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"Cantieri edili: sicurezza nell’uso, montaggio e smontaggio di ponteggi"
fonte www.puntosicuro.it / Edilizia
27/02/2013 - Con la rubrica “ Imparare dagli
errori”
PuntoSicuro sta presentando in questi mesi esempi di infortuni, spesso mortali,
dovuti alla
caduta dall’alto nel
comparto edile. Per contribuire alla
prevenzione di questo importante rischio di comparto presentiamo alcune
informazioni su
ponteggi, impalcature e
opere provvisionali tratte dalla “ Guida pratica
all’antinfortunistica nei cantieri edili”, pubblicata sul sito prevenzionecantieri.it e realizzata dall’ AUSL di Reggio
Emilia
e dalla Regione Emilia
Romagna.
Ai
ponteggi la guida dedica un corposo
articolo che parte dalla
identificazione
degli elementi tipo di un ponteggio prefabbricato. Indicando, ad esempio
che il
montante è il “tubo verticale
atto a sopportare tutti i carichi agenti sul ponteggio” o l’
impalcato un elemento “destinato a
sopportare direttamente il carico, ovvero atto a realizzare il piano di
calpestio per il transito del personale e per il trasporto dei materiali” (in
legno, metallo o laminato). Mentre il
fermapiedi,
o barriera al piede, è un “elemento di protezione contro cadute accidentali di
persone e/o cose”.
Rimandandovi
alla lettura integrale della guida, ricca di immagini e informazioni su vari
aspetti (particolari di montaggio, progetto e documentazione, contenuti minimi
del piano di montaggio, uso e smontaggio), fermiamo la nostra attenzione sul
montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
(Art. 123 e 136, D.Lgs. 81/2008).
Montaggio
e smontaggio devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori. E “nei lavori in
quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un
piano di montaggio, uso e smontaggio
(Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la
valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione
degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in
ciascuna fase di lavoro prevista”. Nella normativa si segnala in particolare
che nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo, i giunti devono essere
collocati strettamente l’uno vicino all’altro e per ogni piano di ponte devono
essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto”.
Inoltre
il
datore di lavoro “assicura che:
-
lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite
fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo,
oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
-
i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacita portante
sufficiente;
-
il ponteggio è stabile;
-
le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un
ponteggio
sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da
sopportare e tali da consentire un’esecuzione dei lavori e una circolazione
sicure;
-
il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento
degli elementi componenti durante l’uso, nonché la presenza di spazi vuoti
pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi
verticali di protezione collettiva contro le cadute”.
Inoltre
il datore di lavoro assicura che
i ponteggi siano montati, smontati o trasformati a
regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno
ricevuto una
formazione adeguata e
mirata alle operazioni previste.
La
formazione ha carattere teorico-pratico “e deve riguardare: a) la comprensione
del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; b) la
sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del
ponteggio con riferimento alla legislazione vigente; c) le misure di
prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; d) le misure di
sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche
pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; e) le condizioni di carico
ammissibile; f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di
montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare”.
Si
indica inoltre che la Conferenza Stato Regioni ha individuato “i soggetti
formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei
corsi, che sono riportati nell’Allegato XXI” del Testo Unico.
Il
montaggio e smontaggio dei ponteggi
“deve avvenire in sicurezza utilizzando idonei sistemi di protezione
collettiva da privilegiare (es: parapetti definitivi nei ponteggi ad H o
parapetti provvisori per altri tipi di ponteggi), e/o individuale (Dpi di
arresto caduta)”.
In
particolare il montaggio in sicurezza di un ponteggio può essere inteso sia
come
sicurezza degli addetti nel
comporre/scomporre una struttura (mettendo insieme più parti in base ad uno
schema prestabilito), sia come il comporre/scomporre una struttura (mettendo
insieme più parti in base ad uno schema prestabilito) tendente a
realizzare un’opera provvisionale
strutturalmente stabile e sicura nei confronti di sollecitazioni definite.
Riguardo
alla
sicurezza degli addetti la
guida riporta un elenco, in ordine di preferenza, che è possibile seguire:
-
“ponteggi a telai prefabbricati a H;
-
ponteggi a portale dissimmetrici telaio a T;
-
parapetti provvisori montabili dal basso – progettati per quel determinato
modello di ponteggio (specifico);
-
parapetti provvisori montabili dal basso – progettati per più modelli di
ponteggio (universali); - montaggio di punta;
-
montaggio con dispositivi anticaduta retrattili (UNI-EN 360). Con punto di
ancoraggio posizionato alcuni metri (in ragione delle dimensioni dell’area di
lavoro) sopra la zona di montaggio;
-
montaggio con dispositivi di trattenuta;
-
uso DPI anticaduta”.
E
nell’uso dei DPI anticaduta in questo caso “risulta opportuno preferire in
ordine: dispositivi di ancoraggio puntiformi; dispositivi di ancoraggio rigidi
orizzontali; dispositivi di ancoraggio flessibili orizzontali. Posizionati il
più in alto possibile. Si deve sempre dare priorità alla tecnica della
trattenuta rispetto a quella dell’anticaduta. Qualora si utilizzi quest’ultima,
anticaduta, si deve individuare il dispositivo e/o la tecnica che riduca
massimo lo spazio della caduta”.
Riguardo
alla
sicurezza e stabilità dell’opera
provvisionale si rammenta che “la singola colonna di ponte, parte di un
ponteggio se è realizzata secondo gli schemi autorizzati, non necessita di
progetto specifico da parte di un professionista”. Se invece, si esce dallo
schema approvato (libretto di ponteggio) – “per la presenza ad esempio di
aggetti, balconi, mensole, travi o, per motivi realizzativi, timpani,
rientranze, lesene ecc... anche se presenti localmente – occorre un progetto
redatto da un professionista abilitato, ingegnere o architetto con laurea
quinquennale, visto il particolare tipo di struttura. Infine, occorre un
progetto del ponteggio quando lo stesso viene utilizzato ad altitudini sul
livello del mare, superiori a quelle previste nel libretto”.
La
guida si sofferma poi sugli intavolati, sui parapetti, sui sottoponti, sui
ponti a sbalzo, sulle verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi,
sulle impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio, sulle
attrezzature per il getto con tecnologia a tunnel e a banches e tables, sulla
disposizione dei montanti, sulla relazione tecnica e sull’autorizzazione alla
costruzione ed all’impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti
prefabbricati, metallici o non.
Ci
soffermiamo, per concludere, sul contenuto di una circolare del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, la n° 20/2003, riguardo all’
uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi.
“L’autorizzazione
ministeriale, sia dei ponteggi a telai prefabbricati che dei ponteggi a
montanti e traversi prefabbricati, consente l’impiego anche di elementi di
ponteggio a tubi e giunti, appartenenti ad una unica autorizzazione
ministeriale, per la realizzazione di schemi tipo riportati nell’Allegato A
della stessa autorizzazione. Infatti gli elementi di ponteggio a tubi e giunti,
purché appartengano ad una unica autorizzazione ministeriale, possono essere
utilizzati nell’ambito di uno specifico schema di ponteggio, insieme ai
ponteggi a telai o insieme ai ponteggi a montanti e traversi prefabbricati, per
la realizzazione di: parasassi, montanti di sommità, piazzole di carico,
mensole, travi carraie, particolari partenze e particolari connessioni”. Si ribadisce
che per uno specifico schema di ponteggio “non è consentito
l’uso promiscuo di elementi di ponteggio a: telai prefabbricati appartenenti ad
autorizzazioni diverse; montanti e traversi prefabbricati appartenenti ad
autorizzazioni diverse; tubi e giunti appartenenti ad autorizzazioni diverse”.
Si
indica infine che la circolare - in ordine alla possibilità di utilizzo
promiscuo di elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati con
quelli a telai prefabbricati - ritiene che tale possibilità “debba essere
consentita esclusivamente per particolari partenze (terreni declivi, condizioni
di appoggio non comuni, ecc.) di uno specifico schema di ponteggio purché
vengano
soddisfatte le condizioni di
seguito elencate:
-
“lo schema specifico di utilizzo deve essere realizzato in base ad un progetto,
ai sensi dell’art.32 del D.P.R. n. 164/56 (segnaliamo che il DPR è stato
abrogato dal D.Lgs. 81/2008, ndr), firmato da ingegnere o architetto abilitato
a norma di legge all’esercizio della professione;
-
il progetto suddetto deve contemplare, oltre agli aspetti statici specifici,
anche i requisiti di accoppiabilità fra i due tipi di ponteggio sovrapposti, i
quali inoltre devono appartenere, ciascuno, ad una unica autorizzazione
ministeriale;
-
gli elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, utilizzati per
la realizzazione della particolare partenza, devono appartenere ad una classe
di carico (costruzione o manutenzione) non inferiore a quella del ponteggio a
telai prefabbricati;
-
il piano di separazione fra i due tipi di ponteggi sovrapposti deve essere
correttamente ancorato e fornito di irrigidimenti orizzontali;
-
sia per la realizzazione degli irrigidimenti orizzontali del piano di
separazione fra i due tipi di ponteggi sovrapposti, che per la realizzazione
del requisito di accoppiabilità fra gli stessi, devono essere utilizzati solo
elementi di ponteggio, appartenenti alle autorizzazioni ministeriali dei due
tipi di ponteggi sovrapposti, o elementi di ponteggio a tubi e giunti
appartenenti ad una unica autorizzazione ministeriale;
-
in cantiere devono essere tenuti ed esibiti, a richiesta dell’organo di
vigilanza”, oltre al progetto di cui al primo punto, “i libretti di
autorizzazione dei due tipi di ponteggio sovrapposti e, se utilizzato, il
libretto relativo al ponteggio a tubi e giunti”.
AUSL
di Reggio Emilia, Regione Emilia Romagna, “ Guida
pratica all’antinfortunistica nei cantieri edili”, nona edizione,
gennaio 2011, (formato PDF, 7.68 MB).
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