News
"I principali cambiamenti introdotti dal Regolamento CLP"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
01/08/2013 -
Quali sono i principali cambiamenti riscontrabili in applicazione del regolamento CLP?
Lo scopo dell'etichettatura dei prodotti chimici è quello di
comunicare i pericoli per la salute e la sicurezza che possono derivare
dal loro utilizzo e di fornire informazioni per prevenire i rischi. Per
adempiere meglio a questo obiettivo, il regolamento CLP introduce una serie di modifiche rispetto al sistema precedente:
- le proprietà pericolose delle sostanze e delle miscele chimiche
sono raggruppate in tre categorie quali pericoli fisici, come
l'esplosività, pericoli per la salute umana e pericoli per l'ambiente;
- sono stati modificati alcuni criteri volti a stabilire se una
sostanza o miscela debba essere classificata come pericolosa. Una
sostanza o miscela che non doveva essere classificata come pericolosa ai
sensi della precedente normativa potrebbe dover essere classificata
come pericolosa a norma del regolamento CLP;
- nuovi termini hanno sostituito quelli obsoleti: miscele per
preparati, pericoloso per rischioso, pittogrammi per i simboli,
indicazioni di pericolo per frasi di rischio e consigli di prudenza per
istruzioni di sicurezza;
- i nuovi pittogrammi contenuti in un riquadro rosso sostituiscono i simboli di pericolo su sfondo arancione;
- le avvertenze (per es., pericolo, attenzione) sostituiscono le indicazioni di pericolo;
- le indicazioni di pericolo (per es., H300: Letale se ingerito)
sostituiscono le istruzioni di rischio (per es., R28: molto tossico per
ingestione);
- i consigli di prudenza (per es., P270 – "Non mangiare, né bere,
né fumare durante l’uso" sostituiscono le istruzioni di sicurezza (per
es., S20/21 – "Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso");
- ulteriori indicazioni di pericolo sono introdotte in una sezione
supplementare dedicata all'etichettatura. Si tratta di frasi di
etichettatura supplementari inserite nel regolamento CLP dell'UE, ma non
sono prescritte dal sistema GHS internazionale.
Quali sono i cambiamenti sopraggiunti nelle schede di dati di sicurezza
a seguito dell'applicazione del regolamento CLP?
Il cambiamento più importante che
si riscontra nelle schede
di dati di sicurezza è la sostituzione delle frasi di rischio (frasi R) e
delle istruzioni di sicurezza (istruzioni S) con le indicazioni di pericolo (H)
e i consigli di prudenza (P). Si rimanda alle domande specifiche inerenti a
tali indicazioni/consigli. Ulteriori modifiche rilevanti, basate in parte sul
regolamento CLP e in parte sul regolamento REACH, sono le seguenti:
- la nuova scheda di
dati di sicurezza è articolata in 16 parti e una serie di voci standardizzate;
non sono consentite sezioni in bianco;
- i numeri di
registrazione REACH delle sostanze saranno riportati nella sezione 1.1 dopo la
registrazione della sostanza;
- la sezione 1.2
contiene i dettagli degli usi identificati relativi alla sostanza o miscela,
così come eventuali usi sconsigliati con una spiegazione del motivo per cui la
sostanza o miscela non deve essere utilizzata a tale scopo; se la sostanza è
stata registrata ai sensi del regolamento REACH, o è una miscela contenente una
o più sostanze registrate in virtù del medesimo regolamento, tali usi
dovrebbero essere compatibili con qualsiasi scenario di esposizione allegato
alla scheda di dati di sicurezza;
- la sezione 2.1
conterrà la classificazione della sostanza o della miscela in conformità della
precedente normativa e/o del regolamento CLP;
- le informazioni
sull'etichettatura si trovano ora nella sezione 2.2 della scheda di dati di
sicurezza (in precedenza nella sezione 15);
- i numeri di
registrazione REACH saranno indicati nella sezione 3.2 per componenti di
miscele, dopo che tali sostanze sono state registrate e questa informazione
viene comunicata al fornitore della miscela;
- oltre agli
interventi di primo soccorso, il paragrafo 4.2 della scheda di dati di
sicurezza riporta ora anche le informazioni sui probabili sintomi ed effetti
dell'esposizione, sia acuti che ritardati;
- la sezione 8.1
indicherà i livelli derivati senza
effetto (DNEL), i livelli derivati con effetto minimo (DMEL) e le prevedibili
concentrazioni prive di effetti (PNEC) per le sostanze registrate, laddove
richiesto ai fini della registrazione, come pure per i componenti registrati di
una miscela;
- per le sostanze e
le miscele registrate ai sensi del regolamento REACH che contengono componenti
registrati, le misure di gestione dei rischi di cui al punto 8.2 devono essere
coerenti con lo scenario di esposizione, se previsto;
- la sezione 9.1
fornirà una serie più esaustiva delle proprietà fisico-chimiche utili a
effettuare le valutazioni dei rischi;
- le informazioni
tossicologiche presenti nella sezione 11.1 potrebbero essere ampliate dopo che
è stata valutata la sostanza nell'ambito del processo di registrazione di cui
al regolamento REACH;
- la sezione 12.1
dovrà indicare (in futuro) se è stata effettuata la valutazione volta a
stabilire se le sostanze o i componenti di una miscela sono state sottoposti a
una valutazione delle proprietà PBT (persistenti, bioaccumulabili, tossiche) o
vPvB (molto persistenti, molto bioaccumulabili);
- la sezione 15.1
conterrà informazioni dettagliate su eventuali disposizioni nazionali
specifiche in vigore, se applicabili. Questa sezione recherà anche i dettagli
di qualsiasi autorizzazione o restrizione ai sensi del regolamento REACH
relativamente alla sostanza o al componente di una miscela.
In un allegato della scheda di
dati di sicurezza devono essere riportati gli scenari di esposizione delle
sostanze pericolose registrate, fabbricate o importate dal dichiarante in
quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all'anno. Gli scenari di
esposizione riportano le condizioni valutate dal fornitore per un eventuale uso
sicuro della sostanza. Lo scenario di esposizione darà consigli riguardanti i
quantitativi di sostanza utilizzata, la frequenza e la durata dell'esposizione,
i controlli operativi previsti e le misure di gestione dei rischi adottate
durante la manipolazione della sostanza o delle miscele che la contengono.
Quando una sostanza ha molteplici usi in condizioni diverse, per ogni uso o
gruppo di usi possono essere prodotti scenari di esposizione distinti.
Fonte: Eu-Osha.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1063 volte.
Pubblicità