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"Segnaletica di sicurezza e Testo Unico: una circolare di chiarimento"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

25/07/2013 - Come riportato in un precedente articolo da PuntoSicuro, il 18 ottobre 2012 è entrata in vigore la  norma UNI EN ISO 7010:2012, una norma che contiene una raccolta di  simboli armonizzati e prescrive i  segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, nella  protezione dal fuoco, per l'informazione sui pericoli alla salute e nelle  evacuazioni di emergenza.
 
Come prevedibile, alla pubblicazione della norma tecnica sono seguiti dubbi interpretativi e richieste di chiarimenti in relazione ai diversi segnali già contenuti nel  Decreto legislativo 81/2008.  E per fare chiarezza in questo ambito - con riferimento alla corrispondenza tra nuova norma tecnica e D.Lgs. 81/2008 – il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la  Circolare n. 30 del 16 luglio 2013.     
 
La circolare, che ha per oggetto “ Segnaletica di sicurezza - D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Allegato XXV - Prescrizioni generali. Uso e rispondenza dei pittogrammi con la norma UNI EN ISO  7010:2012 – Chiarimenti”, risponde circa il corretto uso dei segnali di sicurezza (con riferimento all’Allegato XXV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e la loro rispondenza con quelli previsti dalla  norma tecnica UNI EN ISO 7010:2012.

La circolare precisa che l'Allegato XXV, richiamato dal Titolo V del D.Lgs. n. 81/2008, di recepimento della Direttiva 92/58/CEE, prevede, al punto I, punto 1.3, che " I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate al punto 3 o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati”.
 
Dunque “rispetto al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la norma UNI EN ISO 7010:2012, "Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati" presenta alcune differenti rappresentazioni grafiche. In tal senso, si richiama l'attenzione sul loro significato equivalente, oltreché sulla loro valenza in rapporto proprio con i pittogrammi presenti nel citato Allegato XXV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e nella Direttiva 92/58/CEE”.
 
Dal confronto “emerge chiaramente che la differenza fra i simboli utilizzati dalla norma UNI EN ISO 7010:2012 e quelli previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non equivocano il significato, rendendo equivalenti, al fine del loro utilizzo in ambito nazionale, i simboli”.
 
E in conseguenza di quanto indicato “si ritiene che l'uso della segnaletica di sicurezza, prevista dalla norma UNI EN ISO 7010:2012, non sia in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”.
 
Inoltre nel caso di segnali previsti dalla norma UNI EN ISO 7010:2012 e, viceversa, non previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., - “alla luce delle valutazioni di cui sopra” e in considerazione del comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Obblighi del datore di lavoro) - si ritiene di “poter affermare che è idonea l'adozione della segnaletica di sicurezza prevista dalla norma UNI EN ISO 7010:2012, così come l'adozione della segnaletica di sicurezza prevista dalle altre vigenti norme UNI”.
 
In conclusione riportiamo integralmente l’articolo 163, Capo I, Titolo V (Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro) del D.Lgs. 81/2008:
 
Articolo 163 - Obblighi del datore di lavoro
1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII.
2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unita' produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell' ALLEGATO XXVIII.
 
 
 
 
 
 

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