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"Le modifiche al decreto 81 in materia di sicurezza, igiene e antincendio"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
02/09/2013 - Il decreto del Fare,
questo il nome ambizioso dato ad un provvedimento che contiene di tutto
e di più, col solito modo disorganico di legiferare che caratterizza da
sempre il nostro Bel Paese.
Il Provvedimento contiene comunque punti interessanti, e altri più
discutibili. Ma nel complesso rappresenta un tentativo effettivo di
migliorare la situazione esistente.
Il
Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 (Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia. 13G00116 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.144 del 21-6-2013 – Suppl. Ordinario n. 50),
entrato in vigore il 22 giugno 2013, è stato a suo tempo emanato dal
Governo Letta considerando “la straordinaria necessità ed urgenza di
emanare disposizioni per la crescita economica e per la
semplificazione del quadro amministrativo e normativo, nonché misure per l'efficienza dei sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile,
al
fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il
sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture, operando anche
una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese”.
Trattandosi di provvedimento avente forza di legge, emanato ai
sensi dell'articolo 77 della Costituzione, doveva essere convertito in
legge ordinaria dal Parlamento entro 60 giorni, ovvero entro il 21
agosto 2013.
Questo è avvenuto con la Legge ordinaria del Parlamento 9 agosto 2013 n. 98,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 194 20-8-2013,
Supplemento Ordinario n. 63, ed entrata in vigore il 21 agosto 2013.
Gli
articoli del provvedimento legislativo che riguardano la sicurezza e igiene del
lavoro e l'antincendio e di cui ci occuperemo sono i seguenti:
-
Art. 32 (Semplificazione di
adempimenti formali in materia di lavoro), che modifica, tra l'altro, alcuni
articoli del D.Lgs. n. 81/2008;
-
Art. 38 (Disposizioni in materia di
prevenzione incendi).
E'
stato convertito in legge anche il Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la
promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale,
nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno e
in vigore dallo stesso giorno della pubblicazione), in corso di pubblicazione,
che,
innalzando tutte le sanzioni penali
pecuniarie e amministrative del 9,6% e aumentando quindi il costo economico
della mancata prevenzione e protezione per chi dovesse violare le norme di
sicurezza e igiene del lavoro, ha così modificato il D.Lgs. n. 81/2008:
Art. 9 (Ulteriori disposizioni
in materia di occupazione)
(...)
2. Il comma 4-bis,
dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 è sostituito
dal seguente: "4-bis. Le ammende previste con riferimento alle
contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da
atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del
direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice
ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale
superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene,
a decorrere dal 1° luglio 2013, nella
misura del 9,6%. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente
comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di
iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di
salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del
lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.
(...)
Tornando
al decreto legge n. 69/2013 e alla legge di conversione, gli articoli sui quali
si concentra la maggiore attenzione sono il 32 e 35, che modificano il D.Lgs.
n. 81 /2008, Unico Testo Normativo o Testo Unico di Sicurezza e Salute del
Lavoro che dir si voglia, che introducono alcune novità in materia di obblighi
di legge per i cantieri, gli appalti, la valutazione dei rischi nelle piccole imprese, le notifiche e le comunicazioni in
caso di infortunio e i lavoratori con contratti di breve durata, cioè fino a
cinquanta giornate nell'anno solare di riferimento.
La
Relazione del 21 giugno 2013 che accompagna il Decreto legge n. 69 premette, in
relazione all'art. 32, che “l’articolo in esame
prevede numerosi interventi al fine di semplificare adempimenti formali
in materia di lavoro. In particolare, si prevedono alcune semplificazioni
con riferimento alla documentazione relativa agli adempimenti in tema di salute
e sicurezza sul lavoro per quanto concerne il documento unico di valutazione
dei rischi da interferenze (DUVRI). Al riguardo, si
rappresenta che la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori
e subappaltatori, ai fini della prevenzione dei rischi da interferenze di lavorazione
(articolo 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008), possono essere attuati,
limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico, con
l’individuazione di un incaricato, in possesso di adeguati requisiti, che
sovrintenda alle attività di cooperazione e di coordinamento”. In realtà non si
tratta di semplificare adempimenti formali, ma di
fornire ai datori di lavoro modelli standardizzati per effettuare
adempimenti sui quali si ritiene, a torto o a ragione, che esistano difficoltà
applicative.
Tuttavia
questa “semplificazione”, che rende un poco il decreto “del fare” un decreto
“dell'annunciare” resta sospesa perché “
l’individuazione
dei settori di attività a basso rischio infortunistico è demandata a un decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il
Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la
salute e la sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni),
sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici
infortunistici di settore dell’INAIL”.
La
legge di conversione ha arricchito gli indici per individuare le attività a
basso rischio, ma resta sempre in sospeso la novità, in attesa di un decreto
che nel migliore dei casi verrà emanato entro un anno, nel peggiore dei casi
dopo anni, come l'esperienza dei decreti attuativi del D.Lgs. n. 626/94 prima e
del D.Lgs. n. 81/2008 poi insegna (si pensi al SINP, Sistema Informativo Nazionale della
Prevenzione, che
tra le altre cose deve sostituire il registro infortuni con una modalità più
moderna e attuale di registrazione informatica, che è ancora lungi dall'essere
approvato e dall'entrare in vigore, per le solite beghe burocratiche tra
uffici, in particolare col Garante della Privacy).
Viene
anche estesa la
possibilità di non
elaborare il DUVRI ai lavori o servizi
la cui durata non sia superiore a cinque uomini giorno, intendendo per
uomini giorno l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata
dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento delle attività
considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei
lavori.
Nel
complesso
la semplificazione annunciata
resta in sospeso, i risparmi, lo dichiara la Relazione stessa citata, non
possono essere quantificati, perché l'effettività della semplificazione dipende
totalmente dai modelli che verranno predisposti in futuro con i numerosi
decreti ministeriali previsti.
Di
fatto aumenta notevolmente il numero dei decreti applicativi del D.Lgs. n.
81/2008, e questo in una situazione nella quale già molti di quelli
precedentemente previsti non sono ancora stati emanati.
Più
che una semplificazione vediamo nella legge n. 98/2013 di conversione del Decreto
Legge n. 69/2013 tanti annunci di semplificazione, ancora tutta da farsi, e da
valutare attentamente una volta che i relativi decreti verranno emanati. Non
sarà facile e non sarà una strada breve, posto poi che una delle migliori menti
giuridiche del Ministero del lavoro, l' Avvocato Lorenzo Fantini, un giurista vero, non fa più parte
del Ministero stesso, in nome, ritengo, di una
spending review del tutto malintesa e incomprensibile, che taglia
le competenze e riduce l'efficienza dell'azione amministrativa.
Anche
le Associazioni di categoria, i sindacati, gli operatori e i professionisti
della sicurezza perdono un interlocutore serio, preparato e credibile, che ha
dato molto alla Istituzione per cui ha operato, sempre con impegno, dedizione e
disponibilità. Ma anche questa è l'Italia, si parla di semplificazione, e
anziché tenere nelle istituzioni le teste pensanti, ci si priva della loro
collaborazione, perdendo competenze e esperienze che non sarà possibile
sostituire.
Rolando Dubini, avvocato
in Milano
La seconda e terza
parte dell’approfondimento relativo alle definitive modifiche al decreto
81/2008 saranno pubblicate nei prossimi giorni su PuntoSicuro e riguarderanno i
seguenti temi:
- Volontari;
- L'Incaricato a
Sovraintendere la cooperazione e il coordinamento tra imprese negli affidamenti
di lavori, servizi e forniture;
- Esonero dall'Obbligo
del DUVRI per contratti di affidamento di lavori e/o servizi e/o forniture di
durata inferiore a cinque uomini/giorno;
- Valutazione di tutti
i rischi presenti durante l'attività lavorativa: tre modalità di effettuare -
l'adempimento;
- Formazione degli
addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed
esterni e dei lavoratori;
- Notifiche all'organo
di vigilanza competente per territorio;
- Sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- Verifiche periodiche
di attrezzature;
- Esoneri dagli
obblighi di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 sui Cantieri mobili e
temporanei;
- Modelli semplificati
per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza
e di coordinamento (PSC), e del fascicolo dell'opera;
- Proroghe di
adempimenti antincendio.
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