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"L’istituto della subdelega e l’obbligo della vigilanza"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
17/05/2013 - Dopo aver affrontato in questi mesi il tema della delega di funzioni, ci soffermiamo ora sulla
subdelega alla luce del cosiddetto Decreto “correttivo” (D.Lgs. 106/2009) e delle modifiche apportate al Decreto legislativo 81/2008.
Il D.Lgs. n. 106/2009 ha aggiunto all'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 il nuovo
comma 3-bis, che costituisce una sorta di
riconoscimento legislativo all'istituto della subdelega:
“3-bis.
Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa
con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1
e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude
l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto
espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata
conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta,
delegare le funzioni delegate”.
La disposizione in questione non solo riconosce esplicitamente la
praticabilità della subdelega, ma prevede anche un
limite ben preciso.
Il datore di lavoro può
esercitare la facoltà di delegare i propri compiti prevenzionistici e
protezionistici, esclusi quelli indelegabili di cui all'articolo 17 del
D.Lgs. n. 81/2008.
Il soggetto delegato, previa intesa col datore di lavoro che può e
deve esplicitamente risultare dal testo della delega medesima, può a sua
volta
subdelegare i propri compiti in parte (solo “
specifiche funzioni”,
non tutte le funzioni delegategli dal datore di lavoro), nel rispetto
di tutti i requisiti minimi previsti dall'articolo 16 comma 1 del D.Lgs.
n. 81/2008, ovvero:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il subdelegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni subdelegate;
c) che essa attribuisca al subdelegato tutti i poteri di
organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura
delle funzioni subdelegate;
d) che essa attribuisca al subdelegato l’ autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la subdelega sia accettata dal subdelegato per iscritto;
f) che alla subdelega sia data adeguata e tempestiva pubblicità.
Il
Supremo Collegio, in una delle più argomentate
sentenze in materia di subdelega per quel che riguarda le funzioni
antinfortunistiche, ha anticipato e chiarito il contesto della disposizione di
cui al nuovo comma 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008, sottolineando che «
in tema di lesioni colpose per violazione di
norme antinfortunistiche qualora la Corte di Cassazione, ai fini
dell’accertamento della responsabilità del direttore dello stabilimento ovvero
del caporeparto subdelegato, abbia richiesto al giudice di rinvio di accertare
se il predetto direttore aveva il potere di organizzare diversamente il lavoro,
disponendo dei necessari mezzi finanziari, ed il giudice di rinvio abbia
accertato che tali mezzi economici erano nella disponibilità del direttore
dello stabilimento (per i poteri attribuitigli dal regolamento aziendale e per
l’ampiezza della preposizione institoria), escludendo che il sub delegato
godesse di capacità di spesa e disponibilità finanziaria, è irrilevante
accertare quali fossero i compiti del capo reparto, la cui
responsabilità resta esclusa per l’indisponibilità di mezzi finanziari,
ovvero verificare l’adempimento di specifici obblighi del direttore, il cui
inadempimento sarebbe sufficiente a configurarne la colpa, dal momento che la
responsabilità di quest’ultimo deriva dall’art. 2087 c.c. e dall’art. 4 D.P.R.
27 aprile 1955, n.547» [Cass. pen., sez. III,15 dicembre1997, n.1769,
Rv210260. Si veda altresì Cass. pen., sez. IV,1° giugno 2005, n.20604: la Corte
riconosce che la subdelega sia «
generalmente ammessa sia pure entro limiti
rigorosi dalla giurisprudenza
,
nonostante il principio civilistico, secondo cui “
delegatus non potest delegare”»]
Sull' obbligo del
delegato
di
vigilare il subdelegato: Cass.
pen., sez. IV, 26 maggio 2004, n. 39060, Conson. La Suprema Corte in relazione
alla validità delle
subdeleghe,
mette in evidenza «
l’irrilevanza del
fatto che esse, pur se ritenute valide,
non esimevano l’imputato
dall’obbligo di controllare che gli eventuali subdelegati rispettassero la
normativa in materia di prevenzione degli infortuni».
Dunque
anche nel
caso di delegato che delega a
un subdelegato specifiche funzioni prevenzionistiche, a parte dei suoi
compiti antinfortunistici,
resta
fermissimo l'obbligo di adeguata vigilanza personale sul subdelegato.
Sono
definitivamente vietate le cosiddette
deleghe
a cascata, la legge è chiara, il subdelegato non può delegare alcunché, e
deve occuparsi personalmente delle incombenze affidategli dal datore di lavoro.
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