News
"Decreto 81: il Governo esamina nuove modifich"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
18/06/2013 - Il Consiglio dei ministri ha approvato il 15 giugno 2013 un
nuovo decreto legge con misure urgenti
in materia di crescita denominato “
Decreto
Fare” o, più comunemente “
Decreto
del fare”.
Il
decreto contiene un corposo pacchetto di ottanta articoli che spaziano su
diversi temi. Si parla di Equitalia, di agevolazioni per il credito delle PMI,
di assunzioni nell'università, di liberalizzazione del wi-fi, di fondi per l’ edilizia
scolastica, di opere infrastrutturali, di giustizia civile, di appalti, ...
Nel decreto - almeno a quanto riportato nell’unico documento ufficiale ad oggi:
il comunicato stampa del Consiglio dei ministri - sono inoltre
presenti alcune misure di semplificazione per le imprese.
Ad
esempio per il
mondo edile sono
presenti misure di:
-
semplificazione e incentivazione del recupero e delle ristrutturazioni degli
edifici nelle città;
-
diminuzione delle “lungaggini burocratiche”. Il comunicato stampa indica che
“l’interessato che abbia bisogno della
segnalazione
di
Inizio Attività può
richiedere allo Sportello Unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli
atti di assenso necessari all’intervento edilizio”;
-
il
certificato di agibilità “può
essere richiesto anche per singoli edifici, singole porzioni della costruzione
o singole unità immobiliari purché funzionalmente autonomi, qualora siano state
realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria”.
Inoltre
per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Documento Unico di
Regolarità contributiva si potrà acquisire in via informatica e avrà
validità di 180 giorni.
Il
comunicato stampa sottolinea che il “decreto del fare” - unitamente al
disegno di legge in materia di
semplificazioni che verrà discusso nei prossimi giorni dal Consiglio dei
ministri – ha come base le 6 Raccomandazioni rivolte all’Italia dalla Commissione
europea nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme economiche
per la competitività.
Fin
qui quanto si può ricavare dai documenti ufficiali.
Il
problema è che il decreto legge – almeno secondo indiscrezioni e secondo una
bozza del decreto non definitiva e non ufficiale presente in rete - ha
probabilmente anche altro in materia di tutela di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro. Misure che qualcuno, ad esempio le parti sociali che hanno
collaborato in questi mesi con il Governo sul tema delle semplificazioni,
poteva aspettarsi di trovare nel futuro disegno di legge relativo alle
semplificazioni. E che invece potrebbe essere nero su bianco in un
provvedimento, il decreto legge, che una volta emanato e pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, diventa subito esecutivo subito, sottratto alle possibile modifiche dovute
all’esame delle Camere.
Continuando
a usare il condizionale - perché ad oggi (17 giugno) di ufficiale c’è solo uno
scarno comunicato -
cosa potrebbe
contenere il decreto legge?
Intanto
alcune novità potrebbero riguardare il Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (
DUVRI).
In
alcuni settori di
attività a basso
rischio infortunistico – stabiliti da un eventuale futuro decreto del
Ministro del lavoro sentita la Commissione consultiva e con l'intesa della
Conferenza Stato-Regioni – per la cooperazione e il coordinamento tra
committente, appaltatori e subappaltatori non sarebbe più necessario il DUVRI
ma sarebbe sufficiente l’
individuazione
di un incaricato,
in possesso di
formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto,
nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di
lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento (le parti in
corsivo sono relative al testo della bozza del decreto).
Inoltre
niente DUVRI per lavori o servizi
la cui
durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino
rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere
esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.
Altra
modifica riguarda l’eventuale possibilità per alcuni cantieri di elaborazione
di
modelli semplificati di documenti,
come il piano operativo di sicurezza,
il piano
di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell'opera.
Infatti,
secondo la bozza, tra le
misure di
semplificazione nei cantieri temporanei e mobili con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la
redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1,
lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100,
comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera
b), fermi restando i relativi obblighi.
Potrebbero
essere presenti anche modifiche in merito alla
formazione alla sicurezza.
In
relazione alla possibilità che i contenuti dei corsi formativi si possano
sovrapporre, il decreto introduce la possibilità di riconoscere crediti
formativi.
Ad
esempio dopo il comma 5 dell’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 si aggiungerebbe il
comma 5bis: “
in tutti casi di formazione
e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti
dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti
per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, è
riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e
dell’aggiornamento corrispondenti erogati”. Un comma similare si potrebbe
aggiungere all’articolo 37 in merito alla formazione
di dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza.
La
bozza riporta anche un ampliamento delle attività a cui potrebbero non
applicarsi più le disposizioni del Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili) del Titolo IV: modificando il comma 2 dell’art.
88 del D.Lgs. 81/2008 le disposizioni non si applicano ai
piccoli lavori
la cui durata
presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione
o manutenzione delle infrastrutture per servizi.
Infine
un inaspettato ritorno.
All’articolo
29 (Modalità di effettuazione della
valutazione
dei rischi) del Testo Unico verrebbe aggiunto un comma 6-ter dove si indica
che l’eventuale futuro decreto di indicazione dei settori di attività a basso
rischio infortunistico avrebbe in allegato un “
modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di
lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio
infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi
di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di
utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo”.
Un modello ulteriormente semplificato rispetto alle procedure
standardizzate? Una nuova forma di autocertificazione?
Questo
un esempio delle varie modifiche che il decreto legge potrebbe contenere.
PuntoSicuro
non ama normalmente discutere sulle ipotesi e soffermarsi su documenti non
definitivi, tuttavia di fronte ad un decreto legge che si motiva con l’urgenza
straordinaria e che entra in vigore il giorno stesso o il giorno successivo
alla pubblicazione - al di là della necessaria conversione in legge entro 60
giorni – anche le ipotesi hanno il loro peso.
Almeno
permettono ai lettori, ai lavoratori e alle imprese di comprendere quale
potrebbe essere lo scenario a breve o il possibile scenario futuro con il quale
confrontarsi.
NB: Alcune delle
indicazioni normative presentate sono relative ad un testo in bozza e non
definitivo del decreto legge. Indicazioni che PuntoSicuro aggiornerà al più
presto in presenta del testo ufficiale definitivo.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1078 volte.
Pubblicità