News
"Indicazioni e criticità del decreto sui lavoratori stagionali"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
19/04/2013 - Con soli cinque anni (meno tre mesi) di ritardo, è stato emanato il
previsto
decreto di semplificazione degli
adempimenti relativi all' informazione,
formazione e sorveglianza sanitaria per i lavoratori stagionali occupati in
agricoltura per non più di cinquanta giornate lavorative annue.
Avevamo
già deplorato l'inciviltà sostanziale di tale omissione. In essa individuando
una violazione del principio costituzionale e comunitario della uniformità
delle tutele.
Tuttavia,
ora il decreto c'è; e con esso vale confrontarsi [1].
Come
risaputo, l'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, disponeva che il Ministero del
lavoro, di concerto con quello delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
provvedesse - entro novanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08- ad
emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi
all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per i lavoratori
stagionali del settore agricolo. Semplificazioni
da applicarsi
“limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori
stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative [annue]
”.
Il decreto
interministeriale
appena richiamato, è intervenuto in data 27 marzo 2013.
Nel
suo
art. 1
(Campo di
applicazione), il legislatore delegato, al comma 1, stabilisce che le
disposizioni del decreto si applicano
“limitatamente a lavorazioni generiche
e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali”;
dichiarazione anch'essa, in vero, buon esempio di genericità.
Il
comma 2, pur senza alcuna delega da parte dell'art. 3, comma 13, D.Lgs. 81/08,
estende l'applicazione del decreto
“anche nei confronti dei
lavoratori occasionali che svolgono
prestazioni di lavoro accessorio di cui all'art. 70 e seguenti [fino al
74 compreso] del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.” [2].
Sono,
questi, i lavoratori - ex art. 70, comma 1, D.Lgs. 276/03 - che rendono una prestazione lavorativa, anche
per più committenti, la quale
non superi
complessivamente il compenso di 5.000 euro nel corso di un anno solare.
Sbaglierò,
ma un legislatore attento, avrebbe specificato il riferimento al
comma 2
dell'art. 70; essendo quello il comma che decide l'applicazione delle
disposizioni (generali) del comma 1 al settore agricolo.
Sulla
sconcertante predisposizione del legislatore a scrivere norme raffazzonate,
basti ricordare che il testo originario dell'art. 70, comma 2, del D.Lgs.
276/03, recitava al proposito:
“
2. Le attività
lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari,
configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi
per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva
non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso,
non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel
corso di un anno solare.”
Successivi
interventi legislativi, avevano così modificato il comma 2:
“2. Le attività
lavorative di cui al comma 1, etc....attività che non danno complessivamente
luogo, con riferimento al
medesimo (!) committente, a compensi superiori
a 5.000 euro nel corso di un anno solare.”
con
l'ovvia e inevitabile conseguenza di ampliare
ad libitum la possibilità
di prestazione
presso diversi
committenti, alla sola condizione di non superare, per ciascuna
prestazione, il limite di 5.000 euro su base annua.
Questa meravigliosa
capacità di formulazione delle leggi, verrà successivamente messa in
discussione. Talché, oggi, troviamo il comma 2 ragionevolmente corretto (nel
comma 1, secondo l'ultima formulazione):
“1.
Per
prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura
meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei
committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno
solare, ...Fermo restando il limite
complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei
committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di
cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo
committente per compensi non superiori a 2.000 euro,..”
L'
art. 2 del decreto del 27 marzo 2013
tratta invece delle
“Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria”;
ed io, mi si scusi, a questo punto mi perdo.
Fatto
salvo - dice il comma 1 - l'obbligo della sorveglianza
sanitaria
per le lavorazioni che comportano esposizione a rischi specifici, per le altre
(dunque, è da supporre, non soggette all'obbligo)
“gli adempimenti in
materia di controllo sanitario [?]
si considerano assolti, su scelta del
datore di lavoro, ...,mediante visita preventiva [si dimentica di scrivere:
“in fase preassuntiva”]
, da effettuarsi dal [magari: “da parte”]
del
medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.
Dunque,
un datore di lavoro che utilizzi un lavoratore stagionale/occasionale per
fargli svolgere
“lavorazioni
generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali” e
che non comportino rischi specifici tali da giustificare la sorveglianza
sanitaria, dovrà comunque contrattualizzare un medico competente per lo svolgimento
delle visite; o (per fortuna?) rivolgersi all'ASL.
Questo
pasticcio, per chi lo ricorda, è un portato del D.Lgs. 106/09, nella parte in
cui interveniva a modifica dell'art. 41 del D.Lgs. 8 aprile 2008 n. 81,
introducendo col comma 2-bis la possibilità, su scelta del datore di lavoro,
delle visite mediche preassuntive
“svolte... dal medico competente o dai
dipartimenti di prevenzione delle ASL.”.
Ma
se comunque il legislatore delegato voleva davvero procedere ad una efficace
semplificazione (travalicando le peraltro striminzite indicazioni dell'avviso
comune del
16 settembre 2011), avrebbe dovuto, a mio modesto parere,
affidare davvero il compito delle visite alle sole ASL, prevedendo il
corrispondente sostegno alle stesse.
Il
comma 2 decide che :
“La visita medica
preventiva.. ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare,
senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di
carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l'anno,
effettuate anche presso altre
imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici”.
Si
noterà come si proceda, qui, ad una straordinaria valorizzazione
dell'implicito. Spiriti più semplici, quale il mio, avrebbero magari aggiunto
un “sempre che in ciascuna di esse non sia prevista l'adibizione a lavorazioni
che comportino esposizione a rischi specifici in relazione ai quali debba
essere garantita la sorveglianza sanitaria; oppure, assai più semplicemente:
“sempre che in ciascuna di esse non sia prevista l'esposizione ai rischi di cui
al comma 1”.
Nel
comma 5, il richiamo alla possibilità per gli enti bilaterali (?) e gli
organismi
paritetici di operare
“convenzioni
con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva
[..compare, finalmente, il secondo qualificativo]
” , apre uno spazio che
il legislatore delegato non si è sentito evidentemente in grado di aprire da
solo.
Anche
per ciò, a mio avviso, è da ritenersi che le visite contemplate in tali
convenzioni siano da porsi a carico dell'organismo paritetico (seppur
nell'ambito pratico della canalizzazione bilaterale).
Meno
chiara - e forse contraddittoria; e probabilmente con profili di illegittimità [3]
- è la previsione successiva di
“convenzione con medici competenti in caso
di esposizione a rischi specifici” da parte degli OOPP. Tali visite convenzionate sarebbero da
collocarsi all'interno dell'obbligo di
“effettuare la sorveglianza
sanitaria”.
Assolutamente
criptica infine, rispetto alle mie povere capacità cognitive, la conclusione:
“.. In tal caso, il
giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti
di tutti i datori di lavoro convenzionati.”
L'
art. 3
(Semplificazioni in materia
di informazione e formazione) stabilisce che
“Gli adempimenti relativi..
si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti,
certificati dalla ASL ovvero dagli enti
bilaterali [?]
e dagli
organismi
paritetici
del settore agricolo e della cooperazione.”
Per
i
lavoratori stranieri con difficoltà di comprensione della lingua, tali
documenti dovranno essere garantiti nella lingua madre.
In
tale ipotesi, è mia convinzione che la documentazione informativa e formativa
debba esser resa disponibile, anche con modalità informatiche, dall'ASL e/o
dall'organismo paritetico. O, meglio, dall'impegno congiunto di ASL e organismo
paritetico,
Da
non trascurare, nella prospettiva di costituzione e di legittimità degli
organismi paritetici di settore, è il riconoscimento da parte del decreto
interministeriale delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative.
Il
D.I. stabilisce infatti nel
considerato:
“CONSIDERATO l'avviso comune stipulato in data 16
settembre 2011 dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più
rappresentative del settore sul piano nazionale”
Per
parte sindacale, esse sono rappresentate da FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL,
firmatarie dell'avviso comune “recante indicazioni per l'attuazione dell'art.
3, comma 13, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81”.
Pietro Ferrari
Dipartimento
Salute Sicurezza Ambiente Camera del Lavoro di Brescia
[1]
Decreto interministeriale del 27 marzo 2012 (in G.U. n. 86 del 12 aprile 2012)
concernente le disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione,
formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali e occasionali del
settore agricolo.
[2] Decreto Legislativo
10 settembre 2003, n. 276
"Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge
14 febbraio 2003, n. 30".
[3]
mentre infatti l'art. 10 del D.Lgs. 81/08 chiama -tra altri- le ASL e gli
organismi paritetici,
“anche mediante convenzioni” a compiti di
assistenza in materia di SSL, l'art. 18 obbliga il datore di lavoro a
“nominare
il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi
previsti dal presente decreto legislativo”. Sorveglianza sanitaria i cui
oneri sono
“a cura e spese del datore di lavoro” (art. 41, comma 4).
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 855 volte.
Pubblicità