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"Sulla non responsabilità del DDL se c’è un responsabile della sicurezza"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
18/03/2013 -
Commento a cura di G. Porreca.
Laddove ci sia un responsabile della sicurezza è quest’ultimo che
deve attivarsi per il rispetto delle norme antinfortunistiche, fermo restando
comunque l’obbligo
generale da parte del datore di lavoro di vigilare in ordine al corretto
espletamento da parte dello stesso delle attività a lui delegate e concernenti
l’adozione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro. E’ quanto
emerge da questa sentenza della Corte di Cassazione che ha annullata la
sentenza emessa dalla Corte di Appello di condanna di un datore di lavoro che
aveva omesso di far sottoporre due lavoratori alla prescritta visita medica di
accertamento della loro idoneità al lavoro in turni notturni.
Il caso
ed il ricorso in Cassazione
Il Tribunale ha condannato il responsabile legale di una società
alla pena di tre mesi di arresto in quanto riconosciuto colpevole del reato
previsto dall'articolo 81 c.p., Decreto Legislativo n. 66 del 2003, articoli 14
e 18 bis, per avere omesso di far sottoporre due lavoratori alla prescritta
visita medica di accertamento di idoneità al lavoro
in turni notturni. La Corte di Appello a seguito del ricorso da parte
dell’imputato, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha
dichiarato il reato estinto limitatamente ad uno dei lavoratori ed ha rideterminata la pena per il residuo reato in
mesi due e giorni 20 di arresto. Avverso la pronuncia della Corte di Appello
l'imputato ha proposto ricorso per cassazione adducendo quattro motivazioni.
Con il primo motivo il ricorrente ha segnalata una erronea
applicazione dell’articolo 19 e seguenti del D.
Lgs. n. 758/1994 lamentando di non essere stato posto in condizione di
poter estinguere la contravvenzione in via amministrativa. Con il secondo
motivo il ricorrente ha lamentato che la notifica della prescrizione da parte
dell'Ispettorato del Lavoro era stata effettuata al solo imputato come persona
fisica e non anche allo stesso quale legale rappresentante della società. Col
terzo motivo il ricorrente ha sostenuto che il lavoratore era gravemente
ammalato e quindi c'era l'impossibilità di sottoporlo a una visita medica,
stante la sua radicale inidoneità alla prestazione lavorativa. Col quarto
motivo, infine, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per non aver
tenuto conto che in azienda vi era una responsabile della sicurezza del lavoro
che rispondeva quindi di tutti gli adempimenti di legge in materia di salute e
di sicurezza sul lavoro.
Le decisioni
della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accettato parzialmente il ricorso
dell’imputato. I primi due motivi, infatti, sono stati ritenuti manifestamente
infondati atteso che la Corte d'Appello aveva dato atto che la prescrizione
dell'Ispettorato del Lavoro era stata regolarmente notificata all'imputato. Il
contenuto della prescrizione, ha sostenuto la suprema Corte, era tale per cui l'imputato poteva agevolmente
rendersi conto che la notifica era stata fatta come legale rappresentante della
società datrice di lavoro di quei lavoratori per i quali era mancata la visita
medica di accertamento dell'idoneità al lavoro. Anche il terzo motivo è stato
ritenuto inammissibile avendo la Corte d'Appello correttamente osservato che
l'eventuale impossibilità del lavoratore di accedere in azienda in quanto
malato non avrebbe impedito comunque che la visita medica potesse essere svolta
in forma domiciliare.
La Sezione III ha invece accolto il quarto motivo atteso che la
sentenza impugnata non ha preso in considerazione la circostanza dedotta come
motivo d'appello dalla difesa dell'imputato secondo la quale in azienda vi era un
responsabile della sicurezza sul lavoro. In merito a tale ultima osservazione la
suprema Corte ha affermato che “
laddove
ci sia un responsabile della sicurezza, è quest'ultimo che deve attivarsi per
il rispetto delle norme antinfortunistiche. Quindi è rilevante accertare se in
azienda vi sia stato, o no, un responsabile della sicurezza, fermo restando
comunque che il datore di lavoro ha un generale obbligo di vigilare in ordine
al corretto espletamento da parte di quest'ultimo delle attività a lui delegate
e concernenti l'adozione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro”.
Alla luce di quanto sopra indicato la Corte di Cassazione ha
accolto il ricorso contro la sentenza impugnata rinviando gli atti ad altra
sezione della Corte d'Appello di provenienza.
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