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"Permesso costruire, la revoca va sempre comunicata"
fonte www.puntosicuro.it / Edilizia
25/01/2013 - L’annullamento o la revoca di un titolo abilitativo edilizio richiede
che sia comunicato all’interessato l’avvio del procedimento. In caso
contrario, il provvedimento dell’Amministrazione competente deve essere
considerato illegittimo.
Si è pronunciato in questi termini il Tar della Sardegna con la sentenza 1/2013, depositata il 4 gennaio scorso.
Nel caso preso in esame, un soggetto aveva presentato ricorso al Tar perché fosse annullato il provvedimento di revoca dell’autorizzazione edilizia precedentemente rilasciata.
A detta del Tribunale amministrativo, la revoca e l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio richiedono una comunicazione sull’avvio del procedimento. L’atto di revoca potrebbe infatti ledere una posizione soggettiva consolidata e l’interessato deve essere informato di questa possibilità.
Secondo il Tar, dal momento che il potere esercitato dall’Amministrazione comunale ha natura discrezionale, non si può applicare l’articolo 21 octies della Legge 241/1990 sull’annullabilità del provvedimento, in base al quale la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non implica l’annullamento del provvedimento amministrativo anche se l’Amministrazione dimostra che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.
Considerazioni che hanno portato il Tar della Sardegna ad accogliere il ricorso dell’interessato e a considerare illegittimo il provvedimento adottato dal Comune.
Si è pronunciato in questi termini il Tar della Sardegna con la sentenza 1/2013, depositata il 4 gennaio scorso.
Nel caso preso in esame, un soggetto aveva presentato ricorso al Tar perché fosse annullato il provvedimento di revoca dell’autorizzazione edilizia precedentemente rilasciata.
A detta del Tribunale amministrativo, la revoca e l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio richiedono una comunicazione sull’avvio del procedimento. L’atto di revoca potrebbe infatti ledere una posizione soggettiva consolidata e l’interessato deve essere informato di questa possibilità.
Secondo il Tar, dal momento che il potere esercitato dall’Amministrazione comunale ha natura discrezionale, non si può applicare l’articolo 21 octies della Legge 241/1990 sull’annullabilità del provvedimento, in base al quale la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non implica l’annullamento del provvedimento amministrativo anche se l’Amministrazione dimostra che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.
Considerazioni che hanno portato il Tar della Sardegna ad accogliere il ricorso dell’interessato e a considerare illegittimo il provvedimento adottato dal Comune.
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