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"Interpello sulle visite mediche per stagisti e tirocinanti minorenni"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
03/06/2013 - PuntoSicuro si è soffermata più volte sugli obblighi di sicurezza per praticanti,
stagisti e tirocinanti e sulla loro eventuale equiparazione ai lavoratori. E spesso gli articoli su questo tema - anche in relazione ai chiarimenti del Ministero del Lavoro – hanno stimolato molti nostri lettori a lasciare interessanti commenti e raccontare personali esperienze.
Sul tema è intervenuta anche la Commissione Interpelli che si è espressa con il parere fornito il 2 maggio 2013 nell’
Interpello n. 1/2013 avente per oggetto “
Art.
12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni — risposta
al quesito relativo alla visita medica preventiva nei confronti di
studenti minorenni partecipanti a stage formativi”.
La Commissione in particolare con
questo parere formula un'unica risposta a
tre
diverse istanze di interpello:
- la Federazione
Italiana delle Banche di Credito Cooperativo (FEDERCASSE) ha avanzato
istanza di interpello in merito alla "
corretta
interpretazione della norma di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, con
particolare riferimento all'obbligo di effettuare la visita medica preventiva
nei confronti dei soggetti minori di età, i quali, in veste di partecipanti ai
corsi di istruzione/formazione scolastica (stage), siano coinvolti in momenti
di alternanza scuola lavoro ovvero effettuino un periodo di tirocinio formativo
e di orientamento presso le banche". In particolare si chiede "
se una banca che impegni in stage o tirocini
formativi, i soggetti minori di età sia tenuta a sottoporre tali soggetti a
visita medica preventiva ai sensi dell'ari 41 del D.Lgs. n. 81/2008";
- il Consiglio
Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di
interpello per sapere "
se agli allievi che seguono corsi di
formazione professionale nei quali si fa uso di laboratori, attrezzature di
lavoro in genere, agenti chimici e fisici, ivi comprese le apparecchiature
fornite di videoterminali - dato che ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. a),
del D.Igs. 09/04/2008 n. 81, limitatamente ai periodi in cui gli allievi sono
effettivamente applicati alla strumentazione o ai laboratori in questione, sono
equiparati ai lavoratori - sia applicabile la normativa sul lavoro minorile (L.
977/67) in particolar modo l'art. 8”;
- sempre il Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha chiesto di conoscere il parere della Commissione
in merito ad un secondo quesito: "
se,
anche alla luce del D.Lgs. n. 81/2008, lo stagista minorenne deve essere
sottoposto a visita medica preventiva, premesso che: ai sensi e per gli effetti
della L. n. 977/1967 (come modificata dai D.Lgs. n. 345/1999 e n. 262/2000), lo
studente minorenne di un istituto scolastico in nessun caso acquista la
qualifica giuridica di ‘lavoratore minore’, tant'è che nel campo di
applicazione di tale normativa rientrano esclusivamente ‘i minori di diciotto
anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato
dalle norme vigenti’; contemplandosi, quindi, tutti i rapporti di lavoro, anche
di natura autonoma, inclusi quelli speciali dell'apprendistato, il lavoro a
domicilio, etc., ma non i rapporti didattici che coinvolgono gli studenti
quand'anche partecipanti a stage formativi presso imprese terze rispetto
all'Istituto scolastico".
A questo proposito la Commissione
Interpelli sottolinea che “lo
stage,
o tirocinio formativo e di orientamento, rappresenta una forma d'inserimento
temporaneo all'interno dell'azienda,
non
costituente rapporto di lavoro, finalizzato a consentire ai soggetti
coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto il mondo del lavoro,
attraverso una formazione e un addestramento pratico direttamente in azienda. Il
rapporto, regolato da un'apposita convenzione, coinvolge tre soggetti:
- soggetto promotore che procede
all'attivazione dello stage;
- tirocinante che, di fatto, è il
soggetto beneficiario dell' esperienza
di stage;
- azienda ospitante”.
La
legge 977/67 si applica invece “ai minori di 18 anni che
hanno un contratto o un rapporto di lavoro,
anche speciale (come ad esempio, l'apprendistato e il lavoro a domicilio)”. E
ai sensi dell'art 8 della L. 977/67 – citato nelle istanze d’interpello – “gli
adolescenti possono essere ammessi al lavoro a condizione che venga
riconosciuta, mediante una visita
medica preassuntiva, l'idoneità degli stessi all'attività lavorativa cui
saranno adibiti. Tale idoneità deve essere accertata, in seguito, con visite
periodiche da effettuare almeno una volta l'anno. I minori che sono inidonei a
un determinato lavoro non possono esser ulteriormente adibiti allo stesso”.
Fatte queste premesse la
Commissione fornisce le seguenti
indicazioni.
Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs.
n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, “i soggetti beneficiari
delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, nonché gli allievi
degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di
lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui
l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in
questione
sono equiparati ai lavoratori
ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008”.
L'equiparazione fatta dall'art. 2
del D.Lgs. n. 81/2008, tra i soggetti anzidetti e i lavoratori che,
indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolgono un'attività lavorativa, ha
valenza solo ed unicamente per le misure di salute e sicurezza previste
dal D.Lgs. n. 81/2008, misure che devono pertanto essere attuate anche nei
confronti di coloro che sono equiparati ai lavoratori.
Al riguardo si osserva che, a
norma dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008,
l'obbligo
di attivazione della sorveglianza sanitaria sussiste, nei casi previsti dalla
normativa vigente, anche nei riguardi dei soggetti equiparati ai lavoratori
quali i tirocinanti, di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196,
gli allievi degli istituti di istruzione
ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali
si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali
limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla
strumentazioni o ai laboratori in questione”.
Da quanto richiamato si evince, in
conclusione, che “
l'obbligatorietà della
visita di cui all'art. 8 della legge 977/1967 vige solo nei casi in cui vi sia
un rapporto di lavoro, anche speciale, circostanza che non sussiste per
‘l'adolescente stagista’ e ‘lo studente minorenne’ che dovranno pertanto essere
sottoposti a sorveglianza sanitaria solo nei casi
previsti dalla normativa vigente”.
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