultati ‘a rischio’)”.
Inoltre
il datore di lavoro che decida di operare in tal senso “
dovrà avere cura di identificare con puntualità (nella
documentazione relativa al DVR)
tempi e
modi della applicazione degli strumenti in parola,
al fine di evitare che la scelta sia fatta per procrastinare il momento
nel quale adottare le misure di correzione che le indicazioni impongono”.
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