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"Sconti Inail per le aziende sicure con il modello OT24"
fonte www.puntosicuro.it / Eventi e Appuntamenti
06/02/2013 - Le Aziende interessate possono presentare, entro il 28 febbraio 2013, domanda di riduzione del tasso di tariffa per prevenzione dopo
il primo biennio di attività. Il riconoscimento della riduzione è
subordinato al possesso da parte dell’Azienda del DURC e all’invio alla
Direzione Provinciale del Lavoro di un’autocertificazione attestante
l’insussistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali,
definitivi, concernenti violazioni in materia di tutela delle condizioni
di lavoro.
La riduzione è concessa, ricorrendone i presupposti, previa
presentazione di apposita domanda da parte delle Aziende interessate. La
domanda di riduzione riferita all’anno 2013 riguarda gli interventi
migliorativi effettuati nell’anno 2012.
PREMESSA
Le modalità per l’applicazione delle Tariffe ed il pagamento dei
premi assicurativi INAIL, approvate con D.M. 12 dicembre 2000,
prevedono, oltre all’oscillazione per andamento infortunistico,
un’ulteriore oscillazione in riduzione, in favore delle aziende in
attività da più di un biennio e che abbiano effettuato
interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 e delle specifiche normative di settore.
La misura della riduzione del tasso medio di tariffa è fissa ed è
così determinata, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo
considerato:
Lavoratori - anno | Riduzione |
fino a 10 | 30% |
da 11 a 50 | 23% |
da 51 a 100 | 18% |
da 101 a 200 | 15% |
da 201 a 500 | 12% |
oltre 500 | 7% |
La disciplina della riduzione in parola è contenuta nell’art. 24
delle citate modalità. La norma, nella versione riformulata con delibera
21 aprile 2010, n. 79, è riprodotta alle pagine seguenti. Le istruzioni
applicative sono state dettate dall’INAIL con circolare 25 febbraio
2011, n. 17.
LA MODULISTICA
Il
modulo di domanda è reperibile nel sito
internet dell’Istituto, cliccando le voci "Assicurazione",
"Modulistica" e "Oscillazione del tasso".
Le
più recenti istruzioni per la compilazione indicano quale
modalità esclusiva
di presentazione della domanda, a decorrere
dal 1° gennaio 2013,
quella
telematica.
Il
modello consta di:
- una prima parte, che contiene una scheda informativa generale, che racchiude i dati e le informazioni necessarie per l’individuazione del datore di lavoro, delle unità produttive e delle posizioni assicurative;
- una domanda di riduzione vera e propria, con annessa dichiarazione con cui l’Azienda attesta, sotto la propria responsabilità, la ricorrenza dei presupposti per la fruizione del beneficio.
Possono
accedere al beneficio dell’oscillazione le Aziende, in regola con gli obblighi
contributivi ed assicurativi e con le disposizioni obbligatorie in materia di
prevenzione ed igiene nei luoghi di lavoro (sul punto, vedi oltre), che,
nell’anno precedente a quello in cui si chiede la riduzione:
Ø abbiano
effettuato interventi tali che la somma
dei punteggi ad essi assegnati sia pari almeno a 100; il modulo di domanda
attribuisce, infatti, un punteggio a ciascun intervento;
Ø abbiano
effettuato intereventi relativi ad
almeno due diverse sezioni, ad eccezione di quelli della
Sezione A (Interventi particolarmente
rilevanti), dove è
sufficiente selezionare
un solo intervento.
In
sostanza, possono presentare la domanda le Aziende che abbiano eseguito:
- almeno un intervento particolarmente rilevante (sezione A del modello),
o,
in
alternativa:
- più interventi di miglioramento (sezioni da B a N del modello), per un punteggio complessivo almeno pari a 100.
Il
modello di domanda è allegato alla presente, unitamente a:
- gli
allegati I, II e III;
- le
istruzioni per la compilazione;
- un
questionario di autovalutazione per l’osservanza delle principali norme in
materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
- un
elenco della documentazione che l’INAIL ritiene probante degli interventi
previsti dal modello OT24;
- un
elenco della documentazione rappresentativa degli interventi realizzati
nell’ambito della Responsabilità Sociale d’Impresa.
L’ultimo
corposo aggiornamento della modulistica per la richiesta del beneficio risale
all’anno 2011, quando, in relazione alla riferita riformulazione del testo
dell’art. 24, l’Istituto ha provveduto ad una complessiva
rivisitazione della tipologia degli interventi che consentono l’accesso
all’agevolazione tariffaria, dei criteri in base ai quali si procede a
concedere l’oscillazione e, conseguentemente, del tracciato della modulistica
in uso.
La
tipologia degli interventi è stata aggiornata in relazione all’innovazione
delle norme in materia di prevenzione. In tale contesto, sono risultati
valorizzati gli interventi concernenti i lavoratori con tipologie di contratto
diverse dal contratto a tempo indeterminato (quadro F del modulo di domanda), i
lavoratori stranieri (quadro G), la filiera degli appalti e sub-appalti (quadro
H) e gli interventi con valenza pluriennale.
Tra
gli interventi particolarmente rilevanti (quadro A), ampio spazio è stato dato
alla Responsabilità Sociale d’Impresa, ai Sistemi di Gestione della Salute e
della Sicurezza dei Lavoratori e alla selezione dei fornitori attenti ai temi
della salute e della sicurezza sul lavoro. Conseguentemente, sono stati
modificati i relativi questionari allegati (Allegato I, II e III), ora più
specifici e dettagliati.
Nell’ottica
di favorire un maggiore automatismo nel riconoscimento dello sconto, dalla
modulistica sono stati eliminati i campi a testo libero, fatta eccezione per la
sezione “Altro”(Quadro N), per l’esposizione di interventi migliorativi
ulteriori rispetto a quelli elencati, ed è stata soppressa la necessità di
allegare documentazione in fase di richiesta.
L’INAIL
ha, inoltre, precisato che mentre gli interventi migliorativi non codificati,
inseriti nel campo “Altro”, sono oggetto di verifica Contarp, per gli altri
interventi resta ferma la possibilità di verifica successiva, di competenza
esclusiva delle Direzione Regionali, secondo il meccanismo del controllo a
campione.
La
versione più recente del modulo di domanda, pubblicata sul sito internet dell’INAIL,
presenta alcune novità e precisazioni nella descrizione dei singoli interventi.
Tra le modifiche più rilevanti, si segnalano le seguenti:
·
Interventi in materia di prevenzione e protezione:
- (punto
3) per le Aziende fino a 10 lavoratori, l’intervento si intende realizzato,
oltre che in presenza della redazione del piano di emergenza e del DUVR, anche
quando, in alternativa al DUVR, siano state seguite le
procedure
standardizzate per la valutazione dei rischi approvate il 16 maggio 2012
dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro,
ai sensi dell’art. 29, co. 5, del d. lgs. n. 81/2008;
- (punto
5) l’intervento si intende realizzato se le procedure per il primo soccorso e
la gestione delle emergenze, testate tramite prove e simulazioni più di una
volta l’anno, hanno riguardato l’intera struttura e hanno avuto
esito
positivo;
- (punto
11) in materia di buone prassi, l’Azienda può selezionare, in alternativa, un
intervento migliorativo tra i seguenti: a) aver
realizzato nuove buone prassi per migliorare le
condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro, che siano state validate
dalla Commissione Consultiva Permanente – ex art. 6, d. lgs. n. 81/2008, e
s.m.i. – e pubblicate sul sito internet del Ministero del Lavoro; oppure b)
aver realizzato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza
nel luogo di lavoro
coerenti con le buone prassi già presenti sul sito
internet del Ministero del Lavoro in quanto validate dalla Commissione
Consultiva Permanente – ex art. 6, d. lgs. n. 81/2008, e s.m.i.;
·
Interventi in materia di formazione:
- (punto
26) l’intervento si intende realizzato quando l’Azienda, che all’entrata in
vigore dell’ Accordo
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 aveva già effettuato corsi di formazione
per il proprio personale rispettando gli adempimenti di legge in maniera
esaustiva e documentata, abbia scelto di avviare comunque il personale a
formazione secondo quanto previsto dall’accordo stesso;
·
Interventi in materia di gestione dei contratti d’appalto e/o d’opera:
- (punto
35) l’intervento di intende realizzato se l’Azienda ha adottato una procedura
che prevede il
controllo degli appaltatori e dei subappaltatori per il
rispetto delle regole e/o procedure aziendali e delle norme in materia di
sicurezza sul lavoro, nonché, in caso di mancato rispetto, la
rescissione
del contratto di appalto e/o subappalto (in luogo della precedente
procedura che prevedeva il non utilizzo di fornitori risultati carenti nel
rispetto delle regole aziendali o della legislazione in materia di SSL).
INTERVENTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI
Per
quanto concerne gli "interventi particolarmente rilevanti", è
confermato l’obbligo di compilare
il relativo questionario di natura
tecnica, finalizzato a rendere più agevole la valutazione degli interventi, sia
da parte dell’Azienda, al momento della compilazione della domanda, sia da
parte delle Sedi in fase di istruzione.
L’intervento
di cui alla
lett. a) della sezione A) del modulo prevede l’adozione o il
mantenimento, da parte dell’Azienda, di comportamenti "socialmente responsabili"
coerenti con i criteri propri della CSR (Responsabilità Sociale delle Imprese).
Le
Aziende che intendono usufruire del beneficio per tale intervento sono tenute a
compilare il questionario contenuto nell’
allegato I al Mod. 0T/24,
rispondendo affermativamente al quesito preliminare e rispondendo alle domande
da 1 a 3 e selezionando un numero di interventi, tra quelli riportati tra il n.
4 e il n. 18, rappresentativi delle azioni intraprese, in modo che la somma dei
relativi punteggi sia pari almeno a 100.
L’intervento
di cui alla
lett. b) è riferito all’implementazione o mantenimento, da
parte dell’Azienda, di un sistema di gestione della salute e
della sicurezza sul lavoro. Sono previsti tre casi diversi, a seconda che il
sistema :
- sia certificato da un organismo di certificazione accreditato presso ACCREDIA nel rispetto del regolamento RT12 del SINCERT. Rientrano in questa previsione anche le Aziende certificate secondo la norma UNI 10617, ancorché non previste dal citato RT12. Nel modulo di domanda deve essere riportata la data di scadenza del certificato ;
- sia certificato da organismi accreditati presso enti di accreditamento diversi da ACCREDIA. Per fruire del beneficio connesso al punto 2 della lett. b), le Aziende richiedenti devono compilare il questionario contenuto nell’ allegato II, indicando, nella casella “quesito preliminare”, il modello di gestione adottato tra i due proposti e rispondendo affermativamente a tutti i quesiti successivi;
- risponda ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali o da standard e da norme riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Anche in questa ipotesi è necessaria la compilazione del questionario di cui all’ allegato II.
L’intervento
di cui alla
lett. c) concerne
l’adozione e l’implementazione di procedure per la selezione dei fornitori,
orientate a prediligere chi rispetta la normativa in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro. Le Aziende richiedenti devono compilare il questionario
contenuto nell’
allegato III: la compilazione è diversificata a seconda
che l’azienda si avvalga di soli fornitori di prodotti ovvero di fornitori di
prodotti e di fornitori di servizi.
Infine,
tra gli interventi volti al miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alla
lett.
d) rientrano quelli svolti in attuazione di accordi tra l’INAIL e le Parti
Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità.
Con nota 20 ottobre
2011
l’INAIL ha precisato che gli interventi particolarmente rilevanti, di cui alla
sezione A, hanno
valenza pluriennale,
fermo restando l’obbligo di presentazione dell’istanza ogni anno.
Ha,
inoltre, osservato che tali interventi mantengono la loro validità negli anni
sin quando l’Azienda continua a mantenere ed attuare le procedure e le modalità
operative oggetto dell’intervento (procedure, codici di pratica, si avvale di
personale o ditte qualificate, adotta un Sistema di Gestione ambientale, …). A
tal fine, è prevista la necessità che l’azienda stessa possa dimostrare anno
per anno tale continuità,
fornendo apposita documentazione probante
richiesta dallo specifico elenco predisposto dall’l’INAIL )e allegato alla
presente).
"PRE-
REQUISITI"
Per
poter fruire della riduzione per prevenzione è necessario che l’Azienda sia in
regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi. La regolarità si
riferisce a tutte le PAT intestate al medesimo datore di lavoro.
La
dichiarazione dell’Azienda va riferita anche alla regolarità nei confronti
dell’INPS. La certificazione del requisito della regolarità contributiva verso
gli Enti è rimessa al possesso del DURC (sul punto, si rinvia allo specifico
paragrafo).
RAVVEDIMENTO
"OPEROSO"
Qualora,
in sede istruttoria, emerga una irregolarità contributiva dell’Azienda,
quest’ultima potrà
regolarizzare la propria posizione, e quindi aspirare
alla concessione dell’agevolazione, nel termine che le verrà assegnato.
La
Guida alla compilazione, al par. 3.1, prevede per la regolarizzazione un
termine non superiore a
15 giorni
dall’invito rivolto dall’INAIL, evidentemente mutuandolo dalla disciplina
del DURC, in particolare dalla previsione dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24
ottobre 2007.
Per
quanto concerne la regolarità nei confronti dell’INAIL, è confermato che
l’Azienda deve essere in regola:
- con gli adempimenti contributivi: deve avere, cioè, versato alle scadenze previste i premi dovuti. In caso di pagamento in forma rateale, il pre-requisito è realizzato con il rispetto delle relative scadenze. In caso di riscontrate irregolarità, l’Azienda è ammessa a sanare la propria posizione, nel termine sopra precisato;
- con gli adempimenti assicurativi. Non è considerata in regola l’Azienda che omette o ritarda la denuncia delle variazioni riguardanti il rischio assicurato. Non rilevano, invece, agli effetti, la mancata o tardiva denuncia delle variazioni "formali", quali quelle concernenti l’individuazione del titolare dell’azienda, il domicilio e la residenza dello stesso, nonché la sede dell’azienda.
L’Azienda
deve, inoltre, avere osservato tutte le disposizioni obbligatorie
in materia
di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.
La
sussistenza dei pre-requisiti della regolarità contributiva ed assicurativa,
nonché dell’osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni ed
igiene del lavoro, va riferita
al 31 dicembre dell’anno precedente a quello
cui si riferisce la domanda.
DICHIARAZIONE DEL
DATORE DI LAVORO (DURC)
Come
noto, dal 30 dicembre 2007, in esito all’entrata in vigore del D.M. 24 ottobre
2007, per i datori di lavoro a qualsiasi settore appartenenti è prescritto l’obbligo
del possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), agli
effetti, tra l’altro, del godimento dei benefici normativi e contributivi in
materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento.
In
attuazione della normativa in parola, il datore di lavoro, per poter fruire del
beneficio dell’oscillazione
ex art.
24, deve possedere il DURC “virtuale” (non servono, cioè, la richiesta
dell’Azienda ed il materiale rilascio del documento da parte dell’INAIL, in
quanto è lo stesso Istituto che provvede alle verifiche d’ufficio, anche nei
confronti dell’INPS ed, eventualmente, delle Casse Edili).
L’Azienda
deve, inoltre, autocertificare all’Istituto l’inesistenza di provvedimenti,
amministrativi o giurisdizionali, definitivi, in ordine alla commissione di
violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro considerate
nell’Allegato A al citato D.M. 24 ottobre 2007, ovvero il decorso del periodo
ivi indicato per ciascun illecito.
Con circolare 15
dicembre 2008, n. 34,
il Ministero ha previsto che al requisito dell’autocertificazione in parola si
assolve tramite l’invio, una sola volta, alla Direzione Provinciale del Lavoro
competente in relazione alla sede legale dell’impresa, del modulo ivi allegato,
sottoscritto dal legale rappresentante dell’Azienda, unitamente a copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Una nuova tempestiva
comunicazione alla DPL è richiesta solo in caso di modifica delle condizioni
già dichiarate.
La
presentazione dell’autocertificazione può avvenire, alternativamente, tramite
consegna
brevi manu, raccomandata
A/R, trasmissione informatica corredata dalla firma digitale certificata, secondo
le istruzioni operative diramate con circolare
ministeriale 1° aprile 2009, n. 10.
Le
Aziende che hanno già inviato l’autocertificazione,
se non sono mutate le
condizioni già dichiarate,
non devono replicare l’adempimento. Al
contrario, i datori di lavoro che
non vi abbiano provveduto, sono tenuti
alla trasmissione dell’autocertificazione
in via preventiva rispetto
alla richiesta del beneficio della riduzione del tasso.
È,
invece, venuta meno la necessità di autocertificare l’integrale applicazione
della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi
nazionali e regionali, territoriali o aziendali. Lo ha stabilito il Ministero
del Lavoro con la circolare richiamata, chiarendo che il rispetto di tale
condizione può essere verificato in sede di vigilanza.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le
domande, a pena d’inammissibilità, devono essere presentate entro il 28
febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la
riduzione è richiesta, e pertanto, per il 2013, entro il
28 febbraio 2013.
A
decorrere
dal 1° gennaio 2013, la presentazione della domanda deve
avvenire
esclusivamente in via telematica.
La
domanda deve essere riferita a
tutte le P.A.T. afferenti all’unità
produttiva per la quale si propone l’istanza.
Nel
caso di Aziende con unità produttive ricadenti in diversi ambiti territoriali,
le relative domande devono essere compilate tenendo conto della ubicazione
delle unità produttive medesime in relazione alla sede INAIL competente.
Infine,
in caso di Aziende con più unità produttive gestite in forma
accentrata, deve essere formulata un’unica domanda.
PROVVEDIMENTO DELL’INAIL
Il
provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di riduzione per
prevenzione dopo il primo biennio di attività deve essere comunicato dall’INAIL
all’Azienda, tramite racc. a.r., entro 120 giorni dalla data della domanda.
Si
pone in evidenza che per la definizione dell’istanza l’INAIL può disporre una
verifica tecnica di quanto dichiarato, avvalendosi delle proprie strutture
tecniche locali.
In
tale ottica, già con nota 28 novembre 2006 e con la più recente del 20
ottobre 2011, è stato precisato che saranno oggetto di
controlli
"a campione" da parte delle Direzioni Regionali tutte le
tipologie di intervento, con l’eccezione degli
interventi migliorativi non
rientranti tra quelli espressamente menzionati nel modulo di domanda,
descritti dall’azienda nel campo denominato "Altro" (Sez. N del
modello). Queste ultime domande, infatti, saranno
tutte oggetto di
verifica tecnica da parte della Contarp.
Qualora
la mancanza delle condizioni richieste sia accertata successivamente alla
definizione della domanda, l’Istituto annullerà la riduzione concessa e
richiederà le correlate integrazioni dei premi con le maggiorazioni per
sanzioni.
Allo
stato l’INAIL non ha diramato istruzioni circa gli aggiornamenti del modello di
domanda di riduzione del tasso da presentare entro il 28 febbraio 2013. Le
indicazioni riportate nel testo restano, pertanto, valide, salvo indicazioni
espresse di segno contrario, delle quali vale la riserva di tempestiva notizia.
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