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"Sicurezza delle macchine e Sicurezza dei lavoratori: due mondi a sé"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
12/02/2013 - La Direttiva
macchine 2006/42/CE - recepita in Italia con il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.
17 - contiene un insieme di disposizioni
destinate al
fabbricante di una macchina
o quasi-macchina quale protagonista della relativa progettazione e/o
realizzazione che si assume la responsabilità della conformità per l’immissione
sul mercato o anche nel caso di uso personale.
Ai
fini di questo articolo prenderemo in considerazione le macchine tralasciando le
quasi-macchine in quanto per definizione “non sono in grado di garantire
un’applicazione ben determinata” e di conseguenza non sono utilizzabili come
tali, senza essere incorporate o assemblate, nei luoghi di lavoro dove la
figura di riferimento è il datore di lavoro.
Il
fabbricante prima di immettere sul
mercato e/o di mettere in servizio una macchina svolge una serie di attività
che non sono visibili all’utilizzatore se non indirettamente; infatti verifica
che la stessa soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute ad essa applicabili contenuti nell’Allegato I della Direttiva macchine,
si accerta che il fascicolo tecnico
sia disponibile, “espleta le appropriate procedure di valutazione della
conformità”.
Ciò
che invece l’utilizzatore deve assolutamente “vedere” e di cui deve entrare in
possesso si compone della
dichiarazione
CE di conformità, della marcatura CE apposta sulla macchina e delle
informazioni necessarie quali ad esempio le istruzioni.
Si
diceva quindi che il fabbricante si trova a dover soddisfare i requisiti
essenziali dell’Allegato I e a tal fine la Direttiva macchine all’articolo 7
recita come segue: ”le macchine costruite in conformità di una norma
armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata”.
Le
norme sulle macchine sono
classificate in tre tipi: A, B e C. Occorre distinguere la natura della presunzione
di conformità conferita dall’applicazione dei differenti tipi di norme
armonizzate.
Le
norme di tipo A riguardano i
concetti di base, la terminologia e i principi di progettazione applicabili a
tutte le macchine. Per tale motivo la sola applicazione di queste norme non è
sufficiente a garantire la conformità ai pertinenti requisiti essenziali e
pertanto non è sufficiente per la presunzione di conformità.
Le
norme di tipo B trattano aspetti
specifici della sicurezza delle macchine o differenti tipi di protezioni che
possono essere utilizzati per una vasta gamma di macchine. L’applicazione di
una norma di tipo B conferisce la presunzione di conformità ai requisiti
essenziali della Direttiva macchine a cui la stessa si riferisce nel caso in
cui una norma di tipo C o la valutazione dei rischi del fabbricante indichi che
la soluzione tecnica contenuta nella norma di tipo B è adeguata per una
particolare categoria o modello di macchina.
Le
norme di tipo C forniscono
specifiche per una data categoria di macchine come, ad esempio, le presse
meccaniche, le piattaforme a sviluppo verticale o le seghe
circolari per la lavorazione del legno. L’applicazione di una norma di tipo
C sulla base della valutazione dei rischi del fabbricante conferisce la
presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute della Direttiva macchine coperti dalla norma.
Le
norme orizzontali di tipo A e B possono essere utili ai fabbricanti che
progettano macchine per le quali non sono disponibili norme di tipo C.
Passando
ad un
esempio concreto si consideri
una azienda che per ragioni produttive abbia introdotto nella propria unità
produttiva una pressa
meccanica avente una corsa di apertura di lunghezza maggiore di 500 mm e
una profondità della tavola maggiore di 800 mm. Questo tipo di macchinario
viene trattato da una norma di tipo C, la UNI EN 692:2009.
Il
datore di lavoro al momento della scelta della pressa, per il D.Lgs 81/2008,
aveva preso in considerazione i punti di seguito elencati:
-
le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
-
i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
-
i rischi derivanti dall’impiego della macchina;
-
i rischi
derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
La
pressa rispondeva al livello della tecnica riportato nella EN 692:2009 e quindi
il datore di lavoro acquistandola aveva ricevuto la dichiarazione CE di
conformità e il manuale d’istruzioni e la marcatura CE si trovava apposta sulla
macchina.
Al
proprio interno si era poi trovato a dover attuare tutte le misure per
garantire che la macchina si trovasse nelle seguenti condizioni:
-
installata ed utilizzata in conformità con le istruzioni d’uso;
-
oggetto di idonea manutenzione al fine di assicurare nel tempo la permanenza
dei requisiti di sicurezza e corredata da apposite istruzioni d’uso e libretto
di manutenzione;
-
sottoposta alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza.
Considerando
la manutenzione della pressa avente, come scritto sopra, una corsa di apertura
di lunghezza maggiore di 500 mm e una profondità della tavola maggiore di 800
mm, era stata riscontata la presenza di un palo fissato tramite catenella alla
macchina. Da una valutazione dei rischi emergeva che l’operatore avrebbe potuto
dimenticare il dispositivo e riavviare la macchina. Fatto che molto probabilmente
non sarebbe stato privo di conseguenze. Ragion per cui si rendeva necessaria la
gestione dell’operazione di manutenzione magari adottando apposite procedure.
Come
si vede la mancanza di un sistema di controllo della presenza del palo nella
posizione di riposo al riavvio della pressa comporta per il datore di lavoro
uno
sforzo di sorveglianza aggiuntivo
probabilmente evitabile. Inoltre l’integrazione di
una logica di gestione in fase progettuale garantirebbe maggiore
efficacia. Ma la norma non lo richiede; infatti nella norma non si accenna
alla gestione del dispositivo, ma alla sua presenza e alla necessità di una
chiara indicazione della posizione del dispositivo qualora quest’ultimo non
possa essere facilmente visto dalla posizione dell’operatore.
L’esempio
sopra evidenzia la
dicotomia fra il
mondo delle macchine e l’ambito lavorativo in cui sono utilizzate.
Le
macchine sono generalmente progettate sulla base dell’applicazione di norme
armonizzate; infatti dal punto di vista del costruttore è positiva l’esistenza
di una norma armonizzata di tipo C che fornisce un’indicazione dello stato
dell’arte e in altri termini che indica il livello di sicurezza che ci si può
aspettare da un determinato tipo di prodotto in un dato momento. Inoltre
quando, per un dato aspetto di sicurezza della macchina, una norma di tipo C si
discosta dalle specifiche di una norma di tipo A o B, le specifiche della norma
di tipo C prevalgono sulle specifiche della norma di tipo A o B.
Il
datore di lavoro dal canto suo si trova a fare i conti con lo
stato dell’arte esistente sul mercato al
momento dell’acquisto di una macchina e ad assolvere agli obblighi previsti
dal D.Lgs. 81/2008 per l’introduzione della macchina nel luogo di lavoro.
Alla
luce di quanto sopra forse
sarebbe auspicabile
un maggior dialogo fra questi due mondi che potrebbe concretizzarsi nel
coinvolgimento di chi si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro durante
l’iter che porta all’adozione di una norma armonizzata.
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