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"La formazione alla sicurezza per le attrezzature di lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
05/03/2013 - Tra pochi giorni, il
12 marzo
2013, entrerà in vigore l’ accordo
Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione
degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione,
i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di
validità della formazione.
Un’entrata
in vigore che può sicuramente contribuire alla prevenzione dei tanti incidenti
correlati all’utilizzo di particolari attrezzature di lavoro, come le gru, i
trattori, i carrelli elevatori o gli escavatori
idraulici.
Tuttavia
l’entrata in vigore di nuove norme e linee di indirizzo è efficace solo se tali
norme e linee sono conosciute e condivise. E per questo motivo che FederLazio,
Associazione delle Piccole e Medie Imprese del Lazio, ha tenuto a Frosinone un
seminario il 1° febbraio 2013.
Nella
relazione del Dott. Maurizio Sordilli (Tecnico S.PRE.S.A.L. Azienda USL di
Frosinone), dal titolo “
Formazione alla
sicurezza per le attrezzature di lavoro. Accordo Conferenza Stato Regioni del
22/02/2012” vengono preliminarmente presentati gli obblighi del D. Lgs.
81/2008 e l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.
L’autore
si sofferma in particolare sul rapporto tra i vari
accordi per la formazione:
-
“gli Accordi del 21/12/2011 “non comprendono la formazione e l’addestramento
derivanti da obblighi specifici previsti nei Titoli del D. Lgs. n° 81/2008
successivi al Titolo I”;
-
la formazione prevista dall’Accordo del 22/02/2012 “soddisfa, per le sole
attrezzature di lavoro citate”, adempimento a quanto previsto dall’art. 73 del
D. Lgs. n° 81/08”;
-
“per le altre attrezzature, indicate dall’art. 73, co. 4 del D.Lgs. n° 81/2008,
il datore di lavoro deve provvedere alla formazione dei lavoratori (anche in
assenza di definizione dei contenuti minimi)”.
Si
ricorda poi che con l’ Accordo del 22 febbraio
2012 è richiesta una specifica abilitazione degli operatori anche per i
soggetti di cui all’ art.21 co.1 del D.Lgs. 81/08, che compiono opere e servizi
a sensi dell’art. 2222 del Codice Civile (coltivatori diretti del fondo, soci
delle società semplici operanti nel settore
agricolo, artigiani, piccoli commercianti, ...).
Tale
accordo viene poi presentato ricordando la presenza di un
allegato A diviso in :
-
Parte A - Individuazione delle
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione
degli operatori;
-
Parte B - Soggetti formatori,
durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratica
per lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze
e responsabilità particolari di cui all’art. 71, co. 7.
Inoltre
l’Accordo comprende l’
allegato I con
i “requisiti di natura generale: idoneità dell’area e disponibilità delle
attrezzature”, l’
allegato II sulla “ formazione via
e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro” e altri
sette allegati relativi alle
attrezzature.
In
particolare l’allegato I indica che
per
le attività pratiche devono essere disponibili:
a) un’area
opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano
interferire con l’attività pratica di addestramento e con caratteristiche
geotecniche e morfologiche (consistenza del terreno, pendenze, avvallamenti,
gradini, ecc.) tali da consentire, in sicurezza rispetto ad una valutazione
globale dei rischi, l’effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al
punto “Valutazione” per ciascuna tipologia di attrezzatura (vedi allegato II e
seguenti);
b) i carichi, gli
ostacoli fissi e/o in movimento e gli apprestamenti che dovessero rendersi
necessari per consentire l’effettuazione di tutte le manovre pratiche previste
al punto “Valutazione” per ciascuna tipologia di attrezzatura (vedi allegato II
e seguenti);
c) le attrezzature
e gli accessori conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la
categoria di abilitazione ed idonei (possibilità di intervento da parte
dell’istruttore) all’attività di addestramento o equipaggiati con dispositivi
aggiuntivi per l’effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento
e valutazione;
d) i dispositivi di
protezione individuale necessari per l’effettuazione in sicurezza delle
attività pratiche di addestramento e valutazione. Essi dovranno essere presenti
nelle taglie/misure idonee per l’effettivo utilizzo da parte dei partecipanti
alle attività pratiche.
E
riguardo all’allegato II si sottolinea che si potrà ricorrere alla
modalità e-Learning
in presenza e nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) Sede e
strumentazione: La formazione può svolgersi presso la sede dei soggetto
formatore, presso l’azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le
ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La
formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere
l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso
formativo.
b) Programma e
materiale didattico formalizzato (...);
c) Tutor: Deve
essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione
del percorso formativo. Il tutor deve essere in possesso di esperienza almeno
triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della
salute e sicurezza sul lavoro.
d) Valutazione:
Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il
percorso. Le prove di valutazione "in itinere" possono essere
effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica
di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica
finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa.
e) Durata: Deve
essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito
su unità didattiche omogenee. Deve essere possibile memorizzare i tempi di
fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia
stato realizzato. La durata della formazione deve essere validata dal tutor e
certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'e-Learning.
f) Materiali: Il
linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari. Deve essere garantita
la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi
formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto
in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato
per le attività formative. L'accesso ai contenuti successivi deve avvenire
secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del
percorso).
Rimandandovi
alla lettura di precedenti articoli di PuntoSicuro sulle specifiche dell’ abilitazione
alle varie attrezzature (l’intervento ha presentato anche un
tabella di sintesi dei contenuti minimi
dei corsi abilitanti), sottolineiamo il
rischio
di confusione tra:
-
Art. 71, co. 7 del D. Lgs. n°
81/2008: “Formazione prevista nel caso di attrezzature che richiedono
“conoscenze e responsabilità particolari”. Obbligo per datore di lavoro di
provvedere al riguardo. (Formazione conseguente alla Valutazione dei Rischi
sull’uso delle attrezzature effettuata dal datore di lavoro)”;
-
Art. 73, co. 5 del D. Lgs. n°
81/2008: “Formazione prevista nel caso di attrezzature per la cui conduzione è
richiesta una ‘specifica abilitazione’”.
Per
cui le
attrezzature di lavoro si
possono dividere in tre
tipologie:
-
attrezzature in generale;
-
attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’art.71,
co. 7, (Valutazione dei Rischi);
-
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione
individuata nell’accordo del 22/02/2012.
L’intervento
si sofferma inoltre sulla formazione
pregressa, sui soggetti formatori accreditati, sui requisiti dei docenti e
riporta, in conclusione, una breve
tabella
su cosa fare all’entrata in vigore dell’accordo.
Riportiamo
a titolo esemplificativo le indicazioni per i
lavoratori già assunti:
-
se hanno già effettuato, con durata uguale o maggiore rispetto a quanto
indicato dall’accordo, formazione (modulo giuridico e tecnico; modulo pratico)
per la specifica attrezzatura (verifica di apprendimento effettuata e
documentata), non devono rifare la formazione, ma fare un aggiornamento entro 5
anni dalla data di superamento della verifica finale di apprendimento;
-
se hanno già effettuato la formazione (verifica di apprendimento effettuata e
documentata), ma con durata minore rispetto a quanto previsto dall’accordo,
sarà necessario un modulo di aggiornamento entro 24 mesi dal 12 marzo 2013 e un
successivo aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione di tale modulo;
-
se la formazione precedente non aveva previsto una verifica di apprendimento,
sarà necessario un modulo di aggiornamento entro 24 mesi dal 12 marzo 2013 con
verifica finale e un successivo aggiornamento entro 5 anni dalla data di
attestazione del superamento della verifica finale.
“ Formazione
alla sicurezza per le attrezzature di lavoro. Accordo Conferenza Stato Regioni
del 22/02/2012”, a cura del Dott. Maurizio Sordilli (Tecnico S.PRE.S.A.L.
Azienda USL di Frosinone), intervento al seminario organizzato il 1° febbraio
2013 da FederLazio (formato PDF, 1.73 MB).
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