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"Nuove semplificazioni e complicazioni per le verifiche periodiche"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
03/09/2013 - A seguito di un emendamento presentato in Senato e recepito dalla Camera, la legge 9 agosto 2013, n. 98 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (GU n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63) ha
modificato sostanzialmente l’art. 71 del D. Lgs. 81/08, comma 11.
“11. Oltre a quanto previsto dal comma 8,
il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in
ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato
di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza
indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata
dall’ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta,
decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL
e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al
comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al
precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla
richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può
avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del
comma 13.”
L’
originale versione di tale comma era:
Dal 21 agosto 2013 tale comma è:
"11. Oltre a quanto
previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro
riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne
l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con
la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore
di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque
giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso
inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di
lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati
abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche
sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò
sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati
abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per
l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di
soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle
verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a
disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma
sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono
poste a carico del datore di lavoro»; |
Occorre ricordare che nello
stesso decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69 tale comma era già stato modificato, ma solo proceduralmente senza
apportare significative e sostanziali modifiche ma anzi aumentando gli atti
burocratici (quali: “
L'INAIL, le ASL o
l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni
dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di
propria competenza, fornendo adeguata motivazione”).
Pertanto
il testo in vigore del comma 11 dell’articolo 71 del D. Lgs. 81/08,
prima del 21 agosto 2013, era il seguente:
«11. Oltre a quanto previsto
dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro
riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne
l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con
la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche e'
effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni
dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può
avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell'agenzia
regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o
privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive
verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge
regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nei termine di trenta giorni dalla
richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di
soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13.
L'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro,
entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad
effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione.
In tal caso il datore di lavoro puo' avvalersi di soggetti pubblici o privati
abilitati alle verifiche secondo le modalità di cui al comma 13. Per
l'effettuazione delle verifiche, l'INAIL, le ASL e l'ARPA possono avvalersi
del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche di cui al
presente comma sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a
carico del datore di lavoro». |
La
legge di conversione invece, non solo semplifica, ma
innova sostanzialmente, introducendo però
una nuova complicazione.
La prima verifica
periodica delle attrezzature dell’allegato VII infatti non è più di
competenza dell’INAIL (La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL) ma è
dovere del datore di lavoro avvalersi dell’INAIL, che vi provvede nel termine
di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura.
Non è più quindi competenza assoluta
dell’INAIL la prima verifica ma è una competenza che nasce dalla messa in
servizio fatta dal datore di lavoro ed è “a scadenza prefissata”. Infatti,
una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra
indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri
soggetti pubblici o privati abilitati. Forse neanche gli estensori
dell’emendamento hanno intenzionalmente sostituito il termine “
richiesta” con il termine “
messa in servizio”. Se invece tale
sostituzione è intenzionale, l’estensore materiale dell’emendamento deve avere
sperimentato il castello burocratico realizzato sul termine “richiesta” dalla circolare
ministeriale del 25.05.2012 che aveva posto nove requisiti, tra i quali
codice fiscale e partita IVA, per avere una “richiesta” giuridicamente valida. La
data di messa in servizio è invece decisa semplicemente dal datore di lavoro.
Il datore di lavoro può ora
scegliere liberamente per le verifiche
periodiche successive alla prima il verificatore pubblico o quello privato
senza comunicare niente alla AUSL.
Con le verifiche periodiche
successiva alla prima il legislatore si allinea con coerenza a quanto già
statuito per altri tipi di impianti. Infatti, ad esempio, per gli impianti di
protezione dai contatti elettrici indiretti o per gli ascensori in servizio
privato è da decenni che vige la libera scelta dell’ente verificatore.
Sicuramente meglio tardi che mai e però resta la
diversità di procedura tra prima verifica periodica e verifica
successiva.
Poco male se non sorgessero
adesso
complicazioni giuridiche.
Infatti la denuncia di messa in
servizio non comporta normalmente alcuna verifica periodica con scadenza entro
45 giorni.
Anzi per le attrezzature a
pressione la denuncia di messa in servizio può essere fatta solo dopo la
verifica di messa in servizio, fatta dall’INAIL o da un organismo notificato
per gli insiemi, così come stabilito dal DM 329/04. La successiva verifica
periodica decorre almeno dopo un anno.
Certo si potrebbe anche
ipotizzare che il nuovo comma dell’art. 71 modifica le disposizioni del DM
329/04 e, quindi, è soppressa la
verifica
di messa in servizio. In effetti tale verifica coincide tecnicamente con la
prima verifica
periodica stabilita dal DM 11.04.2011 e potrebbe essere tranquillamente
soppressa o unificata alla prima verifica periodica.
Ma analoga considerazione non può
valere per gli altri tipi di attrezzature, per i quali non vige il DM 329/04, e
per le quali non esiste una verifica di messa in servizio.
Appare peraltro strano come,
facendo riferimento all’allegato VII, dove le verifiche periodiche sono come
minimo annuale, il legislatore imponga all’INAIL di effettuarla entro 45 giorni
dalla data di messa in servizio. Un refuso dovuto alla fretta?
Ma questa è materia per giuristi.
Non credo che siano molti i casi in cui la stessa legge dà due termini
temporali diversi per lo stesso adempimento.
Sarà interessante vedere come
sarà risolta la questione.
Domenico Mannelli
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