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"Sicurezza a Scuola : l’equiparazione di alunni e studenti ai lavoratori"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
02/07/2013 - La Scuola è un ambiente di lavoro molto peculiare, nel quale convivono
lavoratori e, soprattutto, studenti - equiparati e non ai lavoratori - ai quali
vanno aggiunti, occasionalmente, anche i loro familiari.
Il personale
insegnante e amministrativo tecnico ausiliario (A.T.A.) rientra a pieno titolo
nella definizione di lavoratore, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale.
La
posizione degli alunni è tuttavia più
complessa.
L’art. 2 del T.U.
81/2008 prevede che l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il
partecipante ai corsi di formazione
professionale
nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente
applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione sia
equiparato al lavoratore, aggiungendo,
rispetto al previgente art. 2 del D.Lgs. 626/1994, le apparecchiature fornite
di videoterminali, già inserite dal D.M. 29.09.1998 n. 382.
L’equiparazione, ai
fini della protezione antinfortunistica, in realtà era stata già introdotta nel
nostro ordinamento dall’art. 3 del D.P.R. 547/1955.
Il
decreto ministeriale 29 settembre 1998, n.
382, «Norme per l’individuazione delle particolari esigenze degli istituti
di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado» - chiamato dall'art. 1, co.
2 ad adeguare le norme del D.Lgs. 626/1994 alle specifiche esigenze scolastiche
- aggiungeva, in maniera alquanto infelice, che l’equiparazione avveniva solo
nelle scuole in cui "
i programmi e
le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di
laboratori" di tal fatta. Il decreto tendeva quindi ad escludere dalla
tutela gli allievi in cui l'attività di laboratorio, pur non espressamente
prevista nei programmi di insegnamento sia poi comunque di fatto, anche
occasionalmente, effettuata. Tale interpretazione non può essere avallata in quanto si pone in contrasto sia con la
norma generale che con i più elementari principi del diritto della sicurezza
del lavoro e, in particolare, con quello di effettività, secondo il quale hanno
decisiva rilevanza, ai fini dell'insorgenza del dovere di sicurezza, le
situazioni di fatto rispetto a qualsivoglia limitazione formalistica.
Non sono invece da
equiparare ai lavoratori gli allievi durante le attività svolte in
palestra
e gli alunni della scuola dell’obbligo occupati in attività creative
all’interno di apposite aule attrezzate a questo scopo.
Ciononostante è
doveroso effettuare la valutazione dei
rischi
riferiti anche alle palestre e alle attività che vi si svolgono e definire i
conseguenti interventi sia sul piano tecnico organizzativo che su quello
formativo-educativo.
Ad oggi siamo
ancora
in attesa del nuovo decreto
ministeriale, previsto dall’art. 3 comma 2 del T.U. 81/2008, in attesa del
quale si fa riferimento al D.M. 382/1998.
La norma in esame
non deve indurre a ritenere erroneamente che il datore di lavoro possa
disinteressarsi della sicurezza degli altri allievi, quelli cioè che non
operano in laboratori o degli altri soggetti che frequentano la scuola anche
occasionalmente, quali i familiari, non legati da alcun rapporto giuridico con
l’amministrazione.
L’
art. 2050 cod. civ. prevede infatti che
chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa ne
sarà responsabile se non proverà di aver adottato tutte le misure idonee ad
evitare il danno. La Giurisprudenza ha avuto occasione di precisare che, fra le
attività pericolose, rientrano tutte quelle cui si applica la disciplina per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ciò rende i terzi indirettamente
beneficiari dell’intero apparato prevenzionale: costoro devono quindi essere
adeguatamente informati sui rischi esistenti, in presenza di rischi specifici
devono utilizzare i dispositivi personali di protezione, ove necessario devono
essere accompagnati dal personale interno e rimanere sotto la sua costante
vigilanza; tutto ciò deve essere previsto nel piano di sicurezza e di tali
soggetti si deve tener conto, in particolare, nella organizzazione e gestione
dei servizi di emergenza.
L’ art. 4 del T.U.
81/2008 stabilisce che, ai fini della
determinazione
del numero di lavoratori dal quale discendono i particolari obblighi
previsti dal Testo Unico sulla sicurezza, non sono conteggiati gli allievi
degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di
lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
attrezzature munite di videoterminali.
Questo significa
che nonostante l’equiparazione ai lavoratori, il numero degli allievi non
entra, ad esempio, nel computo complessivo degli addetti ai fini della
possibilità da parte del datore di lavoro di svolgere direttamente il ruolo degli RSPP o delle modalità
di elezione degli RLS.
Il Dirigente
Scolastico, nella qualità di datore di lavoro, ha degli
obblighi diversi nei confronti degli alunni, a seconda della loro
equiparazione ai lavoratori e della loro età.
In primo luogo il
Dirigente, indipendentemente dall’ordine di scuola, deve curare lo svolgimento
delle prove di evacuazione previste dal D.M. 10/03/1998 che dovranno pertanto
svolgersi anche negli Asili Nido e nelle Scuole dell’Infanzia.
Nelle
Scuole primaria e secondaria di primo grado
gli alunni sono equiparati ai lavoratori solo nei laboratori e devono ricevere
le informazioni sulla gestione delle emergenze e sull’utilizzo della struttura.
Nelle
Scuole secondarie di secondo grado gli
alunni sono equiparati ai lavoratori in maniera ancora più completa sia nei
laboratori che nei percorsi di
Alternanza scuola – lavoro, devono ricevere informazioni sulla gestione delle
Emergenze e sull’utilizzo della struttura, nonché sul sistema prevenzionistico
e una formazione specifica sull’utilizzo dei laboratori e nei percorsi di
Alternanza scuola-lavoro, in quanto l’equiparazione estende gli obblighi
derivanti dagli artt. 36 e 37 del T.U. 81/2008.
Il Dirigente
Scolastico deve infine provvedere, sulla base della valutazione dei rischi, a
fornire agli studenti i DPI necessari allo svolgimento delle attività nei
laboratori.
Infine il Dirigenti
deve richiedere e verificare che
l’Azienda ospitante fornisca agli studenti – lavoratori in alternanza
Scuola-Lavoro il dovuto addestramento, la fornitura di DPI, la formazione
sulle procedure di emergenza, la sorveglianza sanitaria, se dovuta, ecc.
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