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"Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
08/01/2013 -
Il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori (CSE) è figura stabilita dalla legge, la quale
legge, nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili, gli attribuisce compiti di
coordinamento e verifica ai fini del rispetto delle norme di sicurezza e salute
dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
In
questa prospettiva egli, pur depositario di una propria posizione di garanzia,
assume un ruolo di orientamento vigile nei confronti dei datori di lavoro delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. A partire dalla valutazione di
coerenza del Piano operativo di sicurezza (POS) col Piano di sicurezza e
coordinamento (PSC) -laddove previsto-, sino alla verifica delle prescrizioni
di sicurezza per tutta la durata dei lavori.
Suo
compito precipuo appare allora anche la verifica dell'adempimento degli
obblighi formativi relativamente ai lavoratori operanti sul cantiere.
Né
va sottaciuto che la Corte di Cassazione riconosce con frequenza la
responsabilità del CSE per comportamenti omissivi rispetto al suo obbligo di
vigilanza.
Si precisa che in questa breve disanima ci si limiterà a
considerare gli obblighi formativi per i soli lavoratori e preposti,
richiamando tuttavia specifici obblighi per i lavoratori autonomi. Si richiama
inoltre la precisazione secondo la quale la formazione dei preposti non deve
svolgersi obbligatoriamente secondo i contenuti dell'Accordo Stato-regioni del
21 dicembre 2011. Nel caso tuttavia venga posto in essere un percorso formativo
diverso, è responsabilità del datore di lavoro dimostrare di aver fornito ai
preposti la formazione
“adeguata e specifica” di cui all'art. 37, comma 7, D.Lgs.
81/08.
Si
deve preliminarmente avere ben chiaro che:
-
la
formazione è parte integrante e fondamentale della valutazione dei rischi e
delle misure conseguenti, come definite dall'art. 28
(Oggetto della
valutazione dei rischi), comma 2, del D.Lgs. 81/08.
Se guardiamo al combinato tra art. 95 e art. 15 (
entrambi:
Misure generali di tutela
), vediamo con chiarezza
l'importanza che il legislatore attribuisce all'adeguata informazione e
formazione dei lavoratori. Infatti l'art. 95 in apertura stabilisce che
“i
datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera
osservano le misure generali di tutela di cui all'art. 15...”.
E l'art. 15, alle lett. n) ed o) del suo primo comma, stabilisce
“l'informazione
e formazione adeguate” -sia per i lavoratori che per preposti e dirigenti-,
come uno dei cardini dell'obbligazione generale di sicurezza.
Nella sua configurazione di obbligo generale, l'addestramento,
secondo la definizione dell'art. 2, lett. cc), D.Lgs. 81/08, viene invece
imposto dal quarto comma dell'art. 37
(Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti), rimandando alle specifiche disposizioni che lo rendono
necessario.
-
la “scalettatura” delle
responsabilità delle figure
depositarie di una
posizione di garanzia può risalire sino al vertice della piramide, cioè sino al committente
(anzi, secondo la Corte di Cassazione
“il committente rimane il soggetto
obbligato in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi
imposti in materia di SSL”).
In
questo percorso redistribuisce specifiche responsabilità
sul
Responsabile dei lavori, se incaricato.
E redistribuisce la colpa per
omissione di vigilanza -e per mancato esercizio dei suoi specifici poteri
impeditivi- anche sul CSE. Oltre che,
per le responsabilità proprie, sui datori di lavoro delle imprese
affidatarie/esecutrici e sui preposti.
Va
reso evidente che il sia il Committente che (l'eventuale) Responsabile dei lavori
possono, se in possesso dei requisiti, svolgere entrambe le funzioni di CSP
(Coordinatore per la progettazione) e CSE. In via generale e pratica è anzi
auspicabile che il responsabile dei lavori -se specificamente formato ai sensi
dell'Allegato XIV del D.Lgs. 81/08-, assommi in sé stesso le funzioni, prima,
di CSP (se previsto) e poi di CSE.
In tal caso, infatti, essendo egli presente sin dall'origine,
meglio si svolge la possibilità di seguire puntualmente il procedimento. Ad
es., nel caso delle misure impeditive (sospensione-allontanamento-risoluzione
del contratto) che il CSE è obbligato a proporre, previa segnalazione, al
[committente o] al Responsabile dei lavori nel caso verifichi inadempienze,
tali misure potranno venire decise direttamente, stante la coincidenza nella
medesima figura delle diverse funzioni.
Altro es. è rappresentato dal fatto che per la funzione di Responsabile dei
lavori non è prevista dalla legge alcuna specifica competenza: sarà dunque
interesse del committente incaricare chi abbia specifica competenza (CSP e CSE
sono obbligati, non a caso, alla medesima formazione [120 ore e aggiornamento
quinquiennale di 40 ore. All.XIV]). In diverso caso, e nell'ipotesi di
infortunio conseguente a violazione delle norme in materia di SSL, la
responsabilità tornerà a ricadere sul committente ( essendo egli re-investito
della posizione di garanzia a titolo originario). Infatti
l'art. 16 (
Delega di funzioni), comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08,
stabilisce quale condizione indefettibile
“che il delegato possegga tutti i
requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura
delle funzioni delegate”.
La
verifica che il CSE è tenuto a svolgere
con
riguardo all'adempimento degli obblighi formativi da parte dell' impresa
affidataria e delle imprese esecutrici
(subappaltatrici) dovrà stabilire il rispetto della normazione definita negli Accordi del
21 dicembre 2011.
Accordi raggiunti in sede di Conferenza permanente stato-regioni e
relativi alla formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, nonchè
dei datori di lavoro che abbiano inteso svolgere direttamente i compiti del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi (rispettivamente, art. 37 e
art. 34 D.Lgs. 81/08).
Tale
verifica troverà esplicazione:
-
nell'accertamento
della coerenza tra il Piano operativo di sicurezza (POS) delle imprese col
Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), ove previsto; (art. 92, comma 1, lett. b)
-
nella
verifica del rispetto degli accordi tra le parti sociali, al fine di realizzare
il coordinamento tra i RLS o l'assolvimento degli obblighi di consultazione e informazione
rispetto al RLST; (art. 92, comma 1, lett. d)
-
nella
verifica del rispetto, da parte dei lavoratori autonomi, della normativa in
materia di formazione.
A tale proposito,
va evidenziato che l'art. 21 del D.Lgs. 81/08 (
Disposizioni relative ai componenti
dell'impresa familiare.. e ai lavoratori autonomi) stabilisce come
facoltativa la formazione in materia di SSL per i lavoratori autonomi,
fermi
restando, però,
gli obblighi formativi previsti da norme speciali
(comma 2, lett. b) ).
Il
CSE dovrà dunque verificare:
-
che
i RLS delle imprese affidatarie ed esecutrici abbiano ricevuto la formazione
particolare prevista dai commi 10 e 11 dell'art. 37
(Formazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti)
del
D.Lgs 81/08
ed abbiano svolto l'aggiornamento annuale previsto sempre dal comma 11.
Sulla base della norma sopra
esposta, la formazione iniziale obbligatoria
per il RLS è di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in
cantiere; l'aggiornamento annuale é di 4 ore per le imprese che occupano dai 15
ai 50 lavoratori; di 8 ore per quelle che occupano più di 50 lavoratori.
Si richiama tuttavia la
risposta del Ministero del lavoro al quesito del 19 aprile 2010. Risposta che
tende a far prevalere l'interpretazione per la quale l'aggiornamento dei RLS va
attuato anche per le aziende con meno di 15 lavoratori, costituendo, detto
aggiornamento,
“diretta emanazione del generale principio in materia di
adeguatezza e di efficacia della formazione..”. Senz'altro, secondo la
risposta del Ministero, l'aggiornamento è da ritenersi obbligatorio, per
tutte
le imprese,
“in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di
nuovi rischi” o a seguito di statuizione della contrattazione colletiva.
-
che i
lavoratori abbiano svolto -o
abbiano in corso di svolgimento o
abbiano già programmata- la formazione di cui all'Accordo
stato-regioni del 21.12.2011:
“Accordo tra il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le
Provincie autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai
sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”
[da ora, per
semplicità: Accordo Formazione], ai punti 4
(Articolazione del percorso
formativo dei lavoratori..)
e 10
(Disposizioni transitorie).
Al
proposito, va reso evidente che il
CSE dovrà porre specifica
attenzione a verificare che la formazione nei confronti di
lavoratori stranieri sia stata svolta, sia svolta o programmata
“previa
verifica della comprensione e conoscenza della lingua.. e con modalità che
assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione..” (Accordo Formazione, punto 2,
Organizzazione della
formazione).
-
che i
preposti abbiano svolto -o abbiano in corso di svolgimento
o abbiano già programmata- oltre alla
formazione generale e specifica dei lavoratori, la
formazione particolare
aggiuntiva di 8 ore prevista per la figura del preposto.
-
che
i lavoratori e/o i
preposti i quali siano
esposti a rischi la cui
prevenzione e protezione sia regolamentata dai Titoli del D.Lgs. 81/08
successivi al primo o da altre norme speciali, abbiano svolto la formazione e
-se del caso- l'addestramento specifici.
-
Che
siano stati espletati -in relazione alla concreta organizzazione dei servizi
nel cantiere- gli obblighi formativi correlati al servizio di Primo soccorso,
di prevenzione incendi e di gestione delle emergenze.
Per quanto concerne gli addetti al primo soccorso, ex
D.M. 388 del
luglio 2003, la formazione è di 16 ore per le aziende con rischi più
significativi (gruppo A) e di 12 ore per quelle dei gruppi B e C. Tale
formazione va
ripetuta ogni 3 anni.
Per gli addetti al servizio antincendio, ex
D.M. 10 marzo 1998,
la formazione corrisponde a:
Rischio basso: 4 ore
Rischio medio: 8 ore
Rischio significativo: 16 ore
Nel D.M. del '98 non era previsto alcun obbligo di aggiornamento.
Ad oggi, non essendo stato emanato il
decreto (inter)ministeriale previsto dall'art. 46, comma 4, del D.Lgs. 81/08,
(decreto che dovrebbe regolamentare anche la formazione degli addetti al
servizio antincendio) continua a non essere previsto alcun obbligo di
aggiornamento.
-
che
i
datori di lavoro i quali svolgano direttamente le funzioni di
RSPP abbiano
frequentato la formazione obbligatoria di 16 ore prevista dall'art. 3 del D.M.
16/01/1997, o ne siano stati esonerati ai sensi
dell'art. 95 del D.Lgs. 626/94 s.m.i., o siano in possesso dei requisiti per lo
svolgimento dei compiti del Servizio di
prevenzione e protezione secondo quanto stabilito nell'Accordo Stato-regioni
del 26 gennaio 2006.
-
nel
caso di presenza di lavoratori con contratto di
somministrazione, che la
formazione -eventualmente “distribuita” tra
somministratore ed utilizzatore
secondo le previsioni dell'art. 23 del D.Lgs. 276/03, o secondo determinazione
contrattuale- sia stata effettivamente erogata.
La disattenzione a tale obbligo di verifica
espone il CSE a responsabilità penale.
Quando
deve esplicarsi la verifica:
-
all'atto
della presentazione del POS da parte dell'impresa affidataria e di quella/e
esecutrice/i;
Il POS deve infatti contenere la “
documentazione in merito
all'informazione e alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere” [D.Lgs.
81/08, Allegato XV, 3.2.1., l)]
.
Nel
caso la formazione sia in fase di programmazione secondo
“i vecchi criteri”
(programmazione consentita dalle disposizioni transitorie dell'Accordo
Formazione), tale programmazione dovrà
essere stata formalmente e documentalmente approvata prima dell'11
gennaio 2012. In questa ipotesi, i corsi di formazione dovranno risolversi
entro l'11 gennaio 2013 per i lavoratori e -rispetto a quella particolare
aggiuntiva- all'11 luglio 2013 per i preposti.
L'Accordo
Stato-regioni del 25 luglio 2012
“Accordo tra il Governo, le Regioni e le
Provincie autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali recante “Adeguamento e linee applicative
degli Accordi ex art.34, comma 2, e 37,comma 2, del decerto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni” [da ora,
per semplicità: Linee applicative] precisa che
“deve esistere una
documentazione.. che dimostri che, alla data dell'11 gennaio 2012, i corsi
fossero già stati progettati e pianificati.. [e] in una fase molto avanzata di
pianificazione e realizzazione, alla quale debba seguire solo l'erogazione dei
corsi.” (Linee applicative,
“Disciplina transitoria e riconoscimento
della formazione pregressa”)
-
all'atto
della presentazione del POS di altra impresa esecutrice, nel caso in cui dopo
l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a
una o più imprese.
Dato
solitamente lo sfasamento spaziale e/o temporale tra le diverse lavorazioni
all'interno del cantiere, la verifica dei POS
rispetto all'assolvimento
dell'obbligo formativo dovrà avvenire, comunque prima dell'inizio dei
rispettivi lavori, allorché:
l ciascuna impresa
esecutrice avrà trasmesso il POS all'impresa affidataria, che ha l'obbligo di
verificarne la congruenza col proprio;
l l'impresa
affidataria lo avrà a sua volta trasmesso al CSE.
Rispetto
ai lavoratori autonomi, i quali non sono tenuti alla presentazione del POS, la
verifica dovrà avvenire all'atto di
deposito del contratto o comunque prima dell'inizio dell'attività e nell'ambito
della cooperazione, coordinamento e reciproca informazione di cui all'art. 92, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 81/08.
Il contratto deve
infatti contenere, tra i requisiti dell'idoneità tecnico-professionale, la
certificazione della eventuale formazione obbligatoria.
Infatti, nonostante la discutibile “semplificazione” operata dal
D.Lgs. 106/09 sull'Allegato XVII (
Idoneità tecnico-professionale) dell'originario
D.Lgs.81/08, è mantenuto lo specifico obbligo per i lavoratori autonomi:
“2. I
lavoratori dovranno esibire almeno:
d) attestati inerenti la propria formazione..
previsti dal presente decreto legislativo”.
Deve qui porsi il problema delle cd. A.T.I. (Associazioni temporanee d'impresa) o R.T.I.
(Raggruppamenti temporanei d'impresa) che raccolgono diversi
lavoratori
autonomi.
In quanto fattore distorsivo del mercato, nonché fonte di
elusione, il problema è lamentato da anni ed è stato oggetto recente di una
importante circolare ministeriale che andremo brevemente a considerare.
La forma giuridica costitutiva è consentita, per i contratti pubblici,
dalla norma: l'art. 34 del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici);
recente giurisprudenza, sulla base di una lettura per analogia del combinato
tra art. 34 e 37 del Codice, la ritiene ammissibile anche per i lavori privati.
Altre forme sono il
consorzio esterno (cioè
costituito per avere rapporti con terzi) e la
società cooperativa di
lavoratori autonomi(qualificata come
impresa artigiana).
E' evidente, nel caso che stiamo considerando, che una volta
realizzato il momento aggregativo tra i diversi lavoratori autonomi, verrà a
determinarsi una
impresa la quale dovrà vedere un
mandatario il quale assume -in materia di SSL- la funzione e gli
obblighi del
datore di lavoro rispetto agli altri lavoratori
autonomi. E' altrettanto evidente che, trattandosi di impresa esecutrice, sarà
soggetta alla elaborazione del POS e alla verifica di coerenza con l'eventuale
PSC, oltre -in tal caso- agli obblighi di cooperazione
e coordinamento. Quello che interessa al nostro discorso è che nel POS
dovrà essere contenuta la certificazione della -eventuale- formazione
obbligatoria dei lavoratori autonomi.
La circolare Min. Lav. cui si faceva riferimento è la n.16 del 4
luglio 2012.
Essa reca indicazioni operative per il
personale ispettivo
rispetto alla presenza di lavoratori autonomi nell'attività di cantiere, onde
verificare la genuinità delle prestazioni qualificate come autonome e proprio
con riferimento al
“ricorso ad ulteriori formule “aggregative” di dubbia
legittimità, che prescindono da un'organizzazione d'impresa, costituite nello
specifico da associazioni temporanee di lavoratori autonomi ai quali viene
affidata, da parte dei committenti privati, l'esecuzione anche integrale di
intere opere edili”.
La circolare giunge alla conclusione che
“il personale
ispettivo è tenuto a ricondurre nell'ambito della nozione di subordinazione..
le prestazioni dei lavoratori autonomi.. adibiti alle seguenti attività:
*manovalanza
*muratura
*carpenteria
*rimozione amianto
*posizionamento di ferri e ponti
*addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o
appaltatore”
e che dunque il personale ispettivo è tenuto a contestare al soggetto utilizzatore la “..
mancata
formazione ed informazione dei lavoratori, adottando apposito provvedimento
di prescrizione obbligatoria..”
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