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"Modello organizzativo: le verifiche degli enti di controllo"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
29/04/2013 - Sempre più spesso il D.Lgs. 231/2001 viene applicato anche per i
reati concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro e, al di là dei
casi e dei processi più importanti,
sono proprio i casi più piccoli, più elementari in cui questa
applicazione risulta e risulterà meno semplice. In questo senso diventa
sempre più importante
capire come un modello organizzativo esimente possa essere giudicato, come possa essere valutato, sia nelle sue parti apicali, sia nella sua applicazione operativa e concreta.
Per dare alcune risposte MECQ srl –
che ha collaborato alla formazione dei tecnici di diversi servizi
territoriali - ha organizzato l’11 ottobre 2012 ad “Ambiente Lavoro
Convention” di Modena un seminario dal titolo “
Organizzazione
aziendale: infortuni e modelli organizzativi esimenti ex D.Lgs.
231/2001. Come conseguire l’effettività e quali verifiche possono
mettere in atto gli enti di controllo preposti”.
L’intervento relativo al seminario, a cura dell’Ing Alessandro
Mazzeranghi (MECQ srl) e del Dott. Roberto Iacometti (Azienda USL 2
Lucca), affronta in particolare
tre temi:
- come giudicare esimente un modello organizzativo (MOG) a seguito di un infortunio?
- elementi fondamentali di un modello organizzativo esimente: cosa
ci «deve» essere e cosa si aspetta di trovare l’ente di controllo;
- ruolo chiave dell’ Organismo di Vigilanza (ODV).
Dopo
aver ripercorso le definizioni e indicazioni normative del D.Lgs. 81/2008 e del
D.Lgs. 231/2001, l’intervento ricorda che dal punto di vista “di chi fa il
modello”, il modello organizzativo “oltre che prevenire il verificarsi di
infortuni, deve essere costruito in modo tale da ‘esimere’ l’azienda”…
Invece
dal punto di vista “di chi controlla” sono in particolare tre gli aspetti su
cui i relatori si soffermano: controllo focalizzato; strumenti per il controllo
di “sistema”; competenze del team di controllo.
Riguardo
al
controllo focalizzato si
sottolinea che a differenza di chi definisce i contenuti/implementa il MOG,
“chi lo controlla agisce
analizzandolo
sul caso concreto che si è verificato ponendo l’attenzione su quello che al
‘fatto’ è collegato con più o meno rilevanza e inerenza”. Ad es. nel caso di un
infortunio nel trasporto di materiali
“si analizzeranno i documenti inerenti: le procedure della movimentazione, la
manutenzione dei mezzi e dei luoghi di lavoro e le loro registrazioni, la formazione
e l’addestramento dei lavoratori, i livelli di responsabilità definiti e
realizzati, i risultati dei controlli di primo livello e la loro
registrazione...”. Inoltre:
-
“si verificherà sul campo l’attuazione di quanto in azienda definito;
-
si verificheranno i flussi informativi;
-
si verificheranno se ci sono state proposte di modifica e se queste sono state
attuate”.
L’intervento
si sofferma ampiamente sugli
strumenti
per il controllo di “sistema”.
Infatti
chi controlla “è opportuno che utilizzi strumenti riferibili alle buone
tecniche di audit partendo dalla definizione di documenti di lavoro (es. Check
list, interviste)”.
In
questo senso nella relazione ci si sofferma, con riferimento all’uso di check
list, sulle evidenze che fanno definire il modello
organizzativo
come non idoneo o non efficacemente attuato.
Check
list che servono ad esempio ad accertare la consapevolezza del Ddl di avere
impostato un SGSSL o ad accertare “che il SGSSL, dichiarato come esistente dal datore di lavoro, è correttamente
adottato ed efficacemente attuato”.
Riguardo
poi alle
competenze del team di
controllo, “l’analisi del MOG implica che gli operatori siano orientati
culturalmente all’analisi sistemica del modello con conoscenze tecniche
rispetto al comparto produttivo in quanto gli aspetti strettamente ‘tecnici o
di rilevanza giuridica’ rientrano in valutazioni preliminari considerabili come
prerequisito per definire se vi è la necessità del controllo stesso”.
L’intervento
affronta poi gli
elementi fondamentali
di un modello organizzativo esimente: cosa ci «deve» essere e cosa si aspetta
di trovare l’ente di controllo.
Dopo
aver ripercorso quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008 e dal 231/2001 e smi, i
relatori si soffermano su alcuni specifici aspetti. Invitandovi ad una lettura
integrale dell’intervento, ne riportiamo, a titolo esemplificativo, alcuni:
-
risk assesment: “valutare i rischi
di commissione di tutte le violazioni ai principi del codice
etico
e di tutte le fattispecie di ‘reato 231’ potenzialmente attuabili in azienda;
-
codice etico: “documento ufficiale
approvato dal vertice. Destinatari: tutti gli stakeholders. Valori fondanti,
anche ‘oltre la legge’, spesso comunque improntati alla protezione del
business. Regole base di comportamento per il rispetto e la promozione dei
valori”;
-
protocollo salute e sicurezza:
“documento ufficiale approvato dal vertice. Applicazione dei principi espressi
dal codice etico o prevenzione di comportamenti contrari”.
Per
la
valutazione di un sistema di gestione
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSSL) è bene accertare (dopo aver
definito se esiste o meno un SGSSL):
-
“quanto e in che modo è stato: progettato;
-
quanto e in che modo viene: monitorato;
-
quali processi, in che modo e quanto sono: migliorati nel tempo”.
Sono
riportati alcuni elementi che gli operatori devono
prendere in considerazione:
-
“la formalizzazione e dichiarazione esplicita e socializzata
dell'organizzazione della prevenzione;
-
il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a
attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
-
la definizione di un puntuale sistema di responsabilità, individuando in
particolare ruolo, compiti e funzioni dei dirigenti e dei preposti;
-
l'organizzazione di un sistema di verifica delle misure preventive definite a
seguito della valutazione dei rischi e della predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione conseguenti;
-
l’organizzazione delle attività quali emergenze, primo soccorso, gestione degli
appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
-
l'organizzazione di un sistema di verifica del rispetto delle procedure di
sicurezza e, più in generale, del comportamento corretto degli operatori”.
Inoltre
gli operatori devono prendere in considerazione l’
organizzazione delle attività quali:
-
“la sorveglianza sanitaria;
-
l’informazione e la formazione dei dirigenti, preposti, lavoratori e dei
componenti l’organismo di vigilanza;
-
l’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
-
l’adozione di idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle
attività di cui sopra;
-
l'attivazione e gestione sistematica di un sistema informativo dedicato;
-
l’adozione di un sistema
disciplinare
idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
-
l’istituzione un idoneo sistema di controllo (autocontrollo) sull’attuazione
del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle
misure adottate;
-
il riesame e l’eventuale modifica (aggiornamento) del modello organizzativo
quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla
prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di
mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso
scientifico e tecnologico”.
In
particolare la
metodologia di intervento
dei servizi di controllo prevede che per la valutazione di un SGSSL e per
esprimere il giudizio di
efficacia esimente
della responsabilità amministrativa sia “indispensabile raccogliere i dati
derivanti da quanto rilevato da:
-
l’esame diretto delle condizioni di lavoro;
-
l’esame della documentazione aziendale;
-
i colloqui con i diversi soggetti aziendali”.
Concludiamo
con alcune indicazioni relative all’
Organo
di Vigilanza (ODV):
-
“deve essere nominato dall’organo amministrativo;
-
per piccole aziende può coincidere con l’organo amministrativo;
-
deve essere indipendente e dotato di adeguati poteri per eseguire autonomamente
il controllo”.
Questi
i compiti dell’ODV:
-
“controllare l’efficacia del modello (idoneità rispetto agli obiettivi);
-
controllare l’attuazione del modello;
-
suggerire modifiche, aggiornamenti e miglioramenti”.
E
questi, invece, gli
strumenti dell’ODV:
-
“a campione, audita il sistema per verificare idoneità e attuazione strumenti
ODV;
-
analizza mancati infortuni, infortuni di lieve entità, NC (non conformità,
ndr), … e stressa il modello”.
Tornando
all’obiettivo del seminario, la relazione si conclude ricordando che:
- “in caso di infortunio l’analisi è
necessariamente focalizzata sull’evento anche se poi (prima?) deve controllare
che il modello ‘esista’;
- quindi è una analisi diversa da quella che
può ‘prevedere’ chi implementa il modello che ragiona a livello più di ‘sistema
complessivo’;
- il ruolo di
mettere ‘sotto stress’ il modello sotto il profilo della tenuta
spetta all’ODV, che per questo è fondamentale, a patto che lavori a campione ma
in modo approfondito (praticamente ipotizzando un infortunio plausibile e
verificando se il modello sarebbe stato in grado di prevenirlo)”.
“ Organizzazione
aziendale: infortuni e modelli organizzativi esimenti ex D.Lgs. 231/2001. Come
conseguire l’effettività e quali verifiche possono mettere in atto gli enti di
controllo preposti”,
a cura dell’Ing Alessandro Mazzeranghi (MECQ srl) e del Dott. Roberto Iacometti
(Azienda USL 2 Lucca), intervento all’omonimo seminario dell’11 ottobre 2012
(formato PDF, 1.85 MB).
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