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"E-Learning: Coordinatori e progetti sperimentali sui rischi specifici"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
19/06/2013 - Si deve al
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in una recente circolare inviata ai propri
consigli provinciali, di fare il punto e dare indicazioni sullo stato dei corsi e
dell’aggiornamento previsto dal D. Lgs. 81/2008 ai Coordinatori della sicurezza
nei cantieri temporanei e mobili in relazione al loro svolgimento in modalità
e-Learning.
Una prima lettura,
superficiale e non completa, ha evidenziato e fatto interpretare come il CNI
abbia espresso una sorta di “condanna” verso l’e-Learning e su tale metodologia
didattica quale sistema formativo.
Non è così. Il CNI precisa
infatti che “
si è convinti, difatti, che
– pur con le necessarie cautele e regole tecniche – la formazione a distanza sia destinata a
diventare la modalità ordinaria per i corsi di aggiornamento, a prescindere dal
settore di riferimento (RSPP piuttosto che Coordinatore per la sicurezza)”.
A questo pensiero, però,
fa capire la circolare dell’Ordine, non corrisponde la norma e la legge e
pertanto lo stesso Ordine si è impegnato a porre uno specifico interpello,
circa la possibilità di svolgere online i corsi di aggiornamento, presso la
Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro.
Aspettiamo (non so se con
fiducia o scarsa fiducia) il parere della Commissione consapevoli che se verrà
data una lettura puramente normativa è indubbio che nell’allegato XIV del D.
Lgs. 81/2008 non vi sia alcuna menzione alla formazione in e-Learning.
Se invece prevarrà una
linea interpretativa non si può non vedere come tutti gli aggiornamenti formativi previsti dagli
Accordi Stato Regioni possono essere svolti in modalità e-Learning.
La circolare dell'Ordine
degli Ingegneri ci offre l'occasione, come del resto dice la stessa, di fare il
punto sulla situazione.
I soggetti formatori
Il D.Lgs. 81/2008 non
prevede nessun accordo tra lo Stato e le Regioni che disciplini l'attività
formativa dei Coordinatori e, pertanto, le norme sono quelle previste nell'allegato
XIV e nell'articolo 98 del medesimo decreto.
Condivisibile e corretto
il richiamo agli "enti bilaterali" che non rientrano tra i soggetti
formatori, quindi, non sono autorizzati allo svolgimento dei corsi. Giustamente
agli enti bilaterali, nati sulla base della legge Biagi non sono mai state
affidati compiti formativi in materia di sicurezza sul lavoro.
Solo la confusione dovuta,
da un lato, al non funzionamento degli Organismi Paritetici in tutti i settori
di attività e dal sorgere di enti fasulli e semi-fasulli, ha portato alla
ribalta una questione di cui nessuno sentiva il bisogno. Arzigogolando tra
leggi e norme, contratti di lavoro e rappresentatività, sindacati nazionali e
locali, categorie e rappresentanze ipotetiche del mondo del lavoro (legittime
per legge ma ininfluenti per gli imprenditori ed i lavoratori) l'unica cosa
certa e che molti (troppi) bilaterali fanno solo business. E poi, scusate,
una collaborazione non deve essere fatta tra due soggetti con uno scambio
collaborativo? Scambio di che cosa tra soggetti formatori ed enti bilaterali (boh?).
Trattandosi di corsi
specifici e di rilevanza progettuale e professionale risulta naturale che solo
i soggetti formatori previsti dal decreto possano svolgere le azioni corsuali e
quelle di aggiornamento.
Modalità di svolgimento
Nel D.Lgs. 81/2008
non viene precisata la modalità di
svolgimento dei corsi per Coordinatore. A dire il vero non è mai indicata
la metodologia didattica per nessuna tipologia di corsi. Per cui dire che il
Decreto non la prevede non significa nulla. Infatti le metodologie didattiche
sono sempre state indicate dagli Accordi Stato Regioni e, nel nostro caso, non
essendoci Accordi non vi è nessuna norma. Affermare che nel silenzio della
normativa che tali corsi non possono essere organizzati in modalità FAD o e-Learning
è una opinione: rispettabile come le altre ma pur sempre una opinione!
Richiamare a sostegno di
questa tesi atti e delibere regionali vuol dire cadere in un pozzo senza fondo.
Le Regioni hanno detto di tutto ed il contrario di tutto. La Regione Sardegna,
per citare quella indicata nella circolare del CNI, ricordando che non vi sono
Accordi ritiene che non sia possibile, per i Coordinatori, poter fruire del
e-Learning. Si dimentica che la stessa regione Sardegna ha autorizzato
l'e-Learning per i corsi sui rischi specifici dei lavoratori(!) anche in
presenza di un Accordo che non li prevede (se non come sperimentazione).
Senza voler impartire a
nessuno lezioni di diritto si ricorda sommessamente che esiste una materia
definita diritto comparato unita al giuridichese "combinato
disposto". In questo senso il legislatore è stato sempre chiaro in tutti
gli Accordi indicando la possibilità di svolgere tutti gli aggiornamenti in modalità
e-Learning. Il tutto con una logica semplice e concreta: dato che la formazione
obbligatoria deve, di norma, essere sempre svolta in aula ed in presenza, con
verifica finale, è corretto che l'aggiornamento dei soggetti (che hanno svolto
tale formazione, nel caso dei Coordinatori 120 ore) possa essere svolto in
modalità online.
Più serio sarebbe dire (e
fare) che non si dovrebbero svolgere corsi di aggiornamento di 40 ore assieme a
cadenza quinquennale, per i Coordinatori, ma suddivisi in corsi di 8 ore annue.
In questo modo faremmo un vero e proprio aggiornamento nella logica della
formazione continua.
E quale strumento migliore
per l'aggiornamento, periodico ed annuale, se non l'utilizzo dell'online per
tempestività e facilità. Se il processo di innovazione tecnologica o la ricerca
fosse affidata alla normativa staremmo fermi ed immobili nello sviluppo e nella
crescita.
Corretto e condivisibile,
invece, il giusto richiamo del CNI alla prudenza nella scelta dei soggetti che
offrono corsi e formazione online soprattutto sui programmi e sulle garanzie.
Il mercato italiano, a questo proposito, presenta - non lacune - veri e propri
imbrogli. Da società, o associazioni che camuffano aziende, che vendono online
scadenti monologhi o letture di articoli che con un questionario di semplici
domande si auto dichiarano assolte ed in regola con le norma dell'e-Learning
previsto negli Accordi. Corsi che non hanno nessuna interazione tra l'utente ed
il soggetto organizzatore. E-tutor confusi con l’assistenza tecnica sull'uso del
PC e non formatori esperti e qualificati in materia di sicurezza e salute sul
lavoro.
I partecipanti ai corsi
Proporre un corso per
Coordinatore di 120 ore in modalità e-Learning non è seriamente né pensabile né
fattibile. L’allegato XIV nell’indicare per ogni corso il numero massimo di 60
partecipanti per la parte teorica e a 30 per la parte pratica ne esclude
questa possibilità.
L’online si rivolge a
tutti e, ancora, non è stato applicato uno degli strumenti fondamentali
dell’e-Learning che prevede la possibilità della creazione delle classi
virtuali, ovvero corsi destinati ad un numero specifico di partecipanti.
Una sperimentazione
potrebbe essere attuata in questa direzione e non rappresenta nessun scandalo o
lesa maestà prevedere che la parte teorica normativa e giuridica, per 28 ore,
sia svolta in e-Learning. Del resto l’Accordo del 21 dicembre 2011 prevede per
i Dirigenti una formazione di 16 ore online e per i
Datori di lavoro la formazione online può raggiungere le 24 ore.
Non si possono, sempre,
usare due pesi e due misure nell’uso dell’e-Learning. Servono regole di base
serie per tutti: se un modulo giuridico può essere svolto online deve essere
consentito a tutti. Non ha senso che tale norma valga per un soggetto e non sia
valida per un altro: sulla base di quali dati scientifici e culturali!
Una proposta per le Regioni
Risulta estremamente
difficile pensare ad un e-Learning con 20 regolamenti differenti da Regione a
Regione, anche se dai primi segnali ci stiamo incamminando su questa strada, in
quanto le Regioni stanno già deliberando singoli atti in materia (
ndr: si veda alla fine dell’articolo lo
stato attuale delle delibere regionali predisposte o in fase di predisposizione
per la regolamentazione dei progetti sperimentali in e-learning sulla
formazione sui rischi specifici dei lavoratori
[1]).
Partendo dall’allegato I dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre
2011 che traccia, almeno, una serie di punti fermi sulla
formazione in e-Learning alle singole regioni viene data facoltà di individuare
progetti formativi sperimentali per la
formazione specifica [2] dei lavoratori e dei
preposti da sviluppare online.
Però come si possono dare
regole in ambito regionale a valere per la formazione online? Significa che ne
sono coinvolti i soggetti formatori residenti nell’ambito territoriale
regionale e coloro che fruiscono dell’online possono essere solo i cittadini
della regione? E, dato che, l’online non ha confini cosa succede se un
cittadino del Veneto frequenta un corso erogato da un ente lombardo? Chi
vigilerà sul fatto che ha varcato i confini? Al di là della facile ironia è di
difficile comprensione un e-learning regionalizzato. Mentre l’online si apre al
mondo qualcuno pensa di poterlo regolamentare nei minuscoli confini delle
piccole regioni italiane.
Aver introdotto la
possibilità di sperimentare modalità di utilizzo dell’e-Learning è una cosa
estremamente positiva. Quello che non convince sono i confini regionali.
Ripetiamo se un soggetto formatore è autorizzato a sperimentare un nuovo
modello corsuale questa sperimentazione vale anche nelle altre regioni?
Le Regioni dovrebbero con
gli strumenti esistenti (coordinamento tecnico delle Regioni) promuovere e
sviluppare la sperimentazione con seri controlli che non possono essere
affidati a pur seri e volenterosi funzionari delle ASL. Servono capacità
tecniche e professionali, conoscitive ed informatiche per controllare gli enti
ed i prodotti erogati nella formazione e-Learning.
Altro capitolo
interessante da studiare e sviluppare, al di là delle prime indicazioni,
riguarda il sistema della “videoconferenza” con le sue potenzialità che
potrebbero utilmente accorciare le distanze tra aula ed e-Learning.
Per cui non è sufficiente,
come giustamente suggerisce l’Ordine degli Ingegneri, che siano solo gli
allievi a prestare attenzione a non farsi ingannare nella ricerca dei corsi online.
Spetta agli organi istituzionali scendere in campo, assumersi le proprie
responsabilità, con serietà e tempestività. Tutti sanno, si conoscono i nomi,
di enti ed aziende, che utilizzando improprie ed inventate collaborazioni ed
autorizzazioni con enti bilaterali vendono i corsi online. Hic rhodus hic
salta!
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