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"Decreto 81: il Governo esamina nuove modifich"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

18/06/2013 - Il Consiglio dei ministri ha approvato il 15 giugno 2013 un nuovo decreto legge con misure urgenti in materia di crescita denominato “ Decreto Fare” o, più comunemente “ Decreto del fare”.
Il decreto contiene un corposo pacchetto di ottanta articoli che spaziano su diversi temi. Si parla di Equitalia, di agevolazioni per il credito delle PMI, di assunzioni nell'università, di liberalizzazione del wi-fi, di fondi per l’ edilizia scolastica, di opere infrastrutturali, di giustizia civile, di appalti, ... Nel decreto - almeno a quanto riportato nell’unico documento ufficiale ad oggi: il comunicato stampa del Consiglio dei ministri - sono inoltre presenti alcune misure di semplificazione per le imprese.
Ad esempio per il mondo edile sono presenti misure di:
- semplificazione e incentivazione del recupero e delle ristrutturazioni degli edifici nelle città;
- diminuzione delle “lungaggini burocratiche”. Il comunicato stampa indica che “l’interessato che abbia bisogno della segnalazione di Inizio Attività può richiedere allo Sportello Unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari all’intervento edilizio”;
- il certificato di agibilità “può essere richiesto anche per singoli edifici, singole porzioni della costruzione o singole unità immobiliari purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria”.
Inoltre per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Documento Unico di Regolarità contributiva si potrà acquisire in via informatica e avrà validità di 180 giorni.
Il comunicato stampa sottolinea che il “decreto del fare” - unitamente al disegno di legge in materia di semplificazioni che verrà discusso nei prossimi giorni dal Consiglio dei ministri – ha come base le 6 Raccomandazioni rivolte all’Italia dalla Commissione europea nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme economiche per la competitività.
 
Fin qui quanto si può ricavare dai documenti ufficiali.
 
Il problema è che il decreto legge – almeno secondo indiscrezioni e secondo una bozza del decreto non definitiva e non ufficiale presente in rete - ha probabilmente anche altro in materia di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Misure che qualcuno, ad esempio le parti sociali che hanno collaborato in questi mesi con il Governo sul tema delle semplificazioni, poteva aspettarsi di trovare nel futuro disegno di legge relativo alle semplificazioni. E che invece potrebbe essere nero su bianco in un provvedimento, il decreto legge, che una volta emanato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, diventa subito esecutivo subito, sottratto alle possibile modifiche dovute all’esame delle Camere.
 
Continuando a usare il condizionale - perché ad oggi (17 giugno) di ufficiale c’è solo uno scarno comunicato - cosa potrebbe contenere il decreto legge?
 
Intanto alcune novità potrebbero riguardare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ( DUVRI).
In alcuni settori di attività a basso rischio infortunistico – stabiliti da un eventuale futuro decreto del Ministro del lavoro sentita la Commissione consultiva e con l'intesa della Conferenza Stato-Regioni – per la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori non sarebbe più necessario il DUVRI ma sarebbe sufficiente l’ individuazione di un incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento (le parti in corsivo sono relative al testo della bozza del decreto).
Inoltre niente DUVRI per lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.
 
Altra modifica riguarda l’eventuale possibilità per alcuni cantieri di elaborazione di modelli semplificati di documenti, come il piano operativo di sicurezza, il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell'opera.
Infatti, secondo la bozza, tra le misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.
 
Potrebbero essere presenti anche modifiche in merito alla formazione alla sicurezza.
In relazione alla possibilità che i contenuti dei corsi formativi si possano sovrapporre, il decreto introduce la possibilità di riconoscere crediti formativi.
Ad esempio dopo il comma 5 dell’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 si aggiungerebbe il comma 5bis: “ in tutti casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati”. Un comma similare si potrebbe aggiungere all’articolo 37 in merito alla formazione di dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
 
La bozza riporta anche un ampliamento delle attività a cui potrebbero non applicarsi più le disposizioni del Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del Titolo IV: modificando il comma 2 dell’art. 88 del D.Lgs. 81/2008 le disposizioni non si applicano ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi.
 
Infine un inaspettato ritorno.
All’articolo 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) del Testo Unico verrebbe aggiunto un comma 6-ter dove si indica che l’eventuale futuro decreto di indicazione dei settori di attività a basso rischio infortunistico avrebbe in allegato un “ modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo”. Un modello ulteriormente semplificato rispetto alle procedure standardizzate? Una nuova forma di autocertificazione?
 
Questo un esempio delle varie modifiche che il decreto legge potrebbe contenere.
PuntoSicuro non ama normalmente discutere sulle ipotesi e soffermarsi su documenti non definitivi, tuttavia di fronte ad un decreto legge che si motiva con l’urgenza straordinaria e che entra in vigore il giorno stesso o il giorno successivo alla pubblicazione - al di là della necessaria conversione in legge entro 60 giorni – anche le ipotesi hanno il loro peso.
Almeno permettono ai lettori, ai lavoratori e alle imprese di comprendere quale potrebbe essere lo scenario a breve o il possibile scenario futuro con il quale confrontarsi.
 
 
NB: Alcune delle indicazioni normative presentate sono relative ad un testo in bozza e non definitivo del decreto legge. Indicazioni che PuntoSicuro aggiornerà al più presto in presenta del testo ufficiale definitivo.
 
 

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