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"Sulla responsabilità tecnica e professionale del responsabile del SPP"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
18/02/2013 -
Fa riferimento all’attività del responsabile e degli addetti del
servizio di prevenzione e protezione questa sentenza della Corte di Cassazione
penale con la quale la stessa ha posto in evidenza che la omissione di condotte
doverose da parte di questi soggetti configurano una violazione “di sistema”
nell’ambito della organizzazione prevenzionistica
là dove la individuazione e la valutazione dei rischi costituisce uno strumento
essenziale ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e
nessuna rilevanza viene data alla mancata previsione di una specifica sanzione
penale contravvenzionale.
Il caso
Il Tribunale ha dichiarato colpevoli il capocantiere
di una società committente, il responsabile del servizio prevenzione e
protezione della stessa società ed il capocantiere della società appaltatrice del
reato di lesioni personali colpose, con violazione delle norme
antinfortunistiche, in pregiudizio di un operaio, dipendente della ditta appaltatrice,
il quale, mentre si trovava all'interno del cantiere di lavoro per effettuare
lavori di pitturazione delle travi in ferro, spostava, al fine di trasportare
il trabattello, una lamiera che era stata posta a copertura di una buca senza
alcuna segnalazione della situazione di pericolo e senza l'adozione di alcuna
cautela antinfortunistica, precipitando da un'altezza di circa dieci metri e
riportando lesioni personali che ne determinavano un'invalidità permanente.
La Corte d'Appello adita dagli imputati, in
riforma dell'appellata sentenza, dichiarava di non doversi procedere nei loro
confronti in ordine ai reati ascritti per essere gli stessi estinti per
intervenuta prescrizione confermando le statuizioni civili. Gli stessi imputati
hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione adducendo diverse motivazioni. Il capocantiere
della ditta appaltatrice, in merito all’accusa di non aver provveduto a
proteggere idoneamente la buca e di non aver segnalato il pericolo legato alla
sua presenza, ha messo in evidenza che la buca stessa, così come riportato anche in sentenza, era coperta
da pesanti lamiere grecate sovrapposte del peso di oltre 90 Kg per cui era evidente
che era stato comunque assolto all'obbligo di proteggerla. Il capocantiere dell’impresa
committente, dal canto suo, ha evidenziato che l'obbligo di coordinamento tra
la committente e la ditta appaltatrice, come previsto dall’articolo 7 comma 2
del D. Lgs. n. 626/1994, non si estende ai rischi specifici propri delle
attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi per cui l'assunto
contenuto nella sentenza impugnata, secondo il quale l'obbligo di informazione
e formazione nei confronti del lavoratore spettava anche alla committente, era
viziato da una erronea interpretazione dello stesso articolo 7. Quindi, a
prescindere dall'idoneità delle lamiere grecate apposte sulla buca, la scelta
in merito al tipo di protezione da approntare era prerogativa esclusiva del
datore di lavoro, atteso che alla committente spettava unicamente
l'individuazione del rischio ed il coordinamento delle lavorazioni affidate
alla impresa appaltatrice.
Per quanto riguarda la posizione del RSPP lo
stesso ha fatto rilevare che, contrariamente a quanto emerge dalla sentenza, il
suo coinvolgimento nel processo penale per infortunio sul lavoro non poteva che
essere circoscritto a quelle che sono le incombenze ed i compiti specificamente
descritti dalla legge, onde evitare il rischio di sovrapposizione di ruoli e di
responsabilità con il datore di lavoro e che comunque, proprio in relazione
alla fase di montaggio delle lamiere di copertura, aveva fatto un intervento
nei confronti dell’impresa appaltatrice affinché integrasse il proprio piano di
sicurezza, aveva chiesto alla stessa di apporre a copertura della buca una
protezione idonea ed aveva altresì accertato che tale richiesta fosse stata
realizzata adeguatamente con lamiere pesanti difficilmente rimuovibili.
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi
degli imputati ad eccezione di quello del RSPP. Per quanto riguarda la
posizione di quest’ultimo la suprema Corte ha sostenuto che “
deve essere tenuto ben fermo che il Decreto
Legislativo 19 settembre 1994, articolo 8 e articolo 9, n. 626 costituiscono un
pilastro del sistema ordinamentale antinfortunistico che affida alla
informazione e alla prevenzione, organizzate in un servizio obbligatorio, un
fondamentale compito per la tutele della salute e della sicurezza dei
lavoratori. La necessità di competenze specifiche e di requisiti professionali
fissata dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 8 bis per i
responsabili e gli addetti al servizio in questione è il miglior riscontro
della centralità della prevenzione e della informazione nel sistema di tutela
della integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, (poi del loro
diritto alla salute), che si è andato perfezionando a partire dalla regolazione
dell'articolo 2087 c.c., poi della Legge n. 300 del 1970, articolo 9 e articolo
32 Cost., poi della Legge n. 833 del 1978 (articoli 1, 2 e 20 e in particolare
articolo 24), e si completa col sistema attualmente positivo di Decreto Legislativo
9 agosto 2008, n. 81, che qui si menziona al solo scopo di sottolineare la
continuità della linea di sistema, in materia di tutela della salute e
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (si considerino gli
articoli 8, 9, 10, 15 e 28 con riguardo alla funzione della valutazione dei
rischi e all'oggetto di tale valutazione, 36).
“
Se
dunque”, ha sostenuto ancora la Sez. IV. “risulta stabile nelle diverse
stagioni legislative, la configurazione della mappazione dei rischi come strumento
essenziale dell'intero sistema antinfortunistico,
l'omissione di condotte doverose in relazione alla funzione di
responsabile o di addetto al servizio di prevenzione e protezione ( Cass.
Pen. Sez. 4A 15/2/2007 n. 15226) realizza la violazione dell'intero sistema
antinfortunistico, senza che abbia alcuna rilevanza il mancato apprestamento di
una specifica sanzione penale per la violazione di sistema” e “
invero, ove da tale violazione discendano
lesioni o morte non solo sarà configurabile un concorso in quei delitti ma sarà
configurabile la specifica aggravante della loro commissione configurata
all'articolo 590 c.p., comma 5 e articolo 589 c.p., comma 2”.
Se pure è vero, ha concluso la suprema Corte,
che fu proprio il RSPP a sollevare la questione della presenza delle buche ed a
suggerire di adottare idonei accorgimenti per evitare il pericolo di caduta, è
altrettanto vero che, una volta effettuata la copertura delle stesse con le
lamiere metalliche, non se ne poteva più non interessare, né poteva omettere di
verificare l'adeguatezza (come dimostrata dall'infortunio in concreto
verificatosi) del rimedio da altri adottato per cui, a maggior ragione, era
doveroso per lo stesso attivarsi per la mancanza di una segnalazione volta a
rappresentare una situazione di pericolo per i lavoratori.
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