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"L'attività di sovraintendere e controllare del preposto"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
20/12/2012 - Presentiamo in
anteprima un approfondimento tratto dal nuovo libro “Guida alla Sicurezza per
il Preposto e il Dirigente” di Rolando Dubini che PuntoSicuro pubblicherà
prossimamente.
I preposti sovraintendono
all’osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di tutela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, e questo vale per tutti i
settori di attività privati o pubblici, secondo quanto chiaramente affermato
dall'art. 1 comma 1 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
L'attività di
sovraintendere che caratterizza la funzione
del preposto comprende il potere di impartire ordini e istruzioni per
regolare l'esecuzione del lavoro altrui, e il controllo affinché tale lavoro
venga svolto in sicurezza, utilizzando tutti i necessari e idonei mezzi e
dispositivi forniti dal datore di lavoro: va dunque sottolineato che il preposto ha un compito
specifico inerente lo svolgimento di mansioni di vigilanza antifortunistica,
perché, in passato ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e
dell’art. 1 comma 4 bis D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, e ora dell'art. 19 del
D.Lgs. n. 81/2008, ha il compito di
“sovrintendere alle attività”, e quindi “
il preposto ha solamente il dovere
di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di
sicurezza e gli altri mezzi di protezione e si comportino in modo da non creare
pericoli per sé e per gli altri” (e, in più, “
è tenuto a collaborare con
l'imprenditore e, quindi, a fargli presenti le carenze in tema di prevenzione,
riscontrate nel luogo di lavoro”) “ (Cass. 26 giugno 1996, Fera, in
Dir. prat. lav., 1996, 33, 2387).
D. Lgs. n.
81/2008, articolo 2 comma 1 lettera e):
e) «preposto»:
persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. |
Nel concetto di preposto consolidatosi con la
definizione di cui al D.lgs. 626/94 (ora articolo 2 comma 1 lettera e) del D.
Lgs. n. 81/2008), è contenuta tutta l’elaborazione della giurisprudenza di
legittimità:
“
il preposto è, nella impresa, colui che
…
sovrintende
alle attività cui siano addetti i lavoratori subordinati anche con il compito
- non esclusivo, ma sussidiario, spettando quel compito, anzitutto, al datore
di lavoro e ai dirigenti, tra i quali il direttore dei lavori se nominato -
di
pretendere dai lavoratori che si avvalgano delle misure di sicurezza fornite
dall'imprenditore in conformità con le norme vigenti o, comunque,
indispensabili a causa del tipo di lavorazione specifica e in relazione agli
sviluppi delle nozioni tecniche”: dunque “ compito del preposto
non è di sorvegliare ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il
lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto
l’impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo controllore; il
preposto deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il
lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente
utilizzi gli strumenti di protezione prescritti; egli deve effettuare
direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni di altri, tale
controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo
nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di
sorveglianza o di lavoro” (Cassazione Penale sez. IV, 5 novembre 1987, Grotti).
Conformemente al proprio ruolo
gerarchico,
«in caso di mancata osservanza delle misure di sicurezza da
parte di uno o più lavoratori, il capo reparto non può limitarsi a rivolgere
benevoli richiami, ma deve informare senza indugio il datore di lavoro o il
dirigente legittimato a infliggere richiami formali e sanzioni a carico dei dipendenti
riottosi» (Cass. pen. sez. IV, 13/7/1990 n. 10272, Baiguini).
In tal senso «rispondono
del reato di lesioni personali colpose gravi, commesso con la violazione di
norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro,
il primario
di un reparto di "rianimazione centralizzata" ed il responsabile di
una ditta fornitrice per aver omesso sia di indicare sia di far adottare al
personale ospedaliero misure precauzionali per l'uso di un'apparecchiatura per
il monitoraggio cruento della pressione sanguigna e, dunque, per non aver impedito
che una fuoriuscita di sangue dall'apparecchiatura applicata a un paziente ammalato
di Aids (verificatasi al momento della rimozione del traduttore dalla cupola in
occasione delle operazioni necessarie per il trasporto del paziente stesso in
altro reparto) investisse in più parti del corpo una infermiera priva di quel
momento di mezzi personali di protezione, provocandole un'infezione da Hiv con
indebolimento permanente del sistema immunitario, dell'organo della
procreazione e delle funzioni psichiche (Pretura Torino 22 marzo 1989, in Foro
it. 1990, II,58).
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