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"Sicurezza a Scuola : l’equiparazione di alunni e studenti ai lavoratori"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

02/07/2013 - La Scuola è un ambiente di lavoro molto peculiare, nel quale convivono lavoratori e, soprattutto, studenti - equiparati e non ai lavoratori - ai quali vanno aggiunti, occasionalmente, anche i loro familiari.
 
Il personale insegnante e amministrativo tecnico ausiliario (A.T.A.) rientra a pieno titolo nella definizione di lavoratore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
La posizione degli alunni è tuttavia più complessa.
 
L’art. 2 del T.U. 81/2008 prevede che l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione sia equiparato al lavoratore, aggiungendo, rispetto al previgente art. 2 del D.Lgs. 626/1994, le apparecchiature fornite di videoterminali, già inserite dal D.M. 29.09.1998 n. 382.
 
L’equiparazione, ai fini della protezione antinfortunistica, in realtà era stata già introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 3 del D.P.R. 547/1955.
 
Il decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382, «Norme per l’individuazione delle particolari esigenze degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado» - chiamato dall'art. 1, co. 2 ad adeguare le norme del D.Lgs. 626/1994 alle specifiche esigenze scolastiche - aggiungeva, in maniera alquanto infelice, che l’equiparazione avveniva solo nelle scuole in cui " i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori" di tal fatta. Il decreto tendeva quindi ad escludere dalla tutela gli allievi in cui l'attività di laboratorio, pur non espressamente prevista nei programmi di insegnamento sia poi comunque di fatto, anche occasionalmente, effettuata. Tale interpretazione non può essere avallata  in quanto si pone in contrasto sia con la norma generale che con i più elementari principi del diritto della sicurezza del lavoro e, in particolare, con quello di effettività, secondo il quale hanno decisiva rilevanza, ai fini dell'insorgenza del dovere di sicurezza, le situazioni di fatto rispetto a qualsivoglia limitazione formalistica.
 
Non sono invece da equiparare ai lavoratori gli allievi durante le attività svolte in palestra e gli alunni della scuola dell’obbligo occupati in attività creative all’interno di apposite aule attrezzate a questo scopo.
Ciononostante è doveroso effettuare la valutazione dei rischi riferiti anche alle palestre e alle attività che vi si svolgono e definire i conseguenti interventi sia sul piano tecnico organizzativo che su quello formativo-educativo.
 
Ad oggi siamo ancora in attesa del nuovo decreto ministeriale, previsto dall’art. 3 comma 2 del T.U. 81/2008, in attesa del quale si fa riferimento al D.M. 382/1998.
 
La norma in esame non deve indurre a ritenere erroneamente che il datore di lavoro possa disinteressarsi della sicurezza degli altri allievi, quelli cioè che non operano in laboratori o degli altri soggetti che frequentano la scuola anche occasionalmente, quali i familiari, non legati da alcun rapporto giuridico con l’amministrazione.
 
L’ art. 2050 cod. civ. prevede infatti che chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa ne sarà responsabile se non proverà di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. La Giurisprudenza ha avuto occasione di precisare che, fra le attività pericolose, rientrano tutte quelle cui si applica la disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ciò rende i terzi indirettamente beneficiari dell’intero apparato prevenzionale: costoro devono quindi essere adeguatamente informati sui rischi esistenti, in presenza di rischi specifici devono utilizzare i dispositivi personali di protezione, ove necessario devono essere accompagnati dal personale interno e rimanere sotto la sua costante vigilanza; tutto ciò deve essere previsto nel piano di sicurezza e di tali soggetti si deve tener conto, in particolare, nella organizzazione e gestione dei servizi di emergenza.
 
L’ art. 4 del T.U. 81/2008 stabilisce che, ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale discendono i particolari obblighi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza, non sono conteggiati gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali.
Questo significa che nonostante l’equiparazione ai lavoratori, il numero degli allievi non entra, ad esempio, nel computo complessivo degli addetti ai fini della possibilità da parte del datore di lavoro di svolgere direttamente il ruolo degli RSPP o delle modalità di elezione degli RLS.
 
Il Dirigente Scolastico, nella qualità di datore di lavoro, ha degli obblighi diversi nei confronti degli alunni, a seconda della loro equiparazione ai lavoratori e della loro età.
 
In primo luogo il Dirigente, indipendentemente dall’ordine di scuola, deve curare lo svolgimento delle prove di evacuazione previste dal D.M. 10/03/1998 che dovranno pertanto svolgersi anche negli Asili Nido e nelle Scuole dell’Infanzia.
 
Nelle Scuole primaria e secondaria di primo grado gli alunni sono equiparati ai lavoratori solo nei laboratori e devono ricevere le informazioni sulla gestione delle emergenze e sull’utilizzo della struttura.
Nelle Scuole secondarie di secondo grado gli alunni sono equiparati ai lavoratori in maniera ancora più completa sia nei laboratori che nei percorsi di Alternanza scuola – lavoro, devono ricevere informazioni sulla gestione delle Emergenze e sull’utilizzo della struttura, nonché sul sistema prevenzionistico e una formazione specifica sull’utilizzo dei laboratori e nei percorsi di Alternanza scuola-lavoro, in quanto l’equiparazione estende gli obblighi derivanti dagli artt. 36 e 37 del T.U. 81/2008.
Il Dirigente Scolastico deve infine provvedere, sulla base della valutazione dei rischi, a fornire agli studenti i DPI necessari allo svolgimento delle attività nei laboratori.
Infine il Dirigenti deve richiedere e  verificare che l’Azienda ospitante fornisca agli studenti – lavoratori in alternanza Scuola-Lavoro il dovuto addestramento, la fornitura di DPI, la formazione sulle procedure di emergenza, la sorveglianza sanitaria, se dovuta, ecc.
 

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