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"Le norme ADR relative al trasporto su strada di merci pericolose"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

08/04/2013 - In Europa il  trasporto terrestre di merci pericolose è regolamentato da diversi accordi: l’ADR per la strada, il RID per le ferrovie e l’ADN per le vie navigabili interne. Le procedure operative per il trasporto su strada sono dunque demandate all’ Accordo ADR (Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada) il cui ultimo aggiornamento (ADR 2013) è entrato in vigore il 1° gennaio del 2013.
 
Per conoscere meglio questo accordo e le sue caratteristiche, specialmente per quanto concerne la sicurezza, possiamo soffermarci su un intervento che si è tenuto nel recente convegno “ Trasporto su strada di merci pericolose: le norme ADR” (Rimini, 28 Febbraio 2013) organizzato da  Confindustria Rimini, in collaborazione con  Assoservizi Rimini.
 
Nell’intervento “ Trasporto su strada di merci pericolose: le norme ADR”, a cura del Dott. Francesco Gregorini (Consulente ADR, Responsabile Sicurezza Prodotti Cepra Srl), viene presentata innanzitutto la genesi e la struttura dell’Accordo. Accordo che si compone di:
17 articoli che sanciscono i principi normativi e le procedure di adesione, applicazione e revisione dell’Accordo;
Allegato A: disposizioni generali, e disposizioni relative alle materie e oggetti pericolosi;
Allegato B: disposizioni relative all’equipaggiamento di trasporto e al trasporto. 
Il testo degli Allegati (spesso identificati dal termine ADR) “viene regolarmente aggiornato ogni due anni, per tener conto dello sviluppo tecnologico e di nuove esigenze del mondo del trasporto, anche sulla base degli emendamenti apportati alle Raccomandazioni ONU per il trasporto di merci pericolose, che contengono, in forma normativa, le disposizioni comuni a tutti i modi di trasporto”.
Ricordiamo ancora che  il 1° gennaio 2013 è entrata in vigore l’edizione 2013 dell’ADR, predisposta dal gruppo di lavoro (WP.15) del Comitato dei trasporti interni dell’ECE/ONU, “fermo restando che, in accordo col paragrafo 1.6.1.1 dell’ADR, fino al 30 giugno 2013, è consentito effettuare i trasporti in accordo con l’edizione 2011 dell’ADR”.

L’ Accordo ADR specifica:
- “le merci pericolose il cui trasporto internazionale è proibito;
- le merci pericolose il cui trasporto internazionale è autorizzato e le condizioni riguardanti tali merci (comprese le esenzioni), per quanto concerne in particolare: la classificazione delle merci, compresi i criteri di classificazione e i relativi metodi di prova; l’utilizzazione degli imballaggi (compreso l’imballaggio in comune); l’utilizzazione delle cisterne (compreso il loro riempimento); le procedure di spedizione (comprese la marcatura e l’etichettatura dei colli e la placcatura e la marcatura dei mezzi di trasporto, come pure la documentazione e le informazioni richieste); le disposizioni concernenti costruzione, prova e approvazione degli imballaggi e delle cisterne; l’utilizzazione dei mezzi di trasporto (compreso il carico, il carico in comune e lo scarico)”.
 
Il documento agli atti, che vi invitiamo a leggere integralmente, presenta nel dettaglio diverse parti dell’accordo. Ad esempio offre informazioni sulle esenzioni, sulla formazione (una formazione, direttamente proporzionale ai compiti e alle responsabilità, sulle prescrizioni delle regolamentazioni concernenti il trasporto di merci pericolose e sui rischi e i pericoli che presentano le merci), e sugli obblighi e responsabilità di diversi soggetti/imprese:
- speditore: “l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore”; 
- trasportatore: “l’impresa che esegue il trasporto con o senza contratto di trasporto”; 
- destinatario: il destinatario secondo il contratto di trasporto. Se il destinatario designa un terzo conformemente alle disposizioni applicabili al contratto di trasporto, quest’ultimo è considerato come il destinatario ai sensi dell’ADR. Se il trasporto si esegue senza contratto di trasporto, l’impresa che prende in carico le merci pericolose all’arrivo deve essere considerata come destinatario”; 
- caricatore: “l’impresa che: (a) carica merci pericolose imballate, piccoli container o cisterne mobili in o su un veicolo o container; o (b) carica un container, un container per il trasporto alla rinfusa, un CGEM, un container-cisterna o una cisterna mobile su un veicolo”; 
- imballatore: “l’impresa che riempie con le merci pericolose gli imballaggi, compresi i grandi imballaggi e gli IBC, e se il caso, prepara i colli ai fini del trasporto”; 
- riempitore: “l’impresa che riempie con merci pericolose una cisterna (veicolo-cisterna, cisterna smontabile, cisterna mobile, container-cisterna) o un veicolo-batteria o CGEM, o un veicolo, un grande container o un piccolo container per il trasporto alla rinfusa”; 
- scaricatore: “l’impresa che: (a) rimuove un container, un container per il trasporto alla rinfusa, un CGEM, un container- cisterna o una cisterna mobile da un veicolo; o (b) scarica merci pericolose imballate, piccoli container o cisterne mobili da un veicolo o da un container; o (c) scarica merci pericolose da una cisterna (veicolo-cisterna, cisterna smontabile, cisterna mobile o container-cisterna) o da un veicolo-batteria, da una MEMU o da un CGEM o da un veicolo, da un grande container o da un piccolo container per il trasporto alla rinfusa o da un container per il trasporto alla rinfusa”.
 
Veniamo al punto 1.8 relativo alle misure di controllo e altre misure di supporto per l’osservanza delle disposizioni di sicurezza.
 
L’accordo indica che “ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività”.
Nell’accordo sono indicati i casi in cui le presenti disposizioni non si applicano alle imprese, ad esempio con riferimento ai limiti dei quantitativi trasportati o al fatto che tali imprese “non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi”.
 
Le  funzioni del consulente per la sicurezza, da adattare alle attività dell’impresa, sono in particolare:
- “verificare l’osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;
- consigliare l’impresa nelle operazioni riguardanti il trasporto di merci pericolose;
- redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell’impresa o eventualmente a un’autorità pubblica locale, sulle attività dell’impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose. La relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali”. 
 
compiti del consulente comprendono l’esame delle seguenti prassi e procedure “concernenti le attività in questione dell’impresa:
- le procedure volte a far rispettare le materia prescrizioni relative all’identificazione delle merci pericolose trasportate;
- le prassi dell’impresa per quanto concerne la valutazione, all’atto dell’acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate;
- le procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico;
- il possesso, da parte del personale interessato dell’impresa, di un’adeguata formazione e la registrazione di tale formazione;
- l’applicazione di procedure d’emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico scarico;
- l’analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi costatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico;
- l’attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi d’incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;
- la presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l’utilizzo di subfornitori o altri operatori;
- la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose, oppure del carico o dello scarico di tali merci, abbia procedure operative e istruzioni dettagliate;
- l’introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;
- l’attuazione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità di tali documenti e attrezzature alle regolamentazioni;
- l’attuazione di procedure di verifica dell’osservanza delle disposizioni concernenti le operazioni di carico e scarico;
-  l’esistenza del piano di security previsto al 1.10.3.2” (ADR).
Dunque tutte le imprese che “effettuano operazioni di trasporto di merci o rifiuti pericolosi, soggetti all'accordo ADR su strada o per ferrovia (RID), oppure operazioni di carico e scarico, confezionamento dei colli, imballaggio e/o riempimento connesse a tali trasporti, devono nominare il Consulente ADR (D.lgs. n. 35 del 27/1/2010 art 11 comma 1 e cap. 1.8 ADR)”. Ricordiamo che l’intervento riporta  le eccezioni a tale disposizione.
 
Concludiamo questa breve panoramica ricordando che il relatore si sofferma anche sui criteri della classificazione, sulla liste delle merci pericolose, sull’etichettatura, sulle disposizioni relative alla utilizzazione degli imballaggi e delle cisterne, sulle procedure di spedizione, sulle novità del 2013 e, infine, sul regime sanzionatorio.
Ricordiamo a questo proposito che il rispetto delle disposizioni dell'ADR, in Italia, è affidato al Codice della Strada.
 
 
 
Trasporto su strada di merci pericolose: le norme ADR”, a cura del Dott. Francesco Gregorini (Consulente ADR, Responsabile Sicurezza Prodotti Cepra Srl), intervento al convegno “Trasporto su strada di merci pericolose: le norme ADR” (formato PDF, 5.07 MB).

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