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"Nuove semplificazioni e complicazioni per le verifiche periodiche"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

03/09/2013 - A seguito di un emendamento presentato in Senato e recepito dalla Camera, la  legge 9 agosto 2013, n. 98 Conversione in legge, con modificazioni, del  decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (GU n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63) ha  modificato sostanzialmente l’art. 71 del D. Lgs. 81/08, comma 11.
 
L’ originale versione di tale comma era:
 
“11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13.”

Dal 21 agosto 2013 tale comma è:
 
"11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro»;
 
 
Occorre ricordare che nello stesso decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 tale comma era già stato modificato, ma solo proceduralmente senza apportare significative e sostanziali modifiche ma anzi aumentando gli atti burocratici (quali: “ L'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione”).
 
Pertanto il testo in vigore del comma 11 dell’articolo 71 del D. Lgs. 81/08, prima del 21 agosto 2013, era il seguente:
 
«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche e' effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nei termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. L'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro puo' avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche, l'INAIL, le ASL e l'ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche di cui al presente comma sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro».
 
 
La legge di conversione invece, non solo semplifica, ma innova sostanzialmente, introducendo però una nuova complicazione.
 
La prima verifica periodica delle attrezzature dell’allegato VII infatti non è più di competenza dell’INAIL (La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL) ma è dovere del datore di lavoro avvalersi dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Non è più quindi competenza assoluta dell’INAIL la prima verifica ma è una competenza che nasce dalla messa in servizio fatta dal datore di lavoro ed è “a scadenza prefissata”. Infatti, una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Forse neanche gli estensori dell’emendamento hanno intenzionalmente sostituito il termine “ richiesta” con il termine “ messa in servizio”. Se invece tale sostituzione è intenzionale, l’estensore materiale dell’emendamento deve avere sperimentato il castello burocratico realizzato sul termine “richiesta” dalla circolare ministeriale del 25.05.2012 che aveva posto nove requisiti, tra i quali codice fiscale e partita IVA, per avere una “richiesta” giuridicamente valida. La data di messa in servizio è invece decisa semplicemente dal datore di lavoro.
 
Il datore di lavoro può ora scegliere liberamente per le verifiche periodiche successive alla prima il verificatore pubblico o quello privato senza comunicare niente alla AUSL.
Con le verifiche periodiche successiva alla prima il legislatore si allinea con coerenza a quanto già statuito per altri tipi di impianti. Infatti, ad esempio, per gli impianti di protezione dai contatti elettrici indiretti o per gli ascensori in servizio privato è da decenni che vige la libera scelta dell’ente verificatore. Sicuramente meglio tardi che mai e però resta la diversità di procedura tra prima verifica periodica e verifica successiva.
Poco male se non sorgessero adesso complicazioni giuridiche.
 
Infatti la denuncia di messa in servizio non comporta normalmente alcuna verifica periodica con scadenza entro 45 giorni.
Anzi per le attrezzature a pressione la denuncia di messa in servizio può essere fatta solo dopo la verifica di messa in servizio, fatta dall’INAIL o da un organismo notificato per gli insiemi, così come stabilito dal DM 329/04. La successiva verifica periodica decorre almeno dopo un anno.
Certo si potrebbe anche ipotizzare che il nuovo comma dell’art. 71 modifica le disposizioni del DM 329/04 e, quindi, è soppressa la verifica di messa in servizio. In effetti tale verifica coincide tecnicamente con la prima verifica periodica stabilita dal DM 11.04.2011 e potrebbe essere tranquillamente soppressa o unificata alla prima verifica periodica.
Ma analoga considerazione non può valere per gli altri tipi di attrezzature, per i quali non vige il DM 329/04, e per le quali non esiste una verifica di messa in servizio.
 
Appare peraltro strano come, facendo riferimento all’allegato VII, dove le verifiche periodiche sono come minimo annuale, il legislatore imponga all’INAIL di effettuarla entro 45 giorni dalla data di messa in servizio. Un refuso dovuto alla fretta?
 
Ma questa è materia per giuristi. Non credo che siano molti i casi in cui la stessa legge dà due termini temporali diversi per lo stesso adempimento.
Sarà interessante vedere come sarà risolta la questione.
 
Domenico Mannelli

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