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"Ministero del lavoro: nuovi chiarimenti sulle verifiche periodiche"
fonte www.puntosicuro.it / Salute
08/03/2013 - Le
verifiche periodiche sono
un elemento essenziale per favorire la
sicurezza
delle attrezzature e prevenire gli incidenti correlati al loro uso.
Tuttavia
anche dopo l’entrata in vigore del Decreto
ministeriale dell’11 aprile 2011, concernente la disciplina delle modalità
di effettuazione delle verifiche periodiche, e la Circolare
Ministeriale del 25 maggio 2012, sono rimasti alcuni elementi non chiari e
sono stati posti diversi quesiti al ministero competente.
Per
rispondere a questi quesiti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
emanato la
Circolare n. 9 del 5 marzo
2013 che riguarda le modalità di effettuazione delle verifiche
periodiche (Allegato VII, D.Lgs.
81/2008) con riferimento all’applicazione del D.M. 11 aprile 2011 e delle
precedenti circolari del Ministero n. 21/2011, n. 11/2012 e n. 23/2012.
In
“
D.M. 11 aprile 2011 concernente la
‘Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui
all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per
l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo
decreto legislativo’ – Chiarimenti”, il ministero si sofferma su diversi
temi e problematiche suscitate dai quesiti inviati.
Ad
esempio i chiarimenti riguardano il tema dei
verbali di verifica, della
comunicazione
di affidamento da parte del datore di lavoro della verifica periodica a
soggetto abilitato e del regime di prima verifica periodica su
attrezzature non marcate CE.
La
circolare affronta anche l’eventualità di verifiche per i carrelli
elevatori a forche, l'
assoggettamento
ad IVA e la data di decorrenza per l’effettuazione delle verifiche
periodiche.
Veniamo
dunque al dettaglio degli
argomenti
trattati dalla circolare:
-
verbali di verifica: con l'entrata in vigore del D.M. 11 aprile
2011 (avvenuta il 23 maggio 2012, fatto salvo l’allegato III in vigore dal 30
aprile 2011) “i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati
dovranno adottare modelli di ‘
scheda
tecnica’ e di ‘
verbale di verifica
periodica’ conformi a quelli previsti dall'Allegato IV dello stesso
decreto” (combinato disposto del decreto dell’11 aprile 2011 e dell'articolo 71
del D.Lgs. 81/2008). In particolare “su ogni verbale di verifica e su ogni
scheda tecnica identificativa deve essere presente l'intestazione dell'ente o
del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica periodica (attraverso il
logo, il timbro o un altro riferimento equivalente); non è richiesta la
contemporanea presenza del logo del soggetto titolare della funzione e del
soggetto abilitato”;
-
comunicazione di affidamento diretto da
parte del datore di lavoro della verifica periodica al soggetto abilitato:
sulla base di quanto previsto all'articolo 3 del D.M. 11 aprile 2011, il datore
di lavoro che trascorsi i sessanta giorni o i trenta giorni dalla richiesta, “rispettivamente
nel caso di prima verifica
periodica o di verifica periodica successiva alla prima, decida di affidare
la verifica periodica ad un soggetto abilitato deve comunicare, nel più breve
tempo possibile, al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto
abilitato che effettui o abbia effettuato la verifica”;
-
regime di prima verifica periodica su
attrezzature di cui al punto 10.A.3 della circolare n. 23/2012 non marcate CE
(quali ad esempio le macchine agricole raccogli frutta): si ricorda che tali
attrezzature non marcate CE, immesse sul mercato antecedentemente al 31
dicembre 1996, “rimangono soggette al regime di collaudo previsto dal D.M.
04/03/1982. La
richiesta di
immatricolazione dovrà essere inoltrata all'INAIL per la gestione della
banca dati, mentre il successivo collaudo, trascorsi 40 giorni dalla
comunicazione della matricola da parte dell'INAIL, potrà essere effettuato da
un tecnico”. Al termine del collaudo dette attrezzature “saranno sottoposte al regime delle
verifiche periodiche successive di competenza delle ASL/ARPA”. Rimandiamo
al dettaglio della circolare per le altre indicazioni relative al regime delle
verifiche per queste attrezzature;
-
argani installati su aerogeneratori utilizzati
nei parchi eolici: “rientrano nel regime di verifica di cui all'articolo
71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto tali attrezzature di
sollevamento non sono funzionati alla specifica destinazione operativa
dell'aerogeneratore, ma sono dedicati esclusivamente ad operazioni di
manutenzione degli stessi”;
-
loader aeroportuali (comunemente
detti cargo loader): la loro funzione “non è quella di portare uno o più
operatori in quota con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi operazioni
di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili, ma
piuttosto quella di trasportare e movimentare carichi in quota accompagnati
dall'operatore. Pertanto, i loader aeroportuali non sono configurabili come
ponti mobili sviluppabili e dunque non rientrano tra le attrezzature di cui
all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”;
-
attrezzatura destinata alla raccolta
rifiuti: un'attrezzatura per la raccolta rifiuti dotata di braccio
articolato e dispositivo di aggancio rigido (tale da impedire ogni oscillazione
del carico) per il prelievo di contenitori di superficie, seminterrati e
interrati, compatibili con detto dispositivo di aggancio, “non rientra nel
regime delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D. Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i. poiché non si configura come un apparecchio di sollevamento
ai sensi della norma UNI ISO 4306-1”;
-
assoggettabilità al regime delle
verifiche periodiche di un carrello elevatore a forche (muletto): tale carrello
industriale a forche “non è assoggettato al regime delle verifiche
periodiche” previsto dall'articolo 71 del D.Lgs. 81/2008 per gli apparecchi di
sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg. “Viceversa, detto
carrello è assoggettato al citato regime delle verifiche periodiche
qualora sia munito di accessori di
sollevamento (previsti dal fabbricante)
o di attrezzature intercambiabili (installate nel rispetto delle
specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della
direttiva macchine) che gli conferiscono la funzione, sopra definita, di apparecchio
di sollevamento”;
-
IVA:con riferimento al parere
formulato dall'Agenzia delle Entrate “si prende atto che le attività di
verifica periodica svolte ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, sia dai soggetti
titolari della funzione che dai soggetti abilitati,
rientrano nel campo di applicazione dell'IVA”;
-
controlli previsti dall'articolo 71,
comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e indagini supplementari (DM
11.04.2011, allegato II, punto 2 lett. c)): i verificatori dei soggetti
abilitati durante l'effettuazione delle verifiche periodiche sono incaricati di
pubblico servizio e “debbono
garantire
competenza oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità rispetto alle
attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione,
manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera
diretta o indiretta alle attrezzature di cui all'Allegato VII del decreto
legislativo sopracitato. Pertanto, non è possibile per i verificatori di cui
sopra l'effettuazione di attività quali i controlli previsti dall'articolo 71,
comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le indagini supplementari”;
-
tariffe ( Decreto
Dirigenziale del 23.11.2012): in questo punto si indica che le tariffe per
le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, cosi come chiaramente
indicato nel decreto dirigenziale 23 novembre 2012, “
si intendono omnicomprensive di tutte le spese, essendo escluse
solo le imposte”;
-
facoltà di avvalersi dei soggetti
abilitati iscritti negli elenchi (art. 2, D.M. 11 aprile 2011)
da parte dei soggetti titolari della
funzione: “i soggetti abilitati, essendo già impegnati, ai sensi
dell'abilitazione ricevuta, al rispetto dei termini temporali previsti al comma
1 dell’art.2, non sono tenuti a fornire conferma dell'accettazione
dell'incarico ai soggetti titolari della funzione;
-
data di decorrenza per l'effettuazione
delle verifiche periodiche: la circolare si conclude sottolineando che “fermo
restando quanto previsto dal punto 1 della Circolare n. 11/2012 di questo
Ministero,
i termini temporali per lo
svolgimento delle verifiche periodiche decorrono dalla data di richiesta e non
da quella di effettuazione del pagamento delle tariffe previste dal decreto
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 3, comma
3, del D.M. 11.04.2011 (decreto dirigenziale del 23.11.2012)”.
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