News
"La responsabilità per l’infortunio di lavoratore in stato di ebbrezza"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
07/01/2013 -
Commento a cura di G. Porreca.
La Corte di Cassazione affronta in questa sentenza il tema
riguardante la individuazione della responsabilità nel caso in cui vittima di
un infortunio sia un lavoratore in stato di ebbrezza alcoolica. Sono
interessanti le conclusioni alle quali è pervenuta la suprema Corte in
riferimento all’obbligo che il legislatore, con il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
ha posto a carico del datore di lavoro di verificare mediante una apposita
visita medica l’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione
di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41 comma 4 secondo periodo).
Secondo la stessa Corte di Cassazione una condotta maldestra, inavvertita,
scoordinata e confusionale da parte del lavoratore dovuta ad uno stato di
ebbrezza alcolica equivale, ai fini dell’individuazione delle responsabilità
nel caso di infortunio sul lavoro, ad un
comportamento imprudente del lavoratore stesso per fronteggiare il quale
l’obbligo prevenzionistico è posto comunque a carico del datore di lavoro.
L’evento
infortunistico e le sentenze di primo e secondo grado
La Corte di appello ha confermata la condanna già inflitta
dal Tribunale di un datore di lavoro ritenuto responsabile del decesso di un
lavoratore che, mentre svolgeva la sua attività quale suo dipendente,
precipitava da un vano finestra posto a cinque metri di altezza dal suolo,
riportando lesioni personali che ne cagionavano la morte. Il lavoratore era
impegnato nei lavori di sigillatura del vano finestra di un locale sito al
primo piano di un edificio presso il quale la ditta del datore di lavoro stava
eseguendo dei lavori edili ed era stato accertato che per eseguire tale lavoro
all'esterno del vano sul lato prospiciente il vuoto non erano state apprestate
delle opere provvisionali.
Durante gi accertamenti non era stato possibile stabilire
con assoluta certezza quale specifica operazione il lavoratore stesse eseguendo
al momento della caduta e quindi per quale ragione egli avesse perso
l'equilibrio, anche in considerazione dell'accertato stato di ebbrezza alcolica
del lavoratore stesso al momento dell'incidente in quanto dopo il decesso era
stato accertato che lo stesso presentava un tasso alcolemico pari a 2,40 grammi
al litro, quindi un valore implicante una marcata alterazione delle performance
psicofisiche con disturbi di equilibrio, atassia, sensazione di instabilità ed
ebbrezza. L'incertezza sulle caratteristiche dell'operazione che il lavoratore
stesse eseguendo prima di precipitare tuttavia non era stata ritenuta
preclusiva del giudizio di responsabilità del datore di lavoro perché decisivo
era risultato il fatto che il lavoratore fosse precipitato nel vuoto mentre si
trovava in una posizione sopraelevata rispetto al pavimento senza che fossero
state allestite le necessarie opere provvisionali antinfortunistiche.
Quanto allo stato di ebbrezza del lavoratore al momento
dell’infortunio la Corte territoriale ha rilevato che era probabile che tale
condizione avesse reso il lavoratore imprudente ma ciò rappresentava causa
concorrente con il fatto ascrivibile al datore di lavoro e quindi non un fatto
interruttivo del rapporto causale tra questo e l'evento medesimo, ciò in quanto
l'osservanza della normativa antinfortunistica è prescritta anche allo scopo di
evitare che al lavoratore derivino danni da propri comportamenti imprudenti,
negligenti o imperiti, con l'esclusione del solo comportamento
assolutamente abnorme.
Il ricorso in
Cassazione e le decisioni della suprema Corte
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione contro la
sentenza della Corte di Appello. Secondo lo stesso la Corte territoriale
avrebbe dovuto considerare che proprio in ragione dello stato di ebbrezza del
lavoratore questi non era in grado di apprezzare la presenza di presidi
regolarmente posti secondo quanto prescrive la normativa e di utilizzare gli
eventuali dispositivi in dotazione. Secondo lo stesso imputato inoltre il
comportamento del lavoratore non poteva dirsi semplicemente negligente, imprudente,
imperito, essendo sostanzialmente lo stesso all'inverso in condizione di
incapacità di intendere e comunque non in grado di utilizzare correttamente le
misure di prevenzione adottate.
Il ricorso non è stato però raccolto dalla Corte di
Cassazione perché ritenuto infondato. Il vano finestra entro il quale doveva
operare il lavoratore infortunato, ha sostenuto la Sez. IV, doveva in ogni caso
essere provvisto di protezioni sul vuoto e quindi “
correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che l'essersi posto
all'opera in stato di ebbrezza rappresenta una condotta colposa del lavoratore
avente valore di concausa dell'evento prodottosi; come tale non idoneo ad
escludere l'efficienza causale dell'inosservanza ascritta al datore di lavoro”.
“
La condotta maldestra, inavvertita,
scoordinata, confusionale per effetto dell'ebbrezza alcolica”, ha quindi
proseguito la Corte suprema, “
null'altro
è che un comportamento imprudente, anche a fronteggiare il quale è posto
l'obbligo prevenzionistico facente capo al datore di lavoro” ed ha concluso
che
“è immune da censure, quindi, la
Corte di appello quando ha ritenuto che non ricorre nel caso di specie alcun
comportamento anomalo del lavoratore e che quindi non è rinvenibile un esso una
causa da sola sufficiente a produrre l'evento”.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1183 volte.
Pubblicità