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"Una guida per l’attività del coordinatore per la progettazione"
fonte www.puntosicuro.it / Edilizia
31/07/2013 - In merito alla
prevenzione degli infortuni nel comparto edile da alcuni anni è in atto una proficua collaborazione tra l’ Azienda sanitaria locale della provincia di Monza e Brianza (Servizio
Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro), vari Ordini, Collegi e
Associazioni di Professionisti, Comitato Paritetico Territoriale (CPT) e
Direzione Provinciale Lavoro (DPL).
Collaborazione che ha portato ad elaborare, approvare e divulgare negli anni passati delle “
Linee guida sulle regole essenziali di comportamento dei Coordinatori della Sicurezza nei cantieri edili”, linee guida che sono state rivisitate e aggiornate più volte, anche in relazione all’evoluzione normativa.
Vi presentiamo una delle ultime revisioni, risalente alla fine del
2010 ma ancora pienamente in grado di indirizzare i Coordinatori verso
buone prassi lavorative, sia nell’interpretazione corretta del loro
ruolo, sia nel corretto espletamento dei passaggi obbligati del proprio
compito.
Ci soffermiamo in particolare sulla “ Procedura di Processo - attività del CSP”, contenuta nella “ Guida all’applicazione del decreto legislativo n. 81/08 nei cantieri temporanei e mobili” (aggiornata al D.Lgs. 106/2009 e alla Legge 88/2009).
Ci soffermiamo in particolare sulla “ Procedura di Processo - attività del CSP”, contenuta nella “ Guida all’applicazione del decreto legislativo n. 81/08 nei cantieri temporanei e mobili” (aggiornata al D.Lgs. 106/2009 e alla Legge 88/2009).
Il testo, che non
riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della legge
in vigore, è stato redatto “con lo scopo di suggerire le procedure di processo
dell’attività del Coordinatore della
Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e in fase di Esecuzione (CSE), con
l’indicazione delle modalità operative per esercitare in modo efficace tale
attività”.
Ricordiamo che il Coordinatore per la
progettazione
(CSP), “avvalendosi della propria competenza nell’ambito della prevenzione e
delle conoscenze tecniche, deve strutturare e definire i contenuti del PSC
sulla base delle analisi sviluppate insieme ai progettisti dell’opera, in
conformità a quanto previsto” dall’Allegato XV del D.Lgs 81/2008. E il
“coordinamento tra i progettisti dell’opera ed il CSP deve essere garantito e
dimostrato con una relazione tecnica, i cui contenuti sono esplicitati in
modelli allegati al presente documento. Tale relazione dimostrerà lo sviluppo di
ognuna delle fasi di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) ed il
relativo stato di approfondimento del PSC. Si ricorda che il CSP è tenuto a
redigere, oltre al PSC, anche il Fascicolo Tecnico dell’Opera (FA), i cui
contenuti sono definiti dall’allegato XVI D.Lgs. 81, tenendo conto delle
specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio
1993”.
Veniamo alla
procedura di processo con riferimento
alle
azioni preliminari.
A seguito
dell’incarico ricevuto contestualmente con il progettista, il CSP indice una
riunione con il committente (COM) e il progettista (PROG) per discutere:
- “la
programmazione dell’attività di progettazione;
- i contenuti del
progetto;
- le fasi
lavorative prevedibili;
- la durata
prevedibile delle fasi individuate”.
E per chiedere la
documentazione disponibile su tali argomenti.
Nella riunione si
valuta “la completezza delle informazioni e della documentazione ricevute,
formula ai partecipanti eventuali proposte/richieste d’integrazione e di modifica”.
Alla fine della riunione si redige e viene fatto firmare ai presenti “il
verbale di riunione con il riassunto dei punti principali e l’indicazione della
documentazione ricevuta o richiesta. La redazione del PSC e relativi
allegati dovranno essere frutto del coordinamento e dialogo con l’equipe di
progettazione; fra loro si dovranno stabilire delle modalità di lavoro e di
informazione del committente”. Prima di
iniziare la redazione del PSC, il CSP effettua un sopralluogo in sito per
rilevarne le caratteristiche e le eventuali interferenze tra ambiente esterno e
il futuro “cantiere”. Compilerà poi un verbale di sopralluogo con riferimento
ai contenuti esemplificativi indicati nella procedura di processo.
La procedura si
occupa poi della
redazione del PSC.
La redazione del PSC “sarà progressiva
secondo i diversi stati di avanzamento della progettazione”. In particolare:
- “il PSC deve essere redatto secondo quanto
stabilito dall’art. 100 del D.Lgs 81 articolato in capitoli corrispondenti ai
punti considerati dall’allegato XV cap 2. del D.Lgs 81;
- il PSC esprime la ‘politica del
Coordinatore’ impegnato a coordinare in progettazione ed esecuzione la
sicurezza del cantiere”. Nello specifico il PSC essendo un’estensione della
linea contrattuale tra Committente e Impresa, deve riportare in maniera chiara
le modalità operative del coordinatore specificando le ‘azioni di coordinamento
e controllo’ tra le imprese esecutrici; l’organizzazione, tra i Datori di
lavoro, della cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro
reciproca informazione;
- il PSC è corredato dal cronoprogramma delle
lavorazioni;
- il PSC è specifico per l’opera e il cantiere
interessato;
- il PSC non deve
contenere precisazioni su attività che sono di competenza dell’impresa e che
saranno riportate nei POS;
- il PSC non deve
essere un compendio di schede dei rischi delle imprese. Consiste in una
relazione corredata da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti
della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità
dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle
caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se
già redatta”.
Inoltre dovranno
essere redatte dal CSP ed inserite nel PSC almeno le seguenti
procedure: a) gestione del traffico
interno all’area; b) gestione del traffico interno/esterno rispetto all’area;
c) modalità per l’uso comune di apprestamenti, servizi ed attrezzature; d)
procedura per la gestione delle interferenze tra le
gru;
e) gestione aree di lavoro; f) gestione situazioni di pericolo grave ed
imminente; g) gestione situazioni di emergenza, infortunio grave o incendio; h)
procedura di controllo dei fornitori a piè d’opera; i) gestione delle
interferenze in proiezione verticale interne al cantiere e tra cantieri
limitrofi; j) gestione delle attività di costruzione in elevazione ed eventuali
opere di urbanizzazione primaria e secondaria; k) gestione degli ingressi in
cantiere per visitatori e terzi non addetti ai lavori; l) la riunione di
accoglienza; m) i tavoli tecnici per le attività critiche”.
Il CSE è tenuto ad
aggiornare puntualmente le procedure. Gli aggiornamenti di tali procedure
dovranno:
- “essere
presentate in occasione delle riunioni di coordinamento;
- costituire
aggiornamento del PSC”.
Il CSP
“individuerà, analizzerà e valuterà i rischi in relazione alle fasi di lavoro e
alla loro contemporaneità così come richiesto dalla normativa in vigore:
- definendo le
procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire per tutta la
durata dei lavori il rispetto delle norme antinfortunistiche e la tutela della
salute dei lavoratori;
- stimando i
relativi costi che non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici; l’analisi degli oneri può essere oggetto di verifica con il
committente e il progettista nel caso di lavorazioni particolari o applicazione
di tecnologie inusuali;
- valutando la
presenza contemporanea o successiva di più imprese fornendo indicazioni per il
coordinamento;
- valutando il
programma lavori redatto da PROG e la durata e le fasi determinate dal COM, in
relazione alla valutazione dei rischi lavorativi, ed alle interferenze che si
possono generare, indicando in via ipotetica le maestranze da impiegare”.
In particolare il Coordinatore per la
progettazione
“se determina che quanto previsto è insufficiente o con un livello non
accettabile di sicurezza convoca una riunione con COM e PROG:
- indicando il tipo
di procedure complementari e di dettaglio al PSC connesse alle scelte autonome
delle imprese esecutrici, da esplicitare nei rispettivi POS.
- redigendo il
cronoprogramma dei lavori, e indicando tutte le lavorazioni e il tempo stimato
per la loro esecuzione con il numero di operatori necessari; le interferenze e
le principali riunioni di coordinamento”.
Vi rimandiamo alla
lettura del documento in merito alla predisposizione del fascicolo tecnico
(FA), alle indagini e incontri durante l’attività progettuale e, infine, alle
azioni conclusive.
A proposito di
queste ultime segnaliamo che “effettuati con esito positivo le attività e i
controlli interni il CSP convoca la riunione finale con COM e PROG ed illustra
il PSC e il FA redatti in bozza. Valuta e discute tutte le indicazioni e le
proposte d’integrazione che gli perverranno dai convenuti, ove è il caso
modificando anche le bozze dei documenti. Redige e fa firmare ai presenti il
verbale con il riassunto dei punti principali”.
Inoltre il CSP
“completa il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Fascicolo dell’opera
(FA) in base ai risultati della riunione finale, redige i documenti in versione
definitiva e li trasmette a COM” (o al Responsabile dei lavori). E “predispone
per il CSE il documento di programmazione minima da trasmettere” a cura del
COMM o Responsabile dei lavori al CSE.
Riportiamo l’elenco
degli
allegati al documento:
- Nomina del
coordinatore in progettazione;
- Nomina del
Responsabile lavori;
- Lista di
controllo attività CSP;
- Documento di
Convocazione;
- Verbale di
riunione;
- Verbale di
sopralluogo al sito;
- Lista di
Controllo PSC e FA;
- Lettera di
trasmissione;
- Programma
attività del CSE;
- Procedure di
lavoro.
Concludiamo
invitando i lettori alla lettura degli articoli di PuntoSicuro in merito al
recente Decreto legge n. 69
del 21 giugno 2013
e agli effetti delle semplificazioni degli adempimenti relativi alla tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ad esempio con riferimento alla
possibilità, per i cantieri temporanei
o mobili,
di elaborare modelli semplificati di documenti, come il piano operativo di
sicurezza, il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell'opera.
“ Procedura
di Processo - attività del CSP”, Rev. n° 03 settembre 2010,
documento elaborato e condiviso dall’Azienda sanitaria locale della
provincia di Monza e Brianza con vari Ordini, Collegi e Associazioni di
Professionisti, Comitato Paritetico Territoriale e Direzione Provinciale
Lavoro (formato PDF,
176 kB).
Tiziano Menduto
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