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"I quesiti sul decreto 81: le procedure di sicurezza per le forniture"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
20/03/2013 - Sulle procedure di sicurezza da attuare per le imprese che nei
cantieri edili forniscono materiali diversi dal calcestruzzo. A cura di
Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Per le imprese di fornitura di calcestruzzo nei
cantieri temporanei o mobili il Ministero del Lavoro ha stabilite delle
procedure di sicurezza ma nel caso della fornitura di materiali e/o
attrezzature in generale quali sono gli obblighi da rispettare?
Risposta
Il problema della fornitura di materiali e/o attrezzature nei
cantieri temporanei o mobili è molto avvertito in quanto quella della fornitura di materiali è
una delle operazioni più diffuse che si riscontrano nei cantieri
temporanei o mobili. Lo stesso in verità si è già affrontato in passato
ma è l’occasione questa per rifare il punto sulla situazione anche alla
luce delle indicazioni che il Ministero del Lavoro ha inteso
recentemente dettare con riferimento in particolare alla fornitura del
calcestruzzo nei cantieri stessi.
Quando si parla di
forniture di materiali e/o attrezzature la prima cosa da fare, ai fini della
applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è quella di individuare e
precisare se si tratta di una fornitura e posa in opera, allorquando è da
intendersi che il fornitore partecipi alle lavorazioni che si svolgono in
cantiere, o di una “mera” fornitura, e cioè di una fornitura pura e semplice di
materiali e/o attrezzature. Sulla mera fornitura il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale ha già avuto modo di esprimersi in occasione della
circolare n. 4 del 28/2/2007, emanata per la verità in vigenza del D. Lgs. n.
626/1994 e del D. Lgs. n. 494/1996 che come è noto sono stati successivamente
abrogati e recepiti nel D. Lgs. n. 81/2008, nella quale la mera fornitura nei
cantieri temporanei o mobili è stata assimilata alla fornitura a piè
d’opera e ciò in verità condivisibilmente non ritenendo di poter considerare
come tale quella fornitura di materiali che viene abbinata in un certo qual
modo ad una messa in opera dei materiali medesimi.
Lo stesso Ministero
del Lavoro nella citata circolare ebbe modo di precisare, su conforme parere
del Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome, che le
aziende impegnate in un cantiere edile nelle attività di fornitura a piè
d’opera dei materiali e/o attrezzature non devono redigere il POS, essendo l’obbligo
della redazione di tale documento, per effetto del combinato disposto dell’art.
9.1, c) bis dell’allora D. Lgs. 494/96 (attuale art. 96 comma 1 lettera g) e
dell’art. 6 del D.P.R. n. 222/03 (attuale punto 3.2. dell’Allegato XV del D. Lgs.
n. 81/2008), posto a carico unicamente delle imprese che eseguono i lavori
indicati nell’Allegato I del D. Lgs. n. 494/96 (attuale Allegato X del D. Lgs.
n. 81/2008) e non potendo tale obbligo essere esteso anche a quelle imprese
che, pur presenti in cantiere, non partecipassero in maniera diretta
all’esecuzione dei lavori, tra le quali il Ministero del Lavoro nella citata
circolare ha fatto appunto ricadere le aziende che svolgono attività di mera
fornitura a piè d’opera dei materiali e/o attrezzature.
Il Ministero del
Lavoro, inoltre, nella citata Circolare n. 4 del
28/2/2007
ebbe altresì a precisare che
“le esigenze
di sicurezza derivanti dalla presenza in cantiere di un soggetto incaricato
della mera presenza di materiali e/o attrezzature devono essere soddisfatte
mediante l’attuazione delle particolari disposizioni organizzativo-procedurali
(scambio di informazioni, coordinamento delle misure e delle procedure di
sicurezza, cooperazione nelle fasi operative) stabilite dall’art. 7 del D. Lgs.
n. 626/94 (attuale art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008
). Di conseguenza spetta all’impresa esecutrice, in base all’art. 7.1,
b) del D. Lgs. n. 626/94 (attuale art. 26 comma 1 lettera b del D. Lgs. n.
81/2008
) mettere a disposizione
dell’azienda fornitrice le prescritte informazioni di sicurezza attingendo, ove
pertinente e necessario, anche a quanto previsto in proposito dagli artt. 8 e 9
del D. Lgs. n. 494/96 e dai piani di sicurezza del particolare cantiere (PSC,
POS e PSS, quando previsti)”.
“L’azienda fornitrice, da parte sua”, ebbe a concludere
il Ministero del Lavoro nella citata
circolare
, “come effetto della
applicazione della procedura di informazione-coordinamento di cui all’art. 7.2,
b) (attuale art. 26..2, b
) dovrà
curare che siano stabilite ed applicate le
procedure interne di sicurezza (delle quali – come del resto per ogni altra
iniziativa adottata ai fini di sicurezza in ambito aziendale – è opportuno che
sia mantenuta l’evidenza documentale) per i propri dipendenti inviati ad
operare nel particolare cantiere”.
Successivamente il
D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato con il D. Lgs. n. 106/2009, ha preso
in considerazione il caso delle mere forniture di materiali ed attrezzature sia
nell’art. 96, contenuto nel Titolo IV Capo II relativo alla sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili, che nell’art. 26 dello stesso decreto
legislativo, contenuto nel Titolo I, riguardante la sicurezza sul lavoro negli
appalti e subappalti ed applicabile a qualunque tipo di attività lavorativa
svolta.
Con l’art. 96 comma
1 lettera g), infatti, il D. Lgs. n. 81/2008 ha ribadito che “
I datori di lavoro delle imprese affidatarie
e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: …….g) redigono il
piano operativo di sicurezza
di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h)”, ma poi con il
comma 1 bis, introdotto nello stesso art. 96 dal decreto correttivo n.
106/2009, ha precisato che “
la previsione
di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali
o attrezzature” fermo restando però che “
in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui
all’articolo 26 del presente decreto” con il quale sono stati fissati gli
obblighi in generale connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione. Si fa osservare a tal punto, per quanto riguarda in
particolare l’ obbligo della redazione del DUVRI, che secondo il
comma 3 bis di tale art. 26, aggiunto con il decreto correttivo,
“ferme restando le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 (che prevede la redazione del
DUVRI)
non si applica ai servizi di natura
intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché………”
E’ chiaro quindi
che dalla lettura coordinata dei due articoli del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
sopraindicati, il 96 ed il 26, deriva
una situazione del tutto particolare per le aziende di mere forniture di
materiali ed attrezzature e cioè che le stesse sono in definitiva esonerate sia
dall’obbligo della redazione del POS, per effetto dell’art. 96 comma 1 bis, che
dall’obbligo della partecipazione alla redazione del DUVRI, per effetto
dell’art. 26 comma 3 bis, fermo restando comunque che, per espressa indicazione
del legislatore, queste sono comunque tenute a scambiare le informazioni
relative alla sicurezza delle loro operazioni con chi le ha chiamate per
effettuare la fornitura in cantiere (comma 2 lettera b) nonché a cooperare con
le stesse (comma 2 lettera a) ed a coordinarsi in cantiere (comma 3).
Venutasi a creare
questa situazione a dir poco paradossale, ai fini della prevenzione degli
infortuni, in base alla quale il mero fornitore di materiali non sia tenuto a
redigere né il POS né il DUVRI (l’esperienza ci insegna che non poche volte
durante tale operazione si sono verificati degli eventi infortunistici), il
Ministero del Lavoro, chiamato ad esprimersi in particolare in merito alle
operazioni di fornitura di calcestruzzo nei cantieri temporanei o mobili, è
intervenuto, attraverso la Commissione consultiva permanente per la salute e la
sicurezza sul lavoro, a porre sostanzialmente un rimedio alle indicazioni del
legislatore e, in applicazione appunto dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, ha
fornito alle imprese esecutrici ed alle imprese fornitrici di calcestruzzo
preconfezionato, con la Lettera Circolare
del 10/2/2011,
indicazioni operative relativamente alle informazioni da scambiarsi in materia
di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il
rapporto fra fornitore e impresa cliente ed alle procedure da seguire in tali
operazioni a garanzia della sicurezza dei lavoratori coinvolti a partire dal
momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte
dell’impresa edile fino alla consegna del prodotto nel cantiere di
destinazione.
La citata Lettera
Circolare fornisce in particolare anche delle indicazioni su quando considerare
la fornitura di calcestruzzo come “mera” fornitura o meno, ai fini ovviamente
dell’applicazione degli articoli 26 e 96 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in
quanto nella stessa viene esplicitamente indicato che “
il lavoratore dell’impresa fornitrice
non deve partecipare in nessun
modo alla posa in opera del calcestruzzo
e non deve tenere e manovrare la benna o
il secchione o il terminale in gomma della pompa” lasciando intendere
che in caso contrario si deve ritenere di essere in presenza di una fornitura e
posa in opera.
Il quesito che ora
si riscontra invece riguarda la fornitura nei cantieri edili di materiali in
generale diversi dal calcestruzzo. In tal caso valgono ovviamente tutte le
considerazioni svolte in merito alla individuazione della mera fornitura o meno
e sono trasferibili in sostanza tutte le indicazioni che il Ministero del
Lavoro ha dato con la succitata Lettera Circolare del 10/2/2011 con riferimento
alle forniture del calcestruzzo. Anche in tal caso in altre parole la fornitura
è da intendersi mera fornitura se viene fatta a pie’ d’opera e chi la effettua
non partecipa assolutamente alla messa in opera del materiale portato in
cantiere ed il fornitore, in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 26 del
D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., deve provvedere, in termini di informazione e
collaborazione specifica, così come già previsto per la fornitura del
calcestruzzo, a fornire preventivamente tutte le informazioni necessarie sulle
operazioni che deve eseguire all’interno del cantiere. Lo stesso d’altro canto
deve ricevere le informazioni da parte di chi lo ospita al fine di garantire la
salute e la sicurezza di tutti i lavoratori che operano in cantiere. Anche per
quanto riguarda i materiali diversi dal calcestruzzo quindi se alla fornitura
si accompagna la messa in opera dei materiali stessi è chiaro che si ha a che
fare con una impresa che partecipa alla esecuzione dei lavori per cui il datore
di lavoro della stessa dovrà provvedere a redigere il POS, in applicazione
dell’art. 96 del D. Lgs. n. 81/2008 e con i contenuti minimi di cui al punto
3.2. dell’Allegato XV dello stesso D. Lgs..
E’ chiaro che in
ogni caso infine dell’ accesso in cantiere dell’impresa
incaricata della fornitura dei materiali e quindi della presenza di eventuali
rischi interferenziali che possono derivare nel corso di tale operazione, dovrà
comunque essere informato sia il coordinatore in fase di esecuzione ove
esistente, (si ricorda che nei PSC devono essere programmate ed indicate le
zone del cantiere destinate al carico e scarico dei materiali) che l’impresa
affidataria e quanto sopra l’impresa che ha richiesta la fornitura lo dovrà
fare integrando il suo POS in maniera tale che l’impresa affidataria stessa o
il coordinatore possano valutare la compatibilità delle operazioni di fornitura
con il proprio POS e con il PSC e possano apportare, se necessario, eventuali
variazioni e quindi coordinare le operazioni di fornitura dato che le imprese
fornitrici operano nel cantiere sottoposto al loro controllo.
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