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"Ingegneri, obbligatori i contributi anche sulle attività connesse"
fonte www.edilportale.com / Normativa
18/03/2013 - L’ingegnere deve versare i contributi non solo per i guadagni ottenuti
grazie allo svolgimento dell’attività professionale per cui è richiesta
l’iscrizione all’albo, ma anche per i redditi percepiti come
amministratore di una società operante nel settore edile.
È giunta a questa conclusione la Corte di Cassazione, che con la sentenza 5827/2013 dell’8 marzo scorso ha accolto il ricorso presentato da Inarcassa, cassa di previdenza degli ingegneri e degli architetti liberi professionisti.
A detta del contribuente e della Corte d’Appello di Roma, che gli aveva dato inizialmente ragione, non c’è nessun obbligo contributivo sul reddito prodotto dal professionista non collegabile all’esercizio dell’attività libero professionale per cui è stata necessaria l’iscrizione all’albo.
In base ad un altro orientamento, i contributi vanno invece versati sulle attività concretamente svolte dal professionista, anche se non rientrano in quelle riservate per legge alla professione.
La Cassazione si è basata su quest’ultimo filone perché a suo avviso l’esercizio della professione non deve essere inteso in senso statico, ma alla luce dell’evoluzione nel mondo contemporaneo.
Nella professione di ingegnere deve quindi essere compreso anche l’esercizio di attività non propriamente tipiche, ma che hanno un nesso con l’attività principale per la quale ci si iscrive all’albo professionale.
L’obbligo contributivo, conclude la Cassazione, è invece escluso se non esiste nessuna relazione tra l’attività svolta e le competenze tipiche del professionista.
È giunta a questa conclusione la Corte di Cassazione, che con la sentenza 5827/2013 dell’8 marzo scorso ha accolto il ricorso presentato da Inarcassa, cassa di previdenza degli ingegneri e degli architetti liberi professionisti.
A detta del contribuente e della Corte d’Appello di Roma, che gli aveva dato inizialmente ragione, non c’è nessun obbligo contributivo sul reddito prodotto dal professionista non collegabile all’esercizio dell’attività libero professionale per cui è stata necessaria l’iscrizione all’albo.
In base ad un altro orientamento, i contributi vanno invece versati sulle attività concretamente svolte dal professionista, anche se non rientrano in quelle riservate per legge alla professione.
La Cassazione si è basata su quest’ultimo filone perché a suo avviso l’esercizio della professione non deve essere inteso in senso statico, ma alla luce dell’evoluzione nel mondo contemporaneo.
Nella professione di ingegnere deve quindi essere compreso anche l’esercizio di attività non propriamente tipiche, ma che hanno un nesso con l’attività principale per la quale ci si iscrive all’albo professionale.
L’obbligo contributivo, conclude la Cassazione, è invece escluso se non esiste nessuna relazione tra l’attività svolta e le competenze tipiche del professionista.
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