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"Carrelli semoventi: chiarimenti sui requisiti essenziali di sicurezza"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
08/01/2013 - Le
circolari emanate dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alla sicurezza
sul lavoro assolvono un’importante funzione. Hanno l’obiettivo di impedire
eventuali errori interpretativi della normativa, garantire il rispetto delle
vigenti disposizioni ed evitare eventuali disomogeneità di comportamento.
Il
24 dicembre 2012 il Ministero del Lavoro - Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro, già Direzione Generale della Tutela delle
Condizioni di Lavoro, Divisione VI – ha emanato due circolari relative alle attrezzature
di lavoro: la circolare n. 30 e la circolare n. 31.
Ci
soffermiamo oggi brevemente sulla
Circolare
n. 31 del 24 dicembre 2012 che ha per oggetto le “
problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico
- requisito essenziale di sicurezza 4.2.2 dell'allegato I alla Direttiva
2006/42/CE”.
Ricordiamo
a questo proposito che la Direttiva
2006/42/CE recita al punto sopracitato:
4.2.
REQUISITI PER LE MACCHINE MOSSE DA ENERGIA DIVERSA DA QUELLA UMANA
(...)
4.2.2.
Controllo delle sollecitazioni
Le
macchine con un carico massimo di utilizzazione pari almeno a 1 000 kg o il
cui momento di rovesciamento è pari almeno a 40 000 Nm devono essere dotate
di dispositivi che avvertano il conducente e impediscano i movimenti
pericolosi in caso:
-
di sovraccarico sia per eccesso di carico massimo di utilizzazione, sia per
superamento del momento massimo di utilizzazione dovuto a tale carico, o
-
di superamento del momento di rovesciamento. |
A
questo proposito il Ministero indica che
“a seguito delle varie richieste pervenute all’autorità nazionale del controllo
del mercato nonché alcuni quesiti concernenti lo stato dell'arte applicabile ai carrelli
semoventi a braccio telescopico non girevoli nel periodo che intercorre tra
il 6 Marzo 2010 (data di entrata in vigore in Italia della Direttiva
2006/42/CE) e l'ottobre 2010 (data di entrata in vigore della norma
armonizzata
EN 15000:2008 Sicurezza dei
carrelli industriali — Carrelli semoventi a braccio telescopico — Specifiche,
caratteristiche e requisiti di prova per gli indicatori e i limitatori del
momento del carico longitudinale)”, al fine di eliminare possibili
disomogeneità di comportamento e di garantire il rispetto delle vigenti
disposizioni, si è ritenuto necessario emanare la presente circolare.
Innanzitutto
la circolare sottolinea che la “norma EN 1459:1998/A1:2006, armonizzata alla Direttiva
98/37/CE, non prevedeva un limitatore di momento, ma esclusivamente un
dispositivo di allarme (acustico o luminoso) della stabilità longitudinale”.
Tuttavia
a settembre 2009 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la
EN 15000
che prescrive, invece,
“l'adozione su tutti i carrelli a braccio telescopico di un
limitatore di momento; tale norma
costituisce però un riferimento per lo stato dell'arte di tali attrezzature
solo a partire da ottobre 2010, come chiaramente indicato nell'introduzione
alla norma”.
Ricordiamo
che un limitatore di momento è uno strumento in grado di limitare, in varie
situazioni di lavoro, le funzioni di una attrezzatura di lavoro
all’approssimarsi di particolari condizioni critiche di stabilità o
strutturali.
Pertanto
– continua la circolare – “poiché nel periodo compreso tra marzo e ottobre
2010, non risultava pubblicata alcuna norma armonizzata alla Direttiva
2006/42/CE specifica per i carrelli
semoventi a braccio telescopico, onde evitare difformità di comportamento
da parte dei soggetti certificatori di prodotto e verificatori, in particolare,
in sede di verifica periodica ai sensi dell'art. 71 comma 11 del D.lgs. 81/08,
si ritiene opportuno precisare che in tale
periodo le misure previste al punto 5.8.5 della norma armonizzata EN
1459:1998/A1:2006 per rispondere al requisito 4.2.1.4 dell'allegato I alla
Direttiva 98/37/CE possano ritenersi adeguate a soddisfare anche il requisito
4.2.2 della Direttiva 2006/42/CE”.
Requisito
4.2.1.4 dell'allegato I alla Direttiva 98/37/CE
Le
macchine con un carico massimo di utilizzazione pari almeno a 1 000 kg o il
cui momento di rovesciamento è pari almeno a 40 000 Nm, devono essere dotate
di dispositivi che avvertano il conducente e impediscano i movimenti
pericolosi del carico in caso:
—
di sovraccarico delle macchine:
— sia per eccesso
di carico massimo di utilizzazione;
— sia per
superamento dei momenti dovuti a tali carichi;
—
di superamento dei momenti che tendono al rovesciamento dovuti in particolare
al carico sollevato. |
Infine
la circolare sottolinea che “il requisito riportato al punto 4.2.1.4 della
‘Direttiva macchine’ viene soddisfatto nella EN 1459:1998/A1:2006 dalle prove
di stabilità descritte al punto 5.7, dall'installazione del dispositivo di
allarme di stabilità longitudinale specificato nel punto 5.8.4 e da un uso e
una manutenzione
conformi a quanto definito nel manuale a cui si fa riferimento al punto 7.1
(vedansi appendice G) alla suddetta norma.
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