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"Le modifiche al decreto 81 in materia di sicurezza, igiene e antincendio"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

02/09/2013 - Il  decreto del Fare, questo il nome ambizioso dato ad un provvedimento che contiene di tutto e di più, col solito modo disorganico di legiferare che caratterizza da sempre il nostro Bel Paese.
Il Provvedimento contiene comunque punti interessanti, e altri più discutibili. Ma nel complesso rappresenta un tentativo effettivo di migliorare la situazione esistente.
 
Il  Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. 13G00116 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 21-6-2013 – Suppl. Ordinario n. 50), entrato in vigore il 22 giugno 2013, è stato a suo tempo emanato dal Governo Letta considerando “la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la crescita economica e per la  semplificazione del quadro amministrativo e normativo, nonché misure per l'efficienza dei sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile,  al fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture, operando anche una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese”.
 
Trattandosi di provvedimento avente forza di legge, emanato ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, doveva essere convertito in legge ordinaria dal Parlamento entro 60 giorni, ovvero entro il 21 agosto 2013.
Questo è avvenuto con la  Legge ordinaria del Parlamento 9 agosto 2013 n. 98, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 194 20-8-2013, Supplemento Ordinario n. 63, ed entrata in vigore il 21 agosto 2013.

Gli articoli del provvedimento legislativo che riguardano la sicurezza e igiene del lavoro e l'antincendio e di cui ci occuperemo sono i seguenti:
- Art. 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro), che modifica, tra l'altro, alcuni articoli del D.Lgs. n. 81/2008;
- Art. 38 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi).
 
E' stato convertito in legge anche il Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno e in vigore dallo stesso giorno della pubblicazione), in corso di pubblicazione, che, innalzando tutte le sanzioni penali pecuniarie e amministrative del 9,6% e aumentando quindi il costo economico della mancata prevenzione e protezione per chi dovesse violare le norme di sicurezza e igiene del lavoro, ha così modificato il D.Lgs. n. 81/2008:

Art. 9 (Ulteriori disposizioni in materia di occupazione)
 
(...)
2. Il comma 4-bis, dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 è sostituito dal seguente: "4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.
(...)
 

Tornando al decreto legge n. 69/2013 e alla legge di conversione, gli articoli sui quali si concentra la maggiore attenzione sono il 32 e 35, che modificano il D.Lgs. n. 81 /2008, Unico Testo Normativo o Testo Unico di Sicurezza e Salute del Lavoro che dir si voglia, che introducono alcune novità in materia di obblighi di legge per i cantieri, gli appalti, la valutazione dei rischi nelle piccole imprese, le notifiche e le comunicazioni in caso di infortunio e i lavoratori con contratti di breve durata, cioè fino a cinquanta giornate nell'anno solare di riferimento.
 
La Relazione del 21 giugno 2013 che accompagna il Decreto legge n. 69 premette, in relazione all'art. 32, che “l’articolo in esame prevede numerosi interventi al fine di semplificare adempimenti formali in materia di lavoro. In particolare, si prevedono alcune semplificazioni con riferimento alla documentazione relativa agli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro per quanto concerne il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). Al riguardo, si rappresenta che la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori, ai fini della prevenzione dei rischi da interferenze di lavorazione (articolo 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008), possono essere attuati, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico, con l’individuazione di un incaricato, in possesso di adeguati requisiti, che sovrintenda alle attività di cooperazione e di coordinamento”. In realtà non si tratta di semplificare adempimenti formali, ma di fornire ai datori di lavoro modelli standardizzati per effettuare adempimenti sui quali si ritiene, a torto o a ragione, che esistano difficoltà applicative.
Tuttavia questa “semplificazione”, che rende un poco il decreto “del fare” un decreto “dell'annunciare” resta sospesa perché “ l’individuazione dei settori di attività a basso rischio infortunistico è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni), sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL”.
La legge di conversione ha arricchito gli indici per individuare le attività a basso rischio, ma resta sempre in sospeso la novità, in attesa di un decreto che nel migliore dei casi verrà emanato entro un anno, nel peggiore dei casi dopo anni, come l'esperienza dei decreti attuativi del D.Lgs. n. 626/94 prima e del D.Lgs. n. 81/2008 poi insegna (si pensi al SINP, Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione, che tra le altre cose deve sostituire il registro infortuni con una modalità più moderna e attuale di registrazione informatica, che è ancora lungi dall'essere approvato e dall'entrare in vigore, per le solite beghe burocratiche tra uffici, in particolare col Garante della Privacy).
 
Viene anche estesa la possibilità di non elaborare il DUVRI  ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini giorno, intendendo per uomini giorno l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento delle attività considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
 
Nel complesso la semplificazione annunciata resta in sospeso, i risparmi, lo dichiara la Relazione stessa citata, non possono essere quantificati, perché l'effettività della semplificazione dipende totalmente dai modelli che verranno predisposti in futuro con i numerosi decreti ministeriali previsti.
Di fatto aumenta notevolmente il numero dei decreti applicativi del D.Lgs. n. 81/2008, e questo in una situazione nella quale già molti di quelli precedentemente previsti non sono ancora stati emanati.
Più che una semplificazione vediamo nella legge n. 98/2013 di conversione del Decreto Legge n. 69/2013 tanti annunci di semplificazione, ancora tutta da farsi, e da valutare attentamente una volta che i relativi decreti verranno emanati. Non sarà facile e non sarà una strada breve, posto poi che una delle migliori menti giuridiche del Ministero del lavoro, l' Avvocato Lorenzo Fantini, un giurista vero, non fa più parte del Ministero stesso, in nome, ritengo, di una spending review del tutto malintesa e incomprensibile, che taglia le competenze e riduce l'efficienza dell'azione amministrativa.
Anche le Associazioni di categoria, i sindacati, gli operatori e i professionisti della sicurezza perdono un interlocutore serio, preparato e credibile, che ha dato molto alla Istituzione per cui ha operato, sempre con impegno, dedizione e disponibilità. Ma anche questa è l'Italia, si parla di semplificazione, e anziché tenere nelle istituzioni le teste pensanti, ci si priva della loro collaborazione, perdendo competenze e esperienze che non sarà possibile sostituire.
 
 
Rolando Dubini, avvocato in Milano
 
 
 
La seconda e terza parte dell’approfondimento relativo alle definitive modifiche al decreto 81/2008 saranno pubblicate nei prossimi giorni su PuntoSicuro e riguarderanno i seguenti temi:
- Volontari;
- L'Incaricato a Sovraintendere la cooperazione e il coordinamento tra imprese negli affidamenti di lavori, servizi e forniture;
- Esonero dall'Obbligo del DUVRI per contratti di affidamento di lavori e/o servizi e/o forniture di durata inferiore a cinque uomini/giorno;
- Valutazione di tutti i rischi presenti durante l'attività lavorativa: tre modalità di effettuare - l'adempimento;
- Formazione degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni e dei lavoratori;
- Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio;
- Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- Verifiche periodiche di attrezzature;
- Esoneri dagli obblighi di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 sui Cantieri mobili e temporanei;
- Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), e del fascicolo dell'opera;
- Proroghe di adempimenti antincendio.
 
Per gli abbonati è disponibile l’intero documento in banca dati:
 
 
 
 
 

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