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"Edilizia: la sicurezza nasce e si evolve insieme al progetto"
fonte www.puntosicuro.it / Edilizia
07/01/2013 - Nel comparto delle costruzioni si pensa spesso alla
sicurezza come un addendo, come a
qualcosa che venga aggiunto al progetto. Ma non è così: questo è il modo più
sbagliato per affrontare il problema.
La
sicurezza nasce insieme al progetto, ne fa parte e si evolve insieme al
progetto.
Queste
sono alcune riflessioni presenti nella relazione “
I costi della sicurezza come conseguenza delle scelte progettuali e del
PSC”, relazione che l’Ing. Antonio Di Muro, componente del comitato
scientifico del CTP romano, ha presentato al seminario “ I
costi della sicurezza. Aggiornamento 2012. Normativa e applicazione”.
Ricordiamo
che il seminario si è tenuto a Roma il 23 marzo 2012 ed è stato organizzato dal Comitato Paritetico
Territoriale di Roma e Provincia (CTP).
La
relazione sottolinea più volte l’importanza che ha la
progettazione nell’esecuzione del piano di sicurezza. E se la
sicurezza nasce insieme al progetto, “bisogna dare atto al legislatore che ha
tenuto conto di questo aspetto nell’evoluzione normativa”. Aspetto fondamentale
per una corretta individuazione dei costi della sicurezza.
Infatti
i costi
della sicurezza “non sono un numero magico, ma
discendono dalle scelte fatte all’interno del PSC, dalle scelte
progettuali e di sicurezza, quindi sono il costo delle misure che il datore
di lavoro dovrà attuare per eliminare il rischio di infortuni o ridurlo a
livello accettabile”.
Perché
la sicurezza nasca insieme al progetto è necessario che le diverse figure
coinvolte, come il progettista e il Coordinatore in
materia di Sicurezza e salute durante la Progettazione dell’opera (CSP)
lavorino assieme.
L’enunciato
dell’articolo 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori),
comma 3, del Decreto
legislativo 81/2008 “ribadisce questo concetto, dice che nei cantieri dove
è prevista la presenza anche non contemporanea di due o più imprese, il
committente designa contestualmente l’incarico di progettazione”. Insomma tutto
il lavoro “va fatto a quattro mani, ciascuno per la parte di propria
competenza; soltanto così il prodotto finale risulterà di qualità e veramente
attuativo delle misure di sicurezza”: è “l’integrazione fra la sicurezza e la
produzione”.
Dunque
il
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
non deve essere “una raccolta di norme o di prescrizioni generiche, ma un reale
strumento di programmazione della sicurezza”, deve andare “oltre la logica
dell’adempimento formale che molto spesso caratterizza questi documenti”.
La
relazione si sofferma poi sugli
elementi
qualificanti all’interno del decreto 81/2008, con particolare riferimento
all’allegato XV e ai contenuti minimi dei PSC.
Tali
elementi qualificanti sono: “l’area e l’organizzazione del cantiere, le
lavorazioni, le interferenze
tra lavorazioni e il loro coordinamento oltre, naturalmente, alla stima dei
costi, che deve essere congrua ed analitica”.
Tali elementi vanno attentamente considerati per arrivare a tale stima.
Ad
esempio pensare all’
area ed all’
organizzazione del cantiere è qualcosa
“che non apparteneva alla cultura del progettista, e benché meno a quello della
sicurezza, ma è un elemento fondamentale per i rischi che è in grado di
produrre, sia per i costi che genera”. In particolare “i costi degli
apprestamenti igienico assistenziali sono un po’ lo zoccolo duro dei costi
della sicurezza”.
I contenuti
dell’allegato XV sono sufficienti a definire un progetto di sicurezza?
Per
rispondere il relatore si sofferma su quanto contenuto nell’allegato.
Il
PSC è “corredato da tavole esplicative del progetto relative agli aspetti della
sicurezza con almeno una planimetria, e ove la particolarità dell’opera lo
richieda, un profilo altimetrico ed una breve descrizione delle caratteristiche
idrogeologiche, se già non contenute all’interno di una relazione
specialistica”.
Ma
se progettiamo un’opera, a esempio un impianto di fognatura lungo 24 km, “è
sufficiente una planimetria? Basta attenermi esclusivamente ai contenuti
minimi? O occorre andare oltre i contenuti minimi?
Bisogna andare sempre oltre i contenuti minimi, la ratio della
norma è proprio questa; la legge è il minimo inderogabile, non il massimo che
bisogna fare e in questo lavoro si deve sempre fare il massimo, e qualche volta
purtroppo non basta”.
Come
dovrebbero essere evidenziati i
costi
della sicurezza all’interno del piano di sicurezza e coordinamento?
“Intanto analiticamente, come nella legge, in forma di computo metrico
estimativo: a tale riguardo c’è stato un periodo di prima attuazione della
norma con un po’ di polemica sui costi che venivano calcolati a percentuale.
Non c’era bisogno che il legislatore lo vietasse espressamente, ma il costo a
percentuale non esprime assolutamente nulla, perché in quella percentuale non
so quanti baraccamenti e quanti metri quadrati possiede lo scavo, né quante
recinzioni; quindi, è uno strumento che non dà garanzie a nessuno, né alla
stazione appaltante né all’appaltatore”.
Il
relatore prende poi in esame una
scheda
di metodologia tradizionale: ‘
armatura
delle pareti di scavo, realizzazione di un’opera di puntellamento dello scavo
da eseguire quando lo stesso supera determinate profondità nei casi in cui il
terreno non offra adeguate garanzie di stabilità o quando la parete dello scavo
o i suoi cigli presentano dei segni di cedimento’. Ma questa “è
un’indicazione di sicurezza? Serve a qualcosa, a una possibile utilizzazione?
Con questa scheda si possono individuare dei costi della sicurezza?
Assolutamente no”.
Nella
relazione – che vi invitiamo a visionare integralmente - viene presentata una
metodologia innovativa. Una metodologia
che “reca una descrizione molto dettagliata dell’intervento” e ha una buona
rappresentazione grafica perché “da questa si possono ricavare tantissime
indicazioni, la descrizione puntuale dell’interventi e delle misure di
sicurezza da adottare, la evidenziazione dei costi della
sicurezza”.
Un
altro caso trattato, nel confronto tra una scheda tipo e una metodologia
innovativa, è relativo all’
allestimento
dei servizi igienico assistenziali. La scheda tipo “non riporta nessun
riferimento al dimensionamento dei servizi igienico assistenziali, e
conseguentemente nessun elemento di costo per la valutazione della sicurezza.
Quanto devono essere grandi questi baraccamenti, per quanti lavoratori, per
quanto tempo”?
Occorre
in realtà “calarsi in un’ottica realizzativa, pensare al piano, alla sua
realizzazione proprio come ragionerebbe l’esecutore, solo che in questo caso
riusciamo a vedere tutto, e il piano di sicurezza, il coordinamento diventa un
setaccio a maglie molto strette della qualità del progetto”.
E
le
interferenze lavorative
ambientali come vanno trattate nel PSC? Anche in questo caso il relatore
presenta un approccio innovativo. Si sono considerate le tipologie
dell’interferenza, il codice delle prescrizioni e le prescrizioni di sicurezza.
“All’interno delle prescrizioni di sicurezza siamo andati ad indicare quelle
che costituiscono voci di costo della sicurezza; per esempio qui c’era un caso
di parallelismo della condotta fognaria al tracciato e allora abbiamo messo
degli avvisatori di piena, che sono costo della sicurezza; o ancora c’era un
muretto da puntellare, e anche questo riguardava i costi
della sicurezza, che abbiamo allo stesso modo evidenziato, riportato e poi
computato”.
Per
concludere sottolineiamo ancora l’importanza che il piano di sicurezza sia
“frutto della
sinergia fra progettista e
coordinatore della sicurezza; se manca questo partiamo col piede sbagliato;
se il progettista fa tutte le scelte senza ascoltare il coordinatore o
viceversa, probabilmente il progetto è già compromesso e non si può ricondurre
ad accettabili livelli di sicurezza”.
“ I
costi della sicurezza come conseguenza delle scelte progettuali e del PSC”,
a cura dell’Ing. Antonio Di Muro, intervento al seminario “I costi della
sicurezza. Aggiornamento 2012. Normativa e applicazione” (formato PDF, 181 kB).
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