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"I quesiti sul decreto 81: sulle procedure standardizzate"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

30/01/2013 -
Quesito
E’ prossima l’ entrata in vigore delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi. Le aziende che occupano fino a 10 lavoratori dopo l’entrata in vigore saranno tenute ad effettuare la valutazione secondo tale procedura o possono redigere un regolare DVR? E chi ha già fatto ricorso all’autocertificazione dei rischi deve rifare la valutazione secondo le nuove disposizioni?

Risposta
Il lettore nel suo quesito ha messo in evidenza quella che possiamo definire una “disattenzione” del legislatore nell’articolare le disposizioni di all’articolo 29 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 contenente le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi e più in particolare le disposizioni dell’articolo stesso riguardanti l’autocertificazione dell’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi per i datori di lavoro di aziende che occupano fino a 10 lavoratori nonché le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi medesimi.
 
L’autocertificazione della effettuazione della valutazione dei rischi, in realtà, è stata introdotta in Italia già con il comma 11 dell’articolo 4 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 secondo il quale:
 
“11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'Allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 (redazione del documento di valutazione dei rischi ) e 3 (custodia del documento di valutazione dei rischi presso l’azienda o l’unità produttiva ) , ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza”.
 
Con il D. Lgs. n. 626/1994, quindi, le aziende che occupavano fino a 10 addetti, ad eccezione di quelle indicate nella nota dell’Allegato I allo stesso D. Lgs., sono state esonerate dall’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR) ma alle stesse veniva comunque chiesto di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi e quindi in sostanza, al posto di elaborare il DVR, veniva a loro concessa la facoltà di fare ricorso all’autocertificazione della valutazione dei rischi.
 
Successivamente il D. Lgs. n. 81/2008, nell’abrogare e recepire il D. Lgs. n. 626/1994 e le successive modificazioni ed integrazioni, ha ribadito quanto già indicato in quest’ultimo D. Lgs.  in merito alla facoltà di ricorrere all’autocertificazione della valutazione dei rischi ma in più ha introdotto la possibilità di ricorrere alle procedure standardizzate, demandando, con l’art. 6 comma 8 lettera f) dello stesso decreto legislativo, l’elaborazione delle stesse alla Commissione consultiva permanente, e lo ha fatto con il comma 5 dell’art. 29 secondo il quale:
 
“5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di  cui  all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)”, 
 
aggiungendo altresì, con il comma 6 dello stesso articolo 29, che anche:
 
“6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4”.
 
Il recepimento da parte del legislatore della facoltà di ricorrere all’autocertificazione della valutazione dei rischi è stato fatto però in un modo poco felice in quanto a causa della presenza dell’espressione “ effettuano la valutazione” che compare nell’articolo 29 comma 5 sembrerebbe che per le aziende fino a 10 lavoratori alla facoltà di ricorrere all’autocertificazione della valutazione dei rischi sia subentrato con il D. Lgs. n. 81/2008 l’obbligo di adottare le procedure standardizzate indicate nello stesso articolo. Più correttamente, in realtà, nel comma 5 dell’articolo 29 si sarebbe dovuto indicare, a parere dello scrivente, che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori “ possono effettuare” la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate così come del resto è stato fatto nel successivo comma 6 quando tale facoltà di ricorrere alle procedure standardizzate è stata estesa anche alle aziende fino a 50 lavoratori. Nella fascia delle aziende che occupano fino a 50 lavoratori di cui al comma 6, del resto, non sono inserite anche quelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori?
 
Quindi, in risposta al quesito formulato, quando entrerà in vigore il decreto che introdurrà le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi e per la redazione del relativo documento, i datori di lavoro che non hanno ancora provveduto ad attuare tali adempimenti lo potranno fare o elaborando il DVR completo, secondo le modalità ed i contenuti di cui all’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., oppure adottando le procedure standardizzate nei casi in cui ovviamente è concessa la facoltà di ricorrere alle stesse.
 
Per quanto riguarda, infine, quelle aziende che alla data di entrata in vigore delle procedure standardizzate hanno già provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi e ad elaborare il relativo DVR questo continua a conservare la sua validità e dovrà essere solo revisionato ed aggiornato se necessario. Se invece i datori di lavoro, alla stessa data di entrata in vigore delle procedure standardizzate, hanno già fatto ricorso alla facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi, alla scadenza di tale facoltà dovranno scegliere o di elaborare il DVR completo o, se rientrano nella fascia delle aziende esonerate, di fare ricorso alle procedure standardizzate.
 
In tal senso si è anche espresso la Commissione per gli interpelli di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’interpello n. 7 del 15/11/2012 in risposta ad una richiesta effettuata dal CNA finalizzata a conoscere se le aziende fino a 10 lavoratori potessero preparare il DVR applicando integralmente l’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. senza utilizzare le procedure standardizzate di valutazione dei rischi previste dall’art. 29 comma 5 dello stesso decreto legislativo. La Commissione, le cui indicazioni fornite con le risposte ai quesiti costituiscono, si rammenta, ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 del D. Lgs. n. 81/2008, criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio dell’attività di vigilanza, ha fondato in particolare il proprio parere sulla base di quanto indicato dallo stesso legislatore nel comma 2 lettera a) dell’art. 28 dello stesso D. Lgs., così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, secondo il quale  “ la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione” dalla lettura del quale emerge chiaramente che al datore di lavoro viene concessa la facoltà e non imposto l’obbligo di scegliersi i criteri di redazione del documento di valutazione dei rischi. E’ in fondo la conferma di quella “ disattenzione” da parte del legislatore che lo scrivente ha evidenziato all’inizio di questo articolo.
 

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