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"L’obbligo di formazione per l’uso di attrezzature specifiche"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
26/09/2013 -
Quesito sulla formazione di attrezzature specifiche
Di Leopoldo Magelli
Il quesito verte sui tempi di
entrata in vigore della normativa sulla formazione “abilitante” per gli
operatori addetti all’uso di attrezzature di particolare pericolosità e
complessità (definita dall’ accordo
Stato-Regioni del 22 febbraio 2012), di cui si è ampiamente parlato in un
recentissimo numero di Articolo 19.
Il quesito è il seguente:
“Quando ho espresso alla mia azienda dubbi sulla conformità dell’iter
formativo dei nuovi operatori ai carrelli elevatori rispetto all’accordo
Stato-Regioni sulla formazione abilitante per gli addetti a questo tipo di
attrezzature, mi è stato risposto che l’accordo entrerà in vigore solo nel
2015. E’ vero?”
Risposta:
No, non è assolutamente vero.
Infatti, se esaminiamo l’accordo,
esso precisa che:
● l’accordo entra in vigore dopo
12 mesi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; dal momento che tale
pubblicazione è avvenuta in data 12 marzo 2012, l’accordo è entrato pienamente
in vigore da circa due mesi, ovvero il 12 marzo 2013;
● nell’accordo si prevedeva
espressamente che (punto 12, Norme transitorie): “i lavoratori che all’entrata
in vigore dell’accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature devono
effettuare i corsi entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore”;
● quindi
i lavoratori che al 12 marzo 2013 erano già addetti all’uso di tali attrezzature
devono essere formati, secondo le modalità indicate dall’accordo, entro il 12
marzo 2015: pertanto tale data non è assolutamente quella in cui inizia a
valere l’obbligo, bensì quella limite entro la quale i lavoratori già addetti
(a marzo di quest’anno) all’uso di quelle attrezzature devono aver completato i
corsi e superato le verifiche;
● per quel che riguarda
i lavoratori che dal 12 marzo 2013 in poi
saranno adibiti ex-novo all’uso di queste attrezzature, appare evidente
che, essendo la normativa già pienamente in vigore,
dovranno effettuare i corsi e superare le verifiche prima di essere
adibiti alla mansione che prevede l’uso di tali attrezzature: cioè, per
loro non vale il posticipo al 12 marzo 2015 del termine antro cui effettuare i
corsi che, lo ripetiamo, vale solo per chi al 12 marzo 2013 era già incaricato
dell’uso di tali attrezzature, ovvero operativo a tutti gli effetti;
● infine, si ricorda che una
recente circolare
ministeriale (Ministero del Lavoro, 11 marzo 2013) prevede che il
conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche in caso di uso
saltuario od occasionale delle attrezzature stesse.
Articolo
19 – N. 4 del luglio/agosto 2013 (formato PDF, 1.18 MB).
RPS
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