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"L’autorizzazione paesaggistica varrà tre anni in più"
fonte www.edilportale.com / Normativa
25/09/2013 - Prorogata di tre anni la durata dell’autorizzazione paesaggistica. La novità è stata approvata con un emendamento al
ddl per la conversione del
DL 91/2013
Valore Cultura per il rilancio dei beni e attività culturali.
In sostanza, l’emendamento estende la durata delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione, integrando le semplificazioni introdotte in materia di edilizia dalla Legge del Fare.
Ricordiamo infatti che secondo la Legge del Fare, se i lavori sono iniziati nei cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, questa si considera efficace per tutta la durata dei lavori. Dato che l’autorizzazione paesaggistica dura cinque anni, ciò significa che se i lavori iniziano prima della scadenza, dopo il quinto anno non sarà necessario richiedere una nuova autorizzazione, a meno che non ci siano delle variazioni nel progetto.
Il Comune non può indire più la conferenza di servizi se il Soprintendente non esprime il proprio parere entro 45 giorni (prima il termine era di 90 giorni). Allo stesso tempo, in mancanza del parere del Soprintendente non si forma più il silenzio assenso, ma l’Amministrazione competente deve assumere un provvedimento finale.
Con la Legge del Fare sono stati inoltre prorogati di due anni i titoli abilitativi (permesso di costruire, Dia, Scia) per l’inizio dei lavori, ma anche per la loro ultimazione, e che per usufruire di questa possibilità è sufficiente inviare una comunicazione al comune, che non ha nessun potere discrezionale in materia, ma può solo accertare che i termini non siano decorsi e che non si crei nessun contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.
Ma non solo, perché la Legge del fare ha anche prorogato di tre anni il termine delle convenzioni di lottizzazione, estendendo quindi i termini per l’inizio e la fine dei lavori connessi.
In sostanza, l’emendamento estende la durata delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione, integrando le semplificazioni introdotte in materia di edilizia dalla Legge del Fare.
Ricordiamo infatti che secondo la Legge del Fare, se i lavori sono iniziati nei cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, questa si considera efficace per tutta la durata dei lavori. Dato che l’autorizzazione paesaggistica dura cinque anni, ciò significa che se i lavori iniziano prima della scadenza, dopo il quinto anno non sarà necessario richiedere una nuova autorizzazione, a meno che non ci siano delle variazioni nel progetto.
Il Comune non può indire più la conferenza di servizi se il Soprintendente non esprime il proprio parere entro 45 giorni (prima il termine era di 90 giorni). Allo stesso tempo, in mancanza del parere del Soprintendente non si forma più il silenzio assenso, ma l’Amministrazione competente deve assumere un provvedimento finale.
Con la Legge del Fare sono stati inoltre prorogati di due anni i titoli abilitativi (permesso di costruire, Dia, Scia) per l’inizio dei lavori, ma anche per la loro ultimazione, e che per usufruire di questa possibilità è sufficiente inviare una comunicazione al comune, che non ha nessun potere discrezionale in materia, ma può solo accertare che i termini non siano decorsi e che non si crei nessun contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.
Ma non solo, perché la Legge del fare ha anche prorogato di tre anni il termine delle convenzioni di lottizzazione, estendendo quindi i termini per l’inizio e la fine dei lavori connessi.
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