News
"Sostanze chimiche, i proventi delle sanzioni non spettano allo Stato"
fonte www.insic.it / Normativa
20/12/2012 - La Regione Toscana ha sollevato
una questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 3, del
D.Lgs. n. 186/2011,
che contiene la disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del Regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla
classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e
miscele, deducendone un contrasto con gli articoli 117, terzo comma, 118
e 119 della Costituzione.
Nella sentenza del 30 novembre 2012, n. 271, la Corte ricorda che l’art. 13 comma 3 del D.Lgs. n. 186/2011 prescrive che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste per le violazioni di detto decreto, dovevano essere devoluti all’entrata del bilancio statale, per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del ministero della Salute.
La Corte però precisa che tale previsione, viola le disposizioni dell’art. 119, primo comma, della Costituzione, con riferimento al principio di autonomia finanziaria di spesa, e cita l’art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 186/2011, in base al quale le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell’ambito delle proprie competenze, all’irrogazione delle relative sanzioni.
Da ciò deriva che, provvedendo la Regione all’irrogazione di tali sanzioni, i relativi proventi devono afferire al rispettivo bilancio, in applicazione del principio generale affermato dall’art. 29 della legge n. 689/1981, (Modifiche al sistema penale), in base al quale nelle materie di competenza regionale i proventi spettano alle Regioni, in osservanza del comune principio per il quale l’importo della sanzione afferisce al soggetto competente all’irrogazione.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha accolto le doglianze della Regione Toscana, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 186/2011, nella parte in cui non prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da versare all’entrata del bilancio dello Stato siano solo quelli di competenza statale.
Nella sentenza del 30 novembre 2012, n. 271, la Corte ricorda che l’art. 13 comma 3 del D.Lgs. n. 186/2011 prescrive che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste per le violazioni di detto decreto, dovevano essere devoluti all’entrata del bilancio statale, per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del ministero della Salute.
La Corte però precisa che tale previsione, viola le disposizioni dell’art. 119, primo comma, della Costituzione, con riferimento al principio di autonomia finanziaria di spesa, e cita l’art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 186/2011, in base al quale le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell’ambito delle proprie competenze, all’irrogazione delle relative sanzioni.
Da ciò deriva che, provvedendo la Regione all’irrogazione di tali sanzioni, i relativi proventi devono afferire al rispettivo bilancio, in applicazione del principio generale affermato dall’art. 29 della legge n. 689/1981, (Modifiche al sistema penale), in base al quale nelle materie di competenza regionale i proventi spettano alle Regioni, in osservanza del comune principio per il quale l’importo della sanzione afferisce al soggetto competente all’irrogazione.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha accolto le doglianze della Regione Toscana, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 186/2011, nella parte in cui non prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da versare all’entrata del bilancio dello Stato siano solo quelli di competenza statale.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 923 volte.
Pubblicità