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"Un modello per valutare il rischio da esposizione ad agenti cancerogeni"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
24/06/2013 - Le “ Linee Guida per la Valutazione del Rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad agenti cancerogeni e mutageni”,
documento elaborato dal Centro Interagenziale “Igiene e Sicurezza del
Lavoro” di ISPRA, offrono preziose informazioni per la tutela della
salute e sicurezza degli operatori impegnati in attività di laboratorio.
In particolare sono presentati alcuni
modelli matematici per calcolare il livello di esposizione in relazione agli agenti chimici pericolosi e agli agenti cancerogeni e mutageni.
Tuttavia - come indicano gli autori – “la scienza quantistica ci
sembra la più avanzata matematicamente e la più arretrata umanamente
apparendo sempre più incapace di considerare ciò che non è
quantificabile, cioè le passioni e i bisogni umani. Perché non bisogna
mai dimenticare che la chiave ultima per un luogo di lavoro più sicuro
dipende dall’atteggiamento e dal comportamento individuale del
lavoratore”.
Le linee guida sottolineano che ai fini della protezione da agenti
cancerogeni e mutageni (Titolo IX – Sostanze Pericolose, D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.), “il datore di lavoro che utilizza agenti cancerogeni/mutageni,
quali definiti dall’art. 234, è tenuto, ai sensi del successivo art.
235, ad evitare o ridurre l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o
mutageno sul luogo di lavoro, mediante le seguenti misure, indicate in
ordine prioritario e tutte strettamente correlate alla loro effettiva
fattibilità tecnica:
- sostituzione dell’agente con altro agente che, nelle condizioni
in cui viene utilizzato, non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la
salute e la sicurezza dei lavoratori;
- impiego di un agente in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile;
- riduzione dei livelli di esposizione dei lavoratori al più basso valore tecnicamente possibile”.
E in ogni caso l’esposizione non deve “superare il valore limite dell’agente stabilito nell’Allegato XLIII” del D.Lgs. 81/2008.
Gli obblighi
indicati non possono prescindere da una corretta
valutazione del rischio laddove “è necessaria la individuazione
delle condizioni in cui gli agenti sono utilizzati o la valutazione dell’entità
del rischio cui il lavoratore è potenzialmente esposto nell’esercizio delle
proprie specifiche attività”.
La
metodologia di valutazione proposta, in
relazione agli agenti cancerogeni e mutageni, parte dalla considerazione che
“nel caso dei laboratori, va tenuta in debita considerazione la particolarità
di tali ambienti lavorativi caratterizzati dall’utilizzo generalmente
occasionale, in piccole quantità e per breve tempo, di un numero esiguo di
composti e preparati cancerogeni/mutageni. In tali luoghi, più che con
riscontri derivanti da misurazioni ambientali, risulta più idoneo una
metodologia teorico-pratica (algoritmo) che consenta di ottenere, in modo
semplificato, una puntuale valutazione dell’esposizione”.
E infatti la
metodologia sviluppata “è in grado di determinare il livello di rischio
espositivo dovuto ad un singolo agente e/o a più agenti”.
La valutazione del
rischio
deve essere svolta “per singolo lavoratore, tranne che, sia possibile, per
ragioni di semplicità applicativa, raggruppare i lavoratori in gruppi di lavoro
omogeneo in ragione delle attività e mansioni svolte”. E la procedura si basa
“sull’analisi ponderata (scelta pesata) di alcuni parametri ritenuti validi
indicatori dell’esposizione (stato chimico-fisico del composto o miscela
utilizzata, presenza di dispositivi di protezione collettiva, quantità
utilizzata, temperatura di utilizzo, frequenza di utilizzo e tempo di
manipolazione)”.
In particolare i
vari dati relativi agli agenti cancerogeni/mutageni, alle mansioni e alle
attività, e dispositivi di protezione collettiva, “vengono raccolti
sinteticamente in una
scheda di
rilevazione compilata e firmata dal singolo operatore, e dal responsabile del
gruppo di lavoro del laboratorio di cui l’operatore fa parte”.
Una scheda
riportata nel documento di ISPRA e contenente almeno i seguenti campi
compilati:
- “cognome e nome
dell’operatore di laboratorio oppure gruppo omogeneo di appartenenza;
- ufficio/area/unità
operativa di appartenenza;
- nome Agente
cancerogeno/mutageno;
- Frasi di Rischio
dell’Agente cancerogeno/mutageno;
- laboratorio/area
in cui viene manipolato l’agente cancerogeno/mutageno;
- descrizione
dell’attività (riferimento al metodo di prova/analisi);
- frequenza di
utilizzo (giorni/anno);
- frazione
giornaliera (tempo manipolazione min./giorno);
- firme
dell’operatore e del responsabile del gruppo di lavoro o del laboratorio;
- data di
compilazione della scheda”.
Per determinare i
rischi relativi all’esposizione ad agenti cancerogeni
e mutageni,
si dovranno prendere in considerazione tutti gli elementi caratterizzanti
l’esposizione secondo il seguente
algoritmo
(Lcanc è il livello d'esposizione del singolo lavoratore agli
n agenti cancerogeni/mutageni):
Rimandiamo il
lettore al documento dell’ISPRA per conoscere tutti i fattori di rischio e i
valori riportati nell’
algoritmo di
calcolo dell’indice di rischio o livello di esposizione. Fattori di rischio
“assegnati secondo criteri soggettivi dei valori scalari proporzionali al grado
di pericolosità”. La pubblicazione riporta varie
tabelle che esplicitano i valori che possono assumere le variabili
che costituiscono l’algoritmo.
Sempre in relazione
alle tabelle presenti “se in base ai parametri utilizzati nella presente
analisi si verifica per un lavoratore che il livello d’esposizione complessivo
Lcanc (dovuto a tutte le sostanze cancerogene e mutagene utilizzate
dal lavoratore stesso) è inferiore ad 1 si può affermare che gli interventi di
prevenzione e protezione in atto di cui all’art. 237 del D.Lgs. 81/2008, sono
sufficienti a contenere gli elementi di rischio, quindi la situazione è sotto
controllo e si può affermare che non si evidenziano rischi per la salute”.
In questo caso il
lavoratore sarà classificato “
non
esposto” o in via precauzionale “
potenzialmente
esposto” per cause accidentali “e non si applicherà pertanto quanto
indicato nel D.Lgs. 81/2008, agli artt. 242 - Sorveglianza sanitaria e 243 -
Iscrizione nel registro degli esposti”.
Se invece “in base
ai parametri utilizzati nella presente analisi si verifica per un lavoratore
che il
livello d’esposizione complessivo
Lcanc (dovuto a tutte le sostanze
pericolose utilizzate dal lavoratore stesso) è superiore ad 1 si può
classificare tale operatore ‘esposto’ e di conseguenza varranno gli obblighi di
cui agli artt. 237, 242 e 243 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.”.
Per concludere
questa breve presentazione del modello di valutazione del rischio da
esposizione ad agenti cancerogeni
e mutageni,
ricordiamo che un capitolo della pubblicazione è dedicato alla
verifica della significatività dei metodi
e alle definizione e analisi dei
fattori
di incertezza.
Infatti esistono
tre generiche
fonti di incertezza
nelle analisi dei rischi proposti:
- l’
incertezza dovuta al modello: “legata
alla debolezza, alle semplificazioni e alle forzature intrinseche e rappresenta
una misura del grado con cui il modello fallisce nella rappresentazione esatta
della realtà”;
- l’
incertezza dovuta ai dati: “è dovuta
alla incompletezza dei dati disponibili, ad errori nella compilazione, o a
lacune di conoscenze degli operatori”;
- l’
incertezza dovuta alla qualità generale
dell’analisi: “coinvolge due aspetti dell’analisi che sono la completezza e
l’esaustività con la quale vengono considerate tutte le possibili cause e
pericoli”. Intanto “non è possibile per colui che effettua la ‘valutazione’,
considerare tutti i possibili eventi. Inoltre, dal notevole numero di eventi
che si riescono comunque ad identificare, l’analista è chiamato a individuarne
un set rappresentativo per la prosecuzione della valutazione che è impossibile
e troppo onerosa da effettuare sull’intero set di ‘scenari’ possibili”.
“ Linee Guida
per la Valutazione del Rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad
agenti cancerogeni e mutageni”, versione 2011, documento elaborato dal Centro
Interagenziale “Igiene e Sicurezza del Lavoro” di ISPRA, con la collaborazione
dell’Università Politecnica delle Marche, la Environment Agency (England), la
Scottish Environmental Protection Agency (SEPA), le Arpa Basilicata, Emilia
Romagna, Liguria, Piemonte, Campania, Marche e Sicilia (formato compresso ZIP, 3.9 MB).
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