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"Decreto 81: le principali novità che riguardano il settore edile"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
11/09/2013 -
Pubblichiamo un focus
redatto da ANCE
(Associazione
Nazionale Costruttori Edili) circa le principali novità che riguardano
il settore edile in seguito alle modifiche apportate dal “Decreto del
fare” al D.Lgs. 81/08.
Il Testo unico sulla sicurezza alla luce delle modifiche apportate
dalle legge 9 agosto 2013, n. 98
Il D.Lgs. 81/08 alla luce delle
modifiche apportate dalle legge 9 agosto 2013, n. 98 (Decreto del fare): da ANCE
un focus delle principali novità che riguardano il settore edile.
È stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194, la Legge 9 agosto 2013, n. 98, di
conversione con modificazioni del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.
Con riferimento alla sicurezza
sul lavoro, nella Legge di conversione, entrata in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione in Gazzetta, ossia il 21 agosto u.s., sono state
confermate la maggior parte delle novità introdotte dal Decreto.
Alla luce delle recenti modifiche
apportate al D. Lgs. 81/08, cosiddetto testo unico in materia di sicurezza, si
riporta un focus delle
principali novità
che riguardano il settore edile.
Articolo 32 della Legge 9 agosto 2013 n. 98
(Semplificazione di adempimenti
formali in materia di lavoro)
-Modifica dei commi 3 e 3 bis)
dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08 (Obblighi connessi ai contratti
d’appalto o di somministrazione)
Nello specifico la modifica del
comma 3 del suddetto articolo prevede semplificazioni con riferimento alla
documentazione relativa agli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul
lavoro per quanto concerne il documento
unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)
nei settori a basso rischio di infortuni e
malattie professionali che saranno individuati con apposito decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Solo per tali settori
il datore di lavoro committente può
scegliere di redigere il DUVRI oppure di individuare un proprio incaricato,
in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali (adeguate e
specifiche in relazione all’incarico conferito), che sovrintenda al
coordinamento e alla cooperazione tra le imprese appaltatrici e/o lavoratori
autonomi che operano all’interno della propria azienda o di una singola unità
produttiva.
Si ricorda che l’individuazione
di tale incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza
nel contratto di appalto o di opera.
Con la modifica del comma 3 bis)
dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08
viene
elevato da due a cinque uomini-giorno la soglia al di sotto della quale non
deve essere predisposto il DUVRI, sempre che i lavori o i servizi non
comportino rischi derivanti dal rischio di incendio elevato così come definito
nel D.M. 10 marzo 1998, da svolgimento di attività in ambienti confinati, dalla
presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, atmosfere esplosive o
dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D. Lgs. n.
81/08.
Tali adempimenti nel nostro
settore si applicano di rado, dal momento che
in presenza di piano di sicurezza e coordinamento e di piano operativo
di sicurezza il DUVRI non deve essere redatto. La disposizione è invece
obbligatoria nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’interno
della propria azienda o nei casi in cui non sia prevista la redazione del piano
di sicurezza e coordinamento.
Alla luce di quanto detto, pur
non essendo una norma che interessa direttamente il settore delle costruzioni
si rileva, tuttavia, che le modifiche proposte non comportano una
semplificazione reale, innanzitutto perché il DUVRI è, ormai, uno strumento
consolidato e ampiamente utilizzato dalle imprese e poi perché la facoltà, da
parte del datore di lavoro committente, di individuare una figura professionale
ad hoc per assolvere ad alcuni adempimenti, piuttosto che redigere il DUVRI (ma
solo per settori a basso rischio che dovranno essere individuati), non sembra
andare nella direzione di una vera semplificazione.
Inoltre non è chiaro cosa si
intende per formazione, esperienza e competenza adeguate.
-Modifica dell’articolo 27 del D.
Lgs. 81/08 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi)
La lettera a-bis) dell’articolo
32 ha stabilito che
attraverso un DPR
vengano definiti settori e criteri finalizzati alla definizione di
un sistema di qualificazione delle imprese
e dei lavoratori autonomi con
riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; la vecchia formulazione
del D. Lgs. n. 81/08 prevedeva che tale compito spettasse alla Commissione
consultiva permanente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
-Modifica dell’articolo 29 del D.
Lgs. 81/08 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi)
Viene introdotto, all’art. 29 del
D. Lgs. 81/08, il comma 6-ter che prevede l’emanazione di un apposito decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che individuerà
settori a basso rischio di infortuni e
malattie professionali. I datori di lavoro delle aziende operanti nei
settori suddetti potranno dimostrare, attraverso un
apposito modello definito dal decreto, di aver effettuato la
valutazione dei rischi.
La norma
non riguarda il settore delle costruzioni che, presumibilmente, non
rientrerà nel suddetto elenco.
-Modifica dell’articolo 32 comma
5 del D. Lgs. 81/08 (Capacità e requisiti professionali degli addetti e
dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni)
E’ stata introdotta una
misura di semplificazione in materia di
formazione, essendo stato previsto il riconoscimento dei crediti formativi
nei casi di formazione e aggiornamento previsti dal D. Lgs. n. 81/08 in cui i
contenuti dei percorsi si sovrappongono, in tutto o in parte, a quelli previsti
per il responsabile o per gli addetti del servizio di prevenzione e protezione.
-Modifica dell’articolo 37 del D.
Lgs. 81/08 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)
E’ stato introdotto un nuovo
comma che prevede il
riconoscimento dei
crediti formativi nei casi di formazione e aggiornamento per dirigenti,
preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i
contenuti dei percorsi si sovrappongono, in tutto o in parte.
-Modifica dell’articolo 71 del D.
Lgs. 81/08 (Obblighi del datore di lavoro)
Sono state introdotte, altresì,
disposizioni in materia di verifiche
periodiche delle attrezzature di lavoro al fine di agevolare lo svolgimento
delle stesse da parte delle imprese. Con la modifica dei commi 11 e 12 dell’articolo
71 del D. Lgs. 81/08 è stato
ridotto da
sessanta a quarantacinque giorni il termine entro cui l’INAIL è tenuto a
effettuare la prima verifica. Decorso inutilmente il suddetto termine, il
datore di lavoro può avvalersi sia di soggetti pubblici sia di soggetti privati
abilitati. Per le verifiche successive, il datore di lavoro può, invece,
avvalersi indifferentemente delle ASL o delle ARPA o di soggetti pubblici o
privati abilitati.
La misura, senza dubbio positiva,
snellisce, seppure solo parzialmente, una procedura che le associazioni
datoriali hanno sempre criticato in quanto troppo contorta e di difficile
attuazione.
-Modifica dell’articolo 88 del D.
Lgs. 81/08 (Campo di applicazione)
E’ stato modificato il comma 1,
lettera g-bis) dell’articolo 88 del D. Lgs. 81/08
escludendo i piccoli lavori, la cui durata presunta non è superiore ai
dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle
infrastrutture per servizi, dall’applicazione delle disposizioni del decreto
legislativo n. 81/08 previste per i cantieri temporanei e mobili, ad eccezione
di quei lavori che espongono i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI del
D. Lg. 81/08.
L’esclusione, dal campo di
applicazione del capo I del Titolo IV del D. Lgs. 81/08, dei lavori di entità
non superiore a 10 uomini giorno (ad eccezione di quelli rientranti
nell’allegato XI)
comporta preoccupanti
conseguenze sul piano della “qualificazione” dei soggetti operanti nei
cantieri per i motivi sottoelencati.
In tali lavori infatti non si
applica l’art. 90 del D. Lgs. 81/08, che prevede, al comma 9, la verifica
dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici,
che comprende:
- l’esibizione del certificato di
iscrizione alla camera di commercio;
- l’esibizione del DURC;
- l’esibizione del Documento di
valutazione dei rischi (la cui redazione, comunque, rimane un obbligo delle
imprese);
- la dichiarazione di non essere
oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.
In tale contesto appare evidente
la possibilità da parte di operatori economici non qualificati di operare sul
mercato sfuggendo a qualsiasi meccanismo di verifica preventiva circa la loro
idoneità; il tutto a scapito, evidentemente, della sicurezza dei lavoratori.
Non si applica inoltre l’articolo
99 del D. Lgs. 81/08 che prevede la trasmissione, da parte del committente,
alla ASL e alla direzione provinciale del lavoro della notifica preliminare,
elemento fondamentale, ai fini della programmazione delle attività di controllo
da parte degli organi di vigilanza.
L’unica semplificazione per le
imprese resta il mancato obbligo di redazione del Piano Operativo della
Sicurezza (POS) che, tra l’altro, non risulta essere un grosso onere per la
stessa.
-Introduzione dell’articolo 104 bis del D. Lgs. 81/08 (Misure di
semplificazione nei cantieri temporanei o mobili)
Il capo I del Titolo IV del D.
Lgs. n. 81/08 reca, nell’attuale formulazione, un nuovo articolo che stabilisce
per il settore edile, la
redazione di
modelli semplificati di piano operativo di sicurezza, di piano di sicurezza e
coordinamento, di fascicolo dell’opera, e di piano di sicurezza sostitutivo.
Tali modelli, da adottare mediante decreto interministeriale, dovranno essere
adottati sentita la Commissione consultiva permanente, previa intese della
Conferenza Stato-Regioni.
Tale modifica è senza dubbio la
più interessante per gli operatori del settore. L’attuazione della
summenzionata previsione potrà avere importanti risvolti sulla gestione degli
aspetti meramente formali di un cantiere, senza perdere di vista l’obiettivo
principale di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Art. 38 della Legge 9 agosto 2013 n. 98
(Disposizioni in materia di
prevenzione incendi)
Si segnala che sono state
apportate alcune modifiche anche in materia di prevenzione incendi.
L’intervento di modifica è
rivolto agli enti ed ai privati delle nuove attività introdotte dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 151 del 2011. Il comma 1 dell’articolo in esame
introduce una semplificazione burocratica, ossia l’esenzione dall’obbligo di
presentazione dell’istanza preliminare qualora gli enti ed i privati suddetti
siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti la sussistenza dei
requisiti di sicurezza antincendio.
Il comma 2 differisce di un anno,
portandolo al 2014, il termine previsto dal medesimo regolamento, in scadenza
il prossimo 7 ottobre, per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 4
del regolamento, ivi compresa, esclusivamente per le fattispecie diverse da
quelle previste al comma 1 dell’articolo in esame, la preliminare presentazione
dell’istanza di cui all’articolo 3 del regolamento.
La misura è volta sia a
semplificare gli adempimenti di prevenzione incendi, con conseguente riduzione
degli oneri amministrativi per le imprese sia a rendere sostenibili i tempi di
assolvimento degli adempimenti stessi.
RPS
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