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"Sulla responsabilità tecnica e professionale del responsabile del SPP"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

18/02/2013 -
Fa riferimento all’attività del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione questa sentenza della Corte di Cassazione penale con la quale la stessa ha posto in evidenza che la omissione di condotte doverose da parte di questi soggetti configurano una violazione “di sistema” nell’ambito della organizzazione prevenzionistica là dove la individuazione e la valutazione dei rischi costituisce uno strumento essenziale ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e nessuna rilevanza viene data alla mancata previsione di una specifica sanzione penale contravvenzionale.
 
Il caso
Il Tribunale ha dichiarato colpevoli il capocantiere di una società committente, il responsabile del servizio prevenzione e protezione della stessa società ed il capocantiere della società appaltatrice del reato di lesioni personali colpose, con violazione delle norme antinfortunistiche, in pregiudizio di un operaio, dipendente della ditta appaltatrice, il quale, mentre si trovava all'interno del cantiere di lavoro per effettuare lavori di pitturazione delle travi in ferro, spostava, al fine di trasportare il trabattello, una lamiera che era stata posta a copertura di una buca senza alcuna segnalazione della situazione di pericolo e senza l'adozione di alcuna cautela antinfortunistica, precipitando da un'altezza di circa dieci metri e riportando lesioni personali che ne determinavano un'invalidità permanente.
 
La Corte d'Appello adita dagli imputati, in riforma dell'appellata sentenza, dichiarava di non doversi procedere nei loro confronti in ordine ai reati ascritti per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione confermando le statuizioni civili. Gli stessi imputati hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione adducendo diverse motivazioni. Il capocantiere della ditta appaltatrice, in merito all’accusa di non aver provveduto a proteggere idoneamente la buca e di non aver segnalato il pericolo legato alla sua presenza, ha messo in evidenza che la buca stessa, così  come riportato anche in sentenza, era coperta da pesanti lamiere grecate sovrapposte del peso di oltre 90 Kg per cui era evidente che era stato comunque assolto all'obbligo di proteggerla. Il capocantiere dell’impresa committente, dal canto suo, ha evidenziato che l'obbligo di coordinamento tra la committente e la ditta appaltatrice, come previsto dall’articolo 7 comma 2 del D. Lgs. n. 626/1994, non si estende ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi per cui l'assunto contenuto nella sentenza impugnata, secondo il quale l'obbligo di informazione e formazione nei confronti del lavoratore spettava anche alla committente, era viziato da una erronea interpretazione dello stesso articolo 7. Quindi, a prescindere dall'idoneità delle lamiere grecate apposte sulla buca, la scelta in merito al tipo di protezione da approntare era prerogativa esclusiva del datore di lavoro, atteso che alla committente spettava unicamente l'individuazione del rischio ed il coordinamento delle lavorazioni affidate alla impresa appaltatrice.

Per quanto riguarda la posizione del RSPP lo stesso ha fatto rilevare che, contrariamente a quanto emerge dalla sentenza, il suo coinvolgimento nel processo penale per infortunio sul lavoro non poteva che essere circoscritto a quelle che sono le incombenze ed i compiti specificamente descritti dalla legge, onde evitare il rischio di sovrapposizione di ruoli e di responsabilità con il datore di lavoro e che comunque, proprio in relazione alla fase di montaggio delle lamiere di copertura, aveva fatto un intervento nei confronti dell’impresa appaltatrice affinché integrasse il proprio piano di sicurezza, aveva chiesto alla stessa di apporre a copertura della buca una protezione idonea ed aveva altresì accertato che tale richiesta fosse stata realizzata adeguatamente con lamiere pesanti difficilmente rimuovibili.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi degli imputati ad eccezione di quello del RSPP. Per quanto riguarda la posizione di quest’ultimo la suprema Corte ha sostenuto che “ deve essere tenuto ben fermo che il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, articolo 8 e articolo 9, n. 626 costituiscono un pilastro del sistema ordinamentale antinfortunistico che affida alla informazione e alla prevenzione, organizzate in un servizio obbligatorio, un fondamentale compito per la tutele della salute e della sicurezza dei lavoratori. La necessità di competenze specifiche e di requisiti professionali fissata dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 8 bis per i responsabili e gli addetti al servizio in questione è il miglior riscontro della centralità della prevenzione e della informazione nel sistema di tutela della integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, (poi del loro diritto alla salute), che si è andato perfezionando a partire dalla regolazione dell'articolo 2087 c.c., poi della Legge n. 300 del 1970, articolo 9 e articolo 32 Cost., poi della Legge n. 833 del 1978 (articoli 1, 2 e 20 e in particolare articolo 24), e si completa col sistema attualmente positivo di Decreto Legislativo 9 agosto 2008, n. 81, che qui si menziona al solo scopo di sottolineare la continuità della linea di sistema, in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (si considerino gli articoli 8, 9, 10, 15 e 28 con riguardo alla funzione della valutazione dei rischi e all'oggetto di tale valutazione, 36).
 
Se dunque”, ha sostenuto ancora la Sez. IV. “risulta stabile nelle diverse stagioni legislative, la configurazione della mappazione dei rischi come strumento essenziale dell'intero sistema antinfortunistico, l'omissione di condotte doverose in relazione alla funzione di responsabile o di addetto al servizio di prevenzione e protezione ( Cass. Pen. Sez. 4A 15/2/2007 n. 15226) realizza la violazione dell'intero sistema antinfortunistico, senza che abbia alcuna rilevanza il mancato apprestamento di una specifica sanzione penale per la violazione di sistema” e “ invero, ove da tale violazione discendano lesioni o morte non solo sarà configurabile un concorso in quei delitti ma sarà configurabile la specifica aggravante della loro commissione configurata all'articolo 590 c.p., comma 5 e articolo 589 c.p., comma 2”.
 
Se pure è vero, ha concluso la suprema Corte, che fu proprio il RSPP a sollevare la questione della presenza delle buche ed a suggerire di adottare idonei accorgimenti per evitare il pericolo di caduta, è altrettanto vero che, una volta effettuata la copertura delle stesse con le lamiere metalliche, non se ne poteva più non interessare, né poteva omettere di verificare l'adeguatezza (come dimostrata dall'infortunio in concreto verificatosi) del rimedio da altri adottato per cui, a maggior ragione, era doveroso per lo stesso attivarsi per la mancanza di una segnalazione volta a rappresentare una situazione di pericolo per i lavoratori.
 
 

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