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"Interpello: gli obblighi formativi per i lavoratori sospesi dall’attività"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
27/05/2013 - La crisi colpisce duramente la nostra economia e, come recentemente dichiarato da Rete Imprese Italia,
rischia di cancellare parti vitali del nostro sistema produttivo.
Calano i consumi, l’occupazione diminuisce e aumenta il ricorso agli
ammortizzatori sociali a sostegno del reddito di lavoro: secondo le
elaborazione della Cgil su dati Inps, nei mesi di gennaio e febbraio i lavoratori in cassa integrazione "equivalenti a zero ore" sono stati 490 mila.
In questa situazione di crisi
quali sono nelle aziende gli
obblighi formativi in tema di salute e sicurezza per i lavoratori
sospesi dall’attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di
sostegno al reddito?
Per rispondere a questa domanda, Confindustria, la principale organizzazione rappresentativa delle imprese manufatturiere e di servizi in Italia, ha avanzato
istanza di interpello alla Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In particolare l’interpellante ha chiesto di sapere se gli obblighi formativi previsti
dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 rientrano tra quelli indicati dall’art.
4, comma 40 della L. n. 92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) che condizionano la
fruizione degli ammortizzatori sociali alla frequentazione di corsi di
formazione o di riqualificazione.
Rispetto al quesito la Direzione generale per l’Attività Ispettiva
si è espressa con il recente parere fornito il 22 maggio 2013 nell’
Interpello n. 16/2013 avente per oggetto “
Art.
9, D.Lgs. n. 124/2004 – obblighi di formazione in materia di sicurezza
sul lavoro e lavoratori sospesi dall’attività lavorativa, beneficiari di
una prestazione a sostegno del reddito”.
L’interpello ricorda brevemente
che l’
art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 “disciplina
l’obbligo di formazione e addestramento dei lavoratori in materia di salute e
sicurezza in relazione ai rischi insiti nello svolgimento di specifiche
attività e alle relative procedure di prevenzione e protezione”. Ed è previsto
(comma 12) che l’erogazione della formazione debba avvenire “
durante l’orario di lavoro e non può
comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.
E proprio in virtù dello
svolgimento della formazione
in materia di salute e sicurezza “
durante
l’orario di lavoro”, sorge dunque “il dubbio se l’obbligo formativo del
D.Lgs. n. 81/2008 possa essere effettuato in occasione di quello previsto dalla
L. n. 92/2012, che impone ai lavoratori sospesi dall’attività lavorativa
l’effettivo e regolare svolgimento di corsi
di formazione o di riqualificazione per la fruizione dei trattamenti a
sostegno del reddito.
Con riferimento al D.Lgs. 81/2008
la formazione può svolgersi in differenti occasioni.
La prima di queste è “
alla costituzione del rapporto di lavoro”
dovendo intendersi – come specificato nell’accordo sulla formazione dei
lavoratori sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 21 dicembre 2011 – “
anteriormente o, se ciò non risulta
possibile, contestualmente all’assunzione” e ciò affinché il lavoratore sia
consapevole dei rischi insiti nella propria attività e sia in grado di svolgere
la propria prestazione “in sicurezza”.
Invece – continua l’interpello -
altro è “lo scopo tipico della formazione contemplata dalla L. n. 92/2012 che
riguarda, invero, la capacità professionale del lavoratore in relazione o al
lavoro dal quale risulta momentaneamente sospeso o alla nuova attività alla
quale accederà in virtù della riqualificazione lavorativa. Da questo punto di
vista
appare evidente come la formazione
oggetto delle due discipline normative in questione sia differente e ciò
giustifica anche il diverso momento nel quale risulta logico elargirla”.
Inoltre occorre precisare che
alla formazione che si svolge una tantum prima
‘della costituzione del rapporto di lavoro’, si devono aggiungere
la “formazione in costanza di rapporto
di lavoro” - art. 37, comma 4, lett. b) e c) - e l’aggiornamento
quinquennale previsto dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano con accordo del 21 dicembre 2011, a cui rinvia
l’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.
Art. 37, comma 4, D.Lgs.
81/2008
4. La formazione e, ove
previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del
rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o
cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove
attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.
L’accordo citato del 21 dicembre
2011 prevede, all’art. 9, che i corsi di
aggiornamento, della durata minima di sei ore, trattino “
significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o
approfondimenti che potranno riguardare: approfondimenti giuridico-normativi;
aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; fonti di
rischio e relative misure di prevenzione”.
Tutto ciò premesso è possibile
concludere che nella formazione indicata dalla L. n. 92/2012 “possano farsi
rientrare i soli corsi di
aggiornamento e formazione erogati nel corso del rapporto di lavoro,
funzionali al reinserimento lavorativo e alla salvaguardia dei livelli
occupazionali. In tal senso, infatti, è corretto pensare che la formazione e/o
riqualificazione prevista dalla L. n. 92/2012 risulti completata dai corsi di
formazione finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o alla
introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi, previsti dall’articolo 37 comma 4, lett. b) e c) del
D.Lgs. 81/2008, o dai corsi di aggiornamento quinquennali previsti dal citato
accordo del 21 dicembre 2011, a cui rinvia l’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n.
81/2008”.
Pertanto – conclude l’interpello
– “si ritiene che possano essere effettuati nell’ambito della formazione di cui
all’art. 4, comma 40, L. n. 92/2012 sia i corsi di formazione finalizzati al
trasferimento o cambiamento di mansioni o alla introduzione di nuove
attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi,
previsti dall’articolo 37 comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 81/2008, sia i
corsi di aggiornamento quinquennali previsti dall’accordo del 21 dicembre 2011
ma non i corsi relativi alla formazione di cui all’articolo 37 comma 4, lett.
a)”.
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