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"Fino a quando si può autocertificare la valutazione dei rischi?"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

21/01/2013 - PuntoSicuro nei mesi scorsi ha sollevato perplessità sui tempi per l’ a pplicazione delle procedure standardizzate per l’effettuazione della valutazione dei rischi e preannunciato una proroga relativa all’autocertificazione della valutazione dei rischi per le PMI.
Proroga confermata e approvata con la Legge di stabilità 2013, cioè la Legge del 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
 
Sulle conseguenze delle proroghe, specialmente quelle che costringono il lettore a incrociare più atti legislativi, c’è sempre tuttavia da mantenere una sana allerta.
 
La Legge di stabilità al comma 388 dell’articolo 1 indicava che è fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati in una tabella presente nella normativa.
Ed è nella tabella 2 (non la tabella 1, come si poteva arguire dall’attenta lettura di un’errata corrige) che si ritrova il riferimento all’ articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Fin qui sembra tutto chiaro. 
Sembra confermata definitivamente  la proroga al 30 giugno 2013 della possibilità - prevista dal comma 5 dell’articolo 29 del D.Lgs 81/2008 per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori - di autocertificare la valutazione dei rischi.

Proviamo tuttavia a rileggere l’articolo 29 del Decreto legislativo 81/2008 come modificato prima dall’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57, in vigore dal 14 maggio 2012 - coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2012, n. 101, in vigore dal 14 luglio 2012 – e poi dalla legge del 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
[…]
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g).
 
 
Con questa formulazione le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, tenendo conto delle eccezioni indicate all’art. 29, possono autocertificare la valutazione dei rischi fino al 30 giugno di quest’anno?
 
La risposta è no. Almeno se teniamo conto anche del capoverso che indica “fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f)”.
 
Facciamo brevemente due conti.
 
Il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012, di cui si dà notizia sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012, indica all’articolo 2:
 
Articolo 2
1. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando i termini di cui al decreto legge 12 maggio 2012, n. 57.
(...)
 
Se tale decreto entrerà in vigore il 4 febbraio 2013 (il sessantesimo giorno dopo il 6 dicembre 2012), allora la scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale è la data del 4 maggio 2013.
 
Dunque per concludere questo intricato percorso di numeri e leggi – scusandoci con i lettori per le complicazioni verbali a cui le normative costringono noi giornalisti - il termine ultimo entro il quale le imprese che occupano fino a 10 lavoratori potranno autocertificare la valutazione dei rischi è da considerarsi il 4 maggio 2013 e non il 30 giugno 2013.
 
 
 
 

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