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"Pianificazione di Emergenza: un vademecum per i comuni"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
08/07/2013 - In materia di
pianificazione di emergenza sono
state introdotte nuove disposizioni correlate alle modifiche apportate
alla Legge 225/92 “Istituzione del servizio nazionale di protezione
civile” attraverso la Legge n. 100 del 12 luglio 2012 e la successiva
pubblicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 9 novembre 2012 (Indirizzi operativi per l'impiego del volontariato
di protezione civile).
A questo proposito la Regione Lombardia in
materia di pianificazione di emergenza nel territorio regionale ha
predisposto, nel mese di marzo 2013, un “vademecum semplificato”
destinato a tutti i comuni per individuare tutti gli adempimenti che
dovranno essere realizzati.
Nel documento “
Recenti novità in materia di protezione civile a carico delle amministrazioni comunali - Vademecum semplificato” si ricorda che la
Pianificazione di Emergenza Comunale (PEC) in materia di Protezione Civile è “
diventata obbligatoria con la legge 12 luglio 2012, n. 100 che modifica in modo significativo la Legge 225/92”.
In particolare la legge prevede che “il piano di emergenza comunale sia:
In particolare la legge prevede che “il piano di emergenza comunale sia:
- approvato da
ciascun comune, con Deliberazione di Consiglio Comunale. A tal proposito si
ricorda che entro il 13 ottobre 2012, il Comune avrebbe dovuto già ottemperare
ai disposti di legge,
- redatto secondo
le indicazioni operative emanate dal Dipartimento di Protezione Civile e dalle
Regioni (DGR 4732/2007),
- conforme al Piano
di Emergenza Provinciale,
- redatto senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
- inviato alla
Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo e alla Provincia
territorialmente competenti,
- verificato e aggiornato periodicamente
trasmettendone copia alla Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del
governo e alla Provincia territorialmente competenti”.
Inoltre la legge 100/2012
“introduce il concetto che i piani e i programmi di gestione, tutela e
risanamento del territorio, tra i quali rientra il Piano di Governo del
Territorio (PGT), debbano essere
coordinati
con i PEC e con i piani regionali di protezione civile. È bene ricordare
che l’Assenza di una adeguata pianificazione
d’emergenza
comunale secondo la vigente disciplina regionale, comporta la non erogabilità
dei finanziamenti regionali delle opere di pronto intervento (art. 3 DGR 9/924
del 1/12/2010).
La Regione
Lombardia invita inoltre ciascun comune a “pubblicizzare il PEC allo scopo di
sensibilizzare la popolazione sui rischi del proprio territorio e per
informarla sul comportamento da tenere nel caso in cui si verificasse
un’emergenza”.
Inoltre la
Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 novembre 2012 “Indirizzi operativi volti ad assicurare
l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di
protezione civile” introduce alcune novità relative all’ impiego dei
volontari
di protezione civile in occasione di “Eventi a rilevante impatto locale”.
Se un Comune ha
eventi di rilevante impatto locale,
“potrà attivare il Piano di Protezione Civile, istituire temporaneamente il
C.O.C. (Centro Operativo Comunale, ndr) e impiegare le Organizzazioni di
Volontari per i compiti previsti dal Piano a supporto della gestione
dell’evento. Gli scenari pianificati all’interno del PEC, costituiscono il
presupposto per poter ipotizzare l’attivazione dei benefici di legge (art. 9 e
10 ex DPR 194/2001), secondo le procedure e disposizioni contenute nella Direttiva”.
Nel Vademecum si
segnala inoltre che la Regione Lombardia, in data 28 dicembre 2012, ha
approvato con il DDS 12631 (BURL n. 2 del 7 gennaio 2013) “la prima
ricognizione sullo stato della PEC vigente
in Regione Lombardia. In data 7 marzo 2013, con DDS 2005/2013 e stato
approvato il primo aggiornamento della situazione, contenente tutte le
segnalazioni pervenute da Comuni e Province nel periodo delle osservazioni”.
Il documento si
conclude con varie
indicazioni:
-
per i Comuni che hanno beneficiato dei
contributi di cui al bando regionale del 2011: con riferimento ai “Comuni
che hanno già presentato il piano nei mesi di novembre e dicembre 2012, o che
hanno avuto la proroga sino a fine gennaio 2013”. E ai Comuni “con termine per
la consegna della documentazione fissato per il 19 marzo 2013, o che hanno
inviato richiesta di proroga entro il 19 febbraio 2013”;
-
per tutti gli altri comuni.
Sono presenti
diverse casistiche per “tutti gli altri comuni” a seconda del caso in cui si
trova il loro PEC:
-
Comuni che non hanno il PEC: “devono
dotarsi il prima possibile di PEC, ai sensi della L.100/2012, sulla base dei
contenuti previsti dalla “Direttiva Regionale per la pianificazione di
emergenza degli enti locali” (DGR 4732/2007) e sulla base della pianificazione
provinciale”. Il Piano dovrà essere approvato con Delibera di Consiglio
Comunale. Copie del PEC, su supporto digitale, e dell’atto di approvazione
dovranno essere trasmesse alla Provincia e alla Prefettura territorialmente
competenti (art. 15 comma 3-ter L.225/92 cosi modificata dalla L.100/2012). I
Comuni dovranno rapportarsi con le rispettive Province per la redazione del
PEC;
-
Comuni che hanno il PEC approvato prima del
12 ottobre 2012 con atto diverso dalla Delibera di Consiglio Comunale (ad
es. Delibera di Giunta Comunale, atto dirigenziale): “dovranno comunicare gli
estremi dell’atto di approvazione a Regione Lombardia, tramite la casella di posta elettronica
certificata: sicurezza@pec.regione.lombardia.it , alla Provincia
ed alla Prefettura territorialmente competenti. Nel caso si verifichi la
necessita di aggiornamento, dovranno effettuarlo al più presto procedendo in
seguito all’approvazione del piano con Delibera di Consiglio Comunale e alla
trasmissione di copie del PEC, su supporto digitale, e dell’ atto di
approvazione, a Regione, Provincia e Prefettura territorialmente competenti. I
Comuni dovranno rapportarsi con le rispettive Province per la redazione del
PEC”;
-
Comuni che hanno il PEC approvato dopo il
12 ottobre 2012 con atto diverso dalla Delibera di Consiglio Comunale (ad
es. Delibera di Giunta Comunale, atto dirigenziale): “dovranno riapprovare il
PEC in Consiglio Comunale per evitare l’illegittimità dello strumento e poi
trasmetterne gli estremi di approvazione a Regione Lombardia, tramite la
casella di posta elettronica certificata: sicurezza@pec.regione.lombardia.it , alla Provincia
ed alla Prefettura territorialmente competenti, unitamente (qualora non fosse
già stato fatto) ad una copia del piano su supporto digitale”;
-
Comuni che hanno il PEC approvato prima o
dopo il 12 ottobre 2012 con Delibera di Consiglio Comunale: dovranno
comunicare gli estremi dell’atto di approvazione a Regione Lombardia, tramite
la casella di posta elettronica
certificata: sicurezza@pec.regione.lombardia.it, alla Provincia e
alla Prefettura territorialmente competenti, unitamente (qualora non fosse già
stato fatto) ad una copia del piano su supporto digitale”.
Per ogni ulteriore
chiarimento, si potrà fare riferimento agli uffici di Regione Lombardia oppure
agli uffici di Protezione Civile delle Province
territorialmente competenti.
Protezione Civile –
Regione Lombardia, “ Recenti
novità in materia di protezione civile a carico delle amministrazioni comunali
- Vademecum semplificato” (formato PDF, 101 kB).
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