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"Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro

08/01/2013 -
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) è figura stabilita dalla legge, la quale legge, nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili, gli attribuisce compiti di coordinamento e verifica ai fini del rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
In questa prospettiva egli, pur depositario di una propria posizione di garanzia, assume un ruolo di orientamento vigile nei confronti dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. A partire dalla valutazione di coerenza del Piano operativo di sicurezza (POS) col Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) -laddove previsto-, sino alla verifica delle prescrizioni di sicurezza per tutta la durata dei lavori.
Suo compito precipuo appare allora anche la verifica dell'adempimento degli obblighi formativi relativamente ai lavoratori operanti sul cantiere.
Né va sottaciuto che la Corte di Cassazione riconosce con frequenza la responsabilità del CSE per comportamenti omissivi rispetto al suo obbligo di vigilanza.
 
Si precisa che in questa breve disanima ci si limiterà a considerare gli obblighi formativi per i soli lavoratori e preposti, richiamando tuttavia specifici obblighi per i lavoratori autonomi. Si richiama inoltre la precisazione secondo la quale la formazione dei preposti non deve svolgersi obbligatoriamente secondo i contenuti dell'Accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011. Nel caso tuttavia venga posto in essere un percorso formativo diverso, è responsabilità del datore di lavoro dimostrare di aver fornito ai preposti la formazione “adeguata e specifica”  di cui all'art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/08.                      
 
 
Si deve preliminarmente avere ben chiaro che:
 
-         la formazione è parte integrante e fondamentale della valutazione dei rischi e delle misure conseguenti, come definite dall'art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi), comma 2, del D.Lgs. 81/08.
Se guardiamo al combinato tra art. 95 e art. 15 ( entrambi: Misure generali di tutela ), vediamo con chiarezza l'importanza che il legislatore attribuisce all'adeguata informazione e formazione dei lavoratori. Infatti l'art. 95 in apertura stabilisce che “i datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'art. 15...”.
E l'art. 15, alle lett. n) ed o) del suo primo comma, stabilisce “l'informazione e formazione adeguate” -sia per i lavoratori che per preposti e dirigenti-, come uno dei cardini dell'obbligazione generale di sicurezza.
Nella sua configurazione di obbligo generale, l'addestramento, secondo la definizione dell'art. 2, lett. cc), D.Lgs. 81/08, viene invece imposto dal quarto comma dell'art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti), rimandando alle specifiche disposizioni che lo rendono necessario.
 
-         la   “scalettatura”   delle  responsabilità  delle  figure  depositarie  di  una  posizione  di garanzia  può risalire sino al vertice  della piramide, cioè sino al committente (anzi, secondo la Corte di Cassazione “il committente rimane il soggetto obbligato in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia di SSL”).
In questo percorso redistribuisce specifiche responsabilità sul Responsabile dei lavori, se incaricato.  E redistribuisce la  colpa per omissione di vigilanza -e per mancato esercizio dei suoi specifici poteri impeditivi- anche sul CSE.  Oltre che, per le responsabilità proprie, sui datori di lavoro delle imprese affidatarie/esecutrici e sui preposti.
Va reso evidente che il sia il Committente che (l'eventuale) Responsabile dei lavori possono, se in possesso dei requisiti, svolgere entrambe le funzioni di CSP (Coordinatore per la progettazione) e CSE. In via generale e pratica è anzi auspicabile che il responsabile dei lavori -se specificamente formato ai sensi dell'Allegato XIV del D.Lgs. 81/08-, assommi in sé stesso le funzioni, prima, di CSP (se previsto) e poi di CSE.
In tal caso, infatti, essendo egli presente sin dall'origine, meglio si svolge la possibilità di seguire puntualmente il procedimento. Ad es., nel caso delle misure impeditive (sospensione-allontanamento-risoluzione del contratto) che il CSE è obbligato a proporre, previa segnalazione, al [committente o] al Responsabile dei lavori nel caso verifichi inadempienze, tali misure potranno venire decise direttamente, stante la coincidenza nella medesima figura delle diverse funzioni.
Altro es. è rappresentato dal fatto che per la funzione di Responsabile dei lavori non è prevista dalla legge alcuna specifica competenza: sarà dunque interesse del committente incaricare chi abbia specifica competenza (CSP e CSE sono obbligati, non a caso, alla medesima formazione [120 ore e aggiornamento quinquiennale di 40 ore. All.XIV]). In diverso caso, e nell'ipotesi di infortunio conseguente a violazione delle norme in materia di SSL, la responsabilità tornerà a ricadere sul committente ( essendo egli re-investito della posizione di garanzia a titolo originario). Infatti l'art. 16 ( Delega di funzioni), comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08, stabilisce quale condizione indefettibile “che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate”.
 
La verifica che il CSE  è tenuto a svolgere con riguardo all'adempimento degli obblighi formativi da parte dell' impresa affidataria e delle imprese esecutrici (subappaltatrici) dovrà stabilire il rispetto della normazione definita negli Accordi del 21 dicembre 2011
Accordi raggiunti in sede di Conferenza permanente stato-regioni e relativi alla formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, nonchè dei datori di lavoro che abbiano inteso svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (rispettivamente, art. 37 e art. 34 D.Lgs. 81/08).
 
 
Tale verifica troverà esplicazione:
 
-         nell'accertamento della coerenza tra il Piano operativo di sicurezza (POS) delle imprese col Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), ove previsto; (art. 92, comma 1, lett. b)
 
-         nella verifica del rispetto degli accordi tra le parti sociali, al fine di realizzare il coordinamento tra i RLS o l'assolvimento degli obblighi di consultazione e informazione rispetto al RLST; (art. 92, comma 1, lett. d)
 
-         nella verifica del rispetto, da parte dei lavoratori autonomi, della normativa in materia di formazione.
A tale proposito, va evidenziato che l'art. 21 del D.Lgs. 81/08 ( Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare.. e ai lavoratori autonomi) stabilisce come facoltativa la formazione in materia di SSL per i lavoratori autonomi, fermi restando, però, gli obblighi formativi previsti da norme speciali (comma 2, lett. b) ).
 
Il CSE dovrà dunque verificare:
 
-         che i RLS delle imprese affidatarie ed esecutrici abbiano ricevuto la formazione particolare prevista dai commi 10 e 11 dell'art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D.Lgs 81/08 ed abbiano svolto l'aggiornamento annuale previsto sempre dal comma 11.
 
Sulla base della norma sopra esposta, la formazione iniziale obbligatoria  per il RLS è di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in cantiere; l'aggiornamento annuale é di 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori; di 8 ore per quelle che occupano più di 50 lavoratori.
Si richiama tuttavia la risposta del Ministero del lavoro al quesito del 19 aprile 2010. Risposta che tende a far prevalere l'interpretazione per la quale l'aggiornamento dei RLS va attuato anche per le aziende con meno di 15 lavoratori, costituendo, detto aggiornamento, “diretta emanazione del generale principio in materia di adeguatezza e di efficacia della formazione..”. Senz'altro, secondo la risposta del Ministero, l'aggiornamento è da ritenersi obbligatorio, per tutte le imprese, “in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi” o a seguito di statuizione della contrattazione colletiva.
 
-         che  i  lavoratori  abbiano  svolto -o  abbiano in corso  di svolgimento o abbiano  già programmata-  la formazione di cui all'Accordo stato-regioni del 21.12.2011: “Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Provincie autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” [da ora, per semplicità: Accordo Formazione], ai punti 4 (Articolazione del percorso formativo dei lavoratori..) e 10 (Disposizioni transitorie).
Al proposito,  va reso evidente che  il  CSE  dovrà porre specifica attenzione  a  verificare che la formazione nei confronti di lavoratori stranieri sia stata svolta, sia svolta o programmata “previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua.. e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione..” (Accordo Formazione, punto 2, Organizzazione della formazione).
 
-         che  i  preposti  abbiano  svolto -o abbiano in corso di svolgimento o  abbiano già programmata- oltre alla formazione generale e specifica dei lavoratori, la formazione particolare aggiuntiva di 8 ore prevista per la figura del preposto.
 
-         che i lavoratori  e/o  i  preposti  i quali siano esposti  a  rischi la cui  prevenzione e protezione sia regolamentata dai Titoli del D.Lgs. 81/08 successivi al primo o da altre norme speciali, abbiano svolto la formazione e -se del caso- l'addestramento specifici.
 
-         Che siano stati espletati -in relazione alla concreta organizzazione dei servizi nel cantiere- gli obblighi formativi correlati al servizio di Primo soccorso, di prevenzione incendi e di gestione delle emergenze.
Per quanto concerne gli addetti al primo soccorso, ex D.M. 388 del luglio 2003, la formazione è di 16 ore per le aziende con rischi più significativi (gruppo A) e di 12 ore per quelle dei gruppi B e C. Tale formazione va ripetuta ogni 3 anni.
Per gli addetti al servizio antincendio, ex D.M. 10 marzo 1998, la formazione corrisponde a:
Rischio basso:  4 ore
Rischio medio: 8 ore
Rischio significativo: 16 ore
Nel D.M. del '98 non era previsto alcun obbligo di aggiornamento. Ad oggi, non essendo  stato emanato il decreto (inter)ministeriale previsto dall'art. 46, comma 4, del D.Lgs. 81/08, (decreto che dovrebbe regolamentare anche la formazione degli addetti al servizio antincendio) continua a non essere previsto alcun obbligo di aggiornamento.
 
-         che i datori di lavoro i quali svolgano direttamente le funzioni di RSPP abbiano frequentato la formazione obbligatoria di 16 ore prevista dall'art. 3 del D.M. 16/01/1997, o ne siano stati esonerati ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 626/94 s.m.i., o siano in possesso dei requisiti per lo svolgimento dei compiti del Servizio  di prevenzione e protezione secondo quanto stabilito nell'Accordo Stato-regioni del 26 gennaio 2006.
 
-         nel caso di presenza di lavoratori con contratto di somministrazione, che la formazione -eventualmente “distribuita” tra  somministratore  ed utilizzatore secondo le previsioni dell'art. 23 del D.Lgs. 276/03, o secondo determinazione contrattuale- sia stata effettivamente erogata.
 
La disattenzione a tale obbligo di verifica espone il CSE a responsabilità penale.
 
 
Quando deve esplicarsi la verifica:
 
-         all'atto della presentazione del POS da parte dell'impresa affidataria e di quella/e esecutrice/i;
Il POS deve infatti contenere la “ documentazione in merito all'informazione e alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere” [D.Lgs. 81/08, Allegato XV, 3.2.1., l)] .
Nel caso la formazione sia in fase di programmazione secondo “i vecchi criteri” (programmazione consentita dalle disposizioni transitorie dell'Accordo Formazione), tale programmazione dovrà  essere stata formalmente e documentalmente approvata prima dell'11 gennaio 2012. In questa ipotesi, i corsi di formazione dovranno risolversi entro l'11 gennaio 2013 per i lavoratori e -rispetto a quella particolare aggiuntiva- all'11 luglio 2013 per i preposti.
L'Accordo Stato-regioni del 25 luglio 2012 “Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante “Adeguamento e linee applicative degli Accordi ex art.34, comma 2, e 37,comma 2, del decerto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni” [da ora, per semplicità: Linee applicative] precisa che “deve esistere una documentazione.. che dimostri che, alla data dell'11 gennaio 2012, i corsi fossero già stati progettati e pianificati.. [e] in una fase molto avanzata di pianificazione e realizzazione, alla quale debba seguire solo l'erogazione dei corsi.” (Linee applicative, “Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa”)
 
-         all'atto della presentazione del POS di altra impresa esecutrice, nel caso in cui dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione  dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
 
Dato solitamente lo sfasamento spaziale e/o temporale tra le diverse lavorazioni all'interno del cantiere, la verifica dei POS rispetto all'assolvimento dell'obbligo formativo dovrà avvenire, comunque prima dell'inizio dei rispettivi lavori, allorché:
 
l  ciascuna impresa esecutrice avrà trasmesso il POS all'impresa affidataria, che ha l'obbligo di verificarne la congruenza col proprio;
l  l'impresa affidataria lo avrà a sua volta trasmesso al CSE.
 
Rispetto ai lavoratori autonomi, i quali non sono tenuti alla presentazione del POS, la verifica   dovrà avvenire all'atto di deposito del contratto o comunque prima dell'inizio dell'attività e nell'ambito della cooperazione, coordinamento e reciproca informazione di cui all'art. 92, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 81/08. 
Il contratto deve infatti contenere, tra i requisiti dell'idoneità tecnico-professionale, la certificazione della eventuale formazione obbligatoria.
Infatti, nonostante la discutibile “semplificazione” operata dal D.Lgs. 106/09 sull'Allegato XVII ( Idoneità tecnico-professionale) dell'originario D.Lgs.81/08, è mantenuto lo specifico obbligo per i lavoratori autonomi:
“2. I lavoratori dovranno esibire almeno:
d)  attestati inerenti la propria formazione.. previsti dal presente decreto legislativo”.
 
Deve qui porsi il problema delle cd. A.T.I.  (Associazioni temporanee d'impresa) o R.T.I. (Raggruppamenti temporanei d'impresa) che raccolgono diversi lavoratori autonomi.
In quanto fattore distorsivo del mercato, nonché fonte di elusione, il problema è lamentato da anni ed è stato oggetto recente di una importante circolare ministeriale che andremo brevemente a considerare.
La forma giuridica costitutiva è consentita, per i contratti pubblici, dalla norma: l'art. 34 del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici); recente giurisprudenza, sulla base di una lettura per analogia del combinato tra art. 34 e 37 del Codice, la ritiene ammissibile anche per i lavori privati.
Altre forme sono il consorzio esterno (cioè costituito per avere rapporti con terzi) e la società cooperativa di lavoratori autonomi(qualificata come impresa artigiana).
E' evidente, nel caso che stiamo considerando, che una volta realizzato il momento aggregativo tra i diversi lavoratori autonomi, verrà a determinarsi una impresa la quale dovrà vedere un mandatario il quale assume -in materia di SSL- la funzione e gli obblighi del datore di lavoro rispetto agli altri lavoratori autonomi. E' altrettanto evidente che, trattandosi di impresa esecutrice, sarà soggetta alla elaborazione del POS e alla verifica di coerenza con l'eventuale PSC, oltre -in tal caso- agli obblighi di cooperazione e coordinamento. Quello che interessa al nostro discorso è che nel POS dovrà essere contenuta la certificazione della -eventuale- formazione obbligatoria dei lavoratori autonomi.
La circolare Min. Lav. cui si faceva riferimento è la n.16 del 4 luglio 2012.
Essa reca indicazioni operative per il personale ispettivo rispetto alla presenza di lavoratori autonomi nell'attività di cantiere, onde verificare la genuinità delle prestazioni qualificate come autonome e proprio con riferimento al “ricorso ad ulteriori formule “aggregative” di dubbia legittimità, che prescindono da un'organizzazione d'impresa, costituite nello specifico da associazioni temporanee di lavoratori autonomi ai quali viene affidata, da parte dei committenti privati, l'esecuzione anche integrale di intere opere edili”.
La circolare giunge alla conclusione che “il personale ispettivo è tenuto a ricondurre nell'ambito della nozione di subordinazione.. le prestazioni dei lavoratori autonomi.. adibiti alle seguenti attività:
*manovalanza
*muratura
*carpenteria
*rimozione amianto
*posizionamento di ferri e ponti
*addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore”
e che dunque il personale ispettivo è tenuto a contestare al  soggetto utilizzatore  la  “.. mancata formazione ed informazione dei lavoratori, adottando apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria..”
 

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