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"Fino a quando si può autocertificare la valutazione dei rischi?"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
21/01/2013 - PuntoSicuro nei mesi scorsi ha sollevato perplessità sui tempi per l’
a pplicazione
delle procedure standardizzate per l’effettuazione della valutazione dei
rischi e preannunciato una proroga
relativa all’autocertificazione della valutazione dei rischi per le PMI.
Proroga
confermata e approvata con la
Legge di
stabilità 2013, cioè la Legge
del 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato”.
Sulle
conseguenze delle proroghe,
specialmente quelle che costringono il lettore a incrociare più atti
legislativi, c’è sempre tuttavia da mantenere una sana allerta.
La
Legge di stabilità al comma 388 dell’articolo 1 indicava che
è fissato al 30 giugno 2013 il termine di
scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati in una tabella
presente nella normativa.
Ed
è nella tabella 2 (non la tabella 1, come si poteva arguire dall’attenta
lettura di un’errata corrige) che si ritrova il riferimento all’
articolo 29, comma 5, del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Fin
qui sembra tutto chiaro.
Sembra
confermata definitivamente la proroga al
30 giugno 2013 della possibilità - prevista dal comma 5 dell’articolo 29 del
D.Lgs 81/2008 per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori - di
autocertificare la valutazione dei rischi.
Proviamo
tuttavia a rileggere l’articolo 29 del Decreto legislativo 81/2008 come
modificato prima dall’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 12 maggio 2012, n.
57, in vigore dal 14 maggio 2012 - coordinato con la legge di conversione 12
luglio 2012, n. 101, in vigore dal 14 luglio 2012 – e poi dalla legge del 24
dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato”.
Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo
29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
[…]
5.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la
valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure
standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza
del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f),
e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013,
gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della
valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica
alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè
g). |
Con
questa formulazione le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, tenendo conto
delle eccezioni indicate all’art. 29, possono autocertificare
la valutazione dei rischi fino al 30 giugno di quest’anno?
La
risposta è no. Almeno se teniamo conto anche del capoverso che indica “fino
alla scadenza del
terzo mese successivo
alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui
all’articolo 6, comma 8, lettera f)”.
Facciamo
brevemente due conti.
Il Decreto
Interministeriale del 30 novembre 2012, di cui si dà notizia sulla Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012, indica all’articolo 2:
Articolo
2
1.
Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto entra in vigore il
sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, fermi restando i termini di cui al decreto legge 12
maggio 2012, n. 57.
(...) |
Se
tale decreto entrerà in vigore il
4
febbraio 2013 (il sessantesimo giorno dopo il 6 dicembre 2012), allora la
scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale è la data del
4 maggio
2013.
Dunque
per concludere questo intricato percorso di numeri e leggi – scusandoci con i
lettori per le complicazioni verbali a cui le normative costringono noi
giornalisti -
il termine ultimo entro il
quale le imprese che occupano fino a 10 lavoratori potranno autocertificare la
valutazione dei rischi è da considerarsi il
4 maggio 2013 e non il 30 giugno 2013.
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