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"Le norme ADR relative al trasporto su strada di merci pericolose"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
08/04/2013 - In Europa il
trasporto terrestre di merci pericolose è
regolamentato da diversi accordi: l’ADR per la strada, il RID per le
ferrovie e l’ADN per le vie navigabili interne. Le procedure operative
per il trasporto su strada sono dunque demandate all’ Accordo ADR (Accordo
europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su
strada) il cui ultimo aggiornamento (ADR 2013) è entrato in vigore il 1°
gennaio del 2013.
Per conoscere meglio questo accordo e le sue caratteristiche,
specialmente per quanto concerne la sicurezza, possiamo soffermarci su
un intervento che si è tenuto nel recente convegno “ Trasporto su strada di merci pericolose: le norme ADR” (Rimini, 28 Febbraio 2013) organizzato da Confindustria Rimini, in collaborazione con Assoservizi Rimini.
Nell’intervento “
Trasporto su strada di merci pericolose: le norme ADR”,
a cura del Dott. Francesco Gregorini (Consulente ADR, Responsabile
Sicurezza Prodotti Cepra Srl), viene presentata innanzitutto la genesi e
la struttura dell’Accordo. Accordo che si compone di:
-
17 articoli che sanciscono i principi normativi e le procedure di adesione, applicazione e revisione dell’Accordo;
-
Allegato A: disposizioni generali, e disposizioni relative alle materie e oggetti pericolosi;
-
Allegato B: disposizioni relative all’equipaggiamento di trasporto e al trasporto.
Il testo degli Allegati (spesso identificati dal termine ADR)
“viene regolarmente aggiornato ogni due anni, per tener conto dello
sviluppo tecnologico e di nuove esigenze del mondo del trasporto, anche
sulla base degli emendamenti apportati alle Raccomandazioni ONU per il
trasporto di merci pericolose, che contengono, in forma normativa, le
disposizioni comuni a tutti i modi di trasporto”.
Ricordiamo ancora che
il 1° gennaio 2013 è entrata in vigore l’edizione 2013 dell’ADR,
predisposta dal gruppo di lavoro (WP.15) del Comitato dei trasporti
interni dell’ECE/ONU, “fermo restando che, in accordo col paragrafo
1.6.1.1 dell’ADR, fino al 30 giugno 2013, è consentito effettuare i
trasporti in accordo con l’edizione 2011 dell’ADR”.
L’
Accordo ADR specifica:
-
“le merci pericolose il cui trasporto
internazionale è proibito;
-
le merci pericolose il cui trasporto internazionale è autorizzato e le
condizioni riguardanti tali merci (comprese le esenzioni), per quanto concerne
in particolare: la classificazione delle merci, compresi i criteri di
classificazione e i relativi metodi di prova; l’utilizzazione degli imballaggi
(compreso l’imballaggio in comune); l’utilizzazione delle cisterne (compreso il
loro riempimento); le procedure di spedizione (comprese la marcatura e
l’etichettatura dei colli e la placcatura e la marcatura dei mezzi di
trasporto, come pure la documentazione e le informazioni richieste); le
disposizioni concernenti costruzione, prova e approvazione degli imballaggi e
delle cisterne; l’utilizzazione dei mezzi di trasporto (compreso il
carico, il carico in comune e lo scarico)”.
Il
documento agli atti, che vi invitiamo a leggere integralmente, presenta nel
dettaglio diverse parti dell’accordo. Ad esempio offre informazioni sulle
esenzioni, sulla formazione (una formazione, direttamente proporzionale ai
compiti e alle responsabilità, sulle prescrizioni delle regolamentazioni
concernenti il trasporto di merci pericolose e sui rischi e i pericoli che
presentano le merci), e sugli
obblighi e
responsabilità di diversi soggetti/imprese:
-
speditore: “l’impresa che spedisce
merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è
effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo
contratto è considerato come speditore”;
-
trasportatore: “l’impresa che esegue
il trasporto con o senza contratto di trasporto”;
-
destinatario: il destinatario
secondo il contratto di trasporto. Se il destinatario designa un terzo
conformemente alle disposizioni applicabili al contratto di trasporto,
quest’ultimo è considerato come il destinatario ai sensi dell’ADR. Se il
trasporto si esegue senza contratto di trasporto, l’impresa che prende in
carico le merci pericolose all’arrivo deve essere considerata come
destinatario”;
-
caricatore: “l’impresa che: (a)
carica merci pericolose imballate, piccoli container o
cisterne
mobili in o su un veicolo o container; o (b) carica un container, un container
per il trasporto alla rinfusa, un CGEM, un container-cisterna o una cisterna
mobile su un veicolo”;
-
imballatore: “l’impresa che riempie
con le merci pericolose gli imballaggi, compresi i grandi imballaggi e gli IBC,
e se il caso, prepara i colli ai fini del trasporto”;
-
riempitore: “l’impresa che riempie
con merci pericolose una cisterna (veicolo-cisterna, cisterna smontabile,
cisterna mobile, container-cisterna) o un veicolo-batteria o CGEM, o un veicolo,
un grande container o un piccolo container per il trasporto alla rinfusa”;
-
scaricatore: “l’impresa che: (a)
rimuove un container, un container per il trasporto alla rinfusa, un CGEM, un
container- cisterna o una cisterna mobile da un veicolo; o (b) scarica merci
pericolose imballate, piccoli container o cisterne mobili da un veicolo o da un
container; o (c) scarica merci pericolose da una cisterna (veicolo-cisterna,
cisterna smontabile, cisterna mobile o container-cisterna) o da un
veicolo-batteria, da una MEMU o da un CGEM o da un veicolo, da un grande
container o da un piccolo container per il trasporto alla rinfusa o da un
container per il trasporto alla rinfusa”.
Veniamo
al punto 1.8 relativo alle
misure di
controllo e altre misure di supporto per l’osservanza delle disposizioni di
sicurezza.
L’accordo
indica che “ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci
pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di
scarico, connesse a tali trasporti, designa uno o più
consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in
seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l’opera di
prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a
tali attività”.
Nell’accordo
sono indicati i casi in cui le presenti disposizioni non si applicano alle
imprese, ad esempio con riferimento ai limiti dei quantitativi trasportati o al
fatto che tali imprese “non eseguono, a titolo di attività principale o
accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di carico o scarico
connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali
di merci pericolose, o operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti
che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi”.
Le
funzioni del consulente per la sicurezza,
da adattare alle attività dell’impresa, sono in particolare:
-
“verificare l’osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci
pericolose;
-
consigliare l’impresa nelle operazioni riguardanti il trasporto di merci
pericolose;
-
redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell’impresa o
eventualmente a un’autorità pubblica locale, sulle attività dell’impresa per
quanto concerne il trasporto di merci pericolose. La relazione è conservata per
cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità
nazionali”.
I
compiti del consulente comprendono
l’esame delle seguenti prassi e procedure “concernenti le attività in questione
dell’impresa:
-
le procedure volte a far rispettare le materia prescrizioni relative
all’identificazione delle merci pericolose trasportate;
-
le prassi dell’impresa per quanto concerne la valutazione, all’atto
dell’acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito
relativo alle merci pericolose trasportate;
-
le procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di
merci pericolose o per le operazioni di
carico o scarico;
-
il possesso, da parte del personale interessato dell’impresa, di un’adeguata
formazione e la registrazione di tale formazione;
-
l’applicazione di procedure d’emergenza adeguate agli eventuali incidenti o
eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di
merci pericolose o le operazioni di carico scarico;
-
l’analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli
eventi imprevisti o le infrazioni gravi costatate nel corso del trasporto delle
merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico;
-
l’attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi d’incidenti, eventi
imprevisti o infrazioni gravi;
-
la presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici
relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e
l’utilizzo di subfornitori o altri operatori;
-
la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose,
oppure del carico o dello scarico di tali merci, abbia procedure operative e
istruzioni dettagliate;
-
l’introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto
di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;
-
l’attuazione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo
dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono
accompagnare il trasporto e la loro conformità di tali documenti e attrezzature
alle regolamentazioni;
-
l’attuazione di procedure di verifica dell’osservanza delle disposizioni
concernenti le operazioni di carico e scarico;
- l’esistenza del piano di security previsto al
1.10.3.2” (ADR).
Dunque
tutte le imprese che “effettuano operazioni di trasporto di merci o rifiuti pericolosi, soggetti
all'accordo ADR su strada o per ferrovia (RID), oppure operazioni di carico e
scarico, confezionamento dei colli, imballaggio e/o riempimento connesse a tali
trasporti, devono nominare il Consulente ADR (D.lgs. n. 35 del 27/1/2010 art 11
comma 1 e cap. 1.8 ADR)”. Ricordiamo che l’intervento riporta le eccezioni a tale disposizione.
Concludiamo
questa breve panoramica ricordando che il relatore si sofferma anche sui criteri
della classificazione, sulla liste delle merci pericolose, sull’etichettatura,
sulle disposizioni relative alla utilizzazione degli imballaggi e delle
cisterne, sulle procedure di spedizione, sulle novità del 2013 e, infine, sul
regime sanzionatorio.
Ricordiamo
a questo proposito che il rispetto delle disposizioni dell'ADR, in Italia, è
affidato al
Codice della Strada.
“ Trasporto su strada
di merci pericolose: le norme ADR”, a cura del Dott. Francesco Gregorini
(Consulente ADR, Responsabile Sicurezza Prodotti Cepra Srl), intervento al
convegno “Trasporto su strada di merci pericolose: le norme ADR” (formato PDF,
5.07 MB).
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