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"Appalti, il costo del personale non può essere soggetto a ribasso"
fonte www.edilportale.com / Normativa
14/10/2013 - Le spese per il personale non devono influenzare la determinazione del
prezzo nelle gare d’appalto, soprattutto quando le gare sono aggiudicate
con il criterio del massimo ribasso. Lo afferma Itaca, Istituto per
l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale,
che ha commentato le novità introdotte dalla
Legge del Fare nel
Codice Appalti.
In base alla Legge del Fare, il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.
Secondo Itaca, la disposizione ricalca i contenuti introdotti dalla Legge Sviluppo 106/2011 e poi abrogati dal DL Salva Italia 201/2011. Riproporre i contenuti sembra ad Itaca “contraddittorio e inopportuno” perché si potrebbero creare difficoltà alle stazioni appaltanti e divergenze interpretative.
Per cercare di semplificare l’applicazione della nuova disposizione, Itaca ha quindi redatto delle prime indicazioni.
Sottolineando ad esempio che la regola sul costo del personale si applica solo alle gare da aggiudicare col criterio del prezzo più basso e non a quelle che seguono il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, Itaca afferma che si è in presenza di una prima incongruenza perché anche in presenza dell’offerta economicamente più vantaggiosa si dovrebbe prestare attenzione ai costi del personale.
Secondo le indicazioni di Itaca, il costo del personale potrebbe essere determinato col metodo analitico, basato sugli elenchi prezzi ufficiali, o col metodo parametrico, che richiede la definizione di costi standard per tipologie di opere.
Dal punto di vista dell’attività delle Stazioni appaltanti, a detta di Itaca ci sarebbero due alternative. Nella prima la Stazione Appaltante dovrebbe determinare in fase progettuale il costo del personale e scorporarlo dall’importo complessivo dell’appalto. I concorrenti offrirebbero così la percentuale di ribasso sull’importo dell’appalto al netto del costo del personale.
Nel secondo caso, la Stazione Appaltante non determina in fase progettuale il costo del personale, ma questo viene proposto dal concorrente e la sua congruità è valutata nella fase di verifica dell’offerta.
Per quanto riguarda i servizi di ingegneria e architettura, secondo Itaca il progettista dovrebbe stimare il costo del personale e sottrarlo dalla quota assoggettata al ribasso. Come indicato da Itaca, il costo del collaboratore che svolge attività di ingegneria e architettura dovrebbe rientrare nel costo dell’opera di ingegno, mentre il costo del personale addetto alla produzione degli elaborati tecnici e amministrativi potrebbe essere compreso nel costo industriale.
Itaca nelle sue indicazioni osserva che alcuni studi condotti dagli Ordini professionali ipotizzano che le prestazioni dei servizi di ingegneria e architettura siano composti sostanzialmente da tre componenti: il costo industriale per la produzione del servizio, il valore del rischio professionale insito nell’attività e il valore dell’opera d’ingegno, ma non esistono tabelle ufficiali che suddividano l’importo complessivo nelle sue componenti a seconda della natura e complessità del servizio.
In base alla Legge del Fare, il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.
Secondo Itaca, la disposizione ricalca i contenuti introdotti dalla Legge Sviluppo 106/2011 e poi abrogati dal DL Salva Italia 201/2011. Riproporre i contenuti sembra ad Itaca “contraddittorio e inopportuno” perché si potrebbero creare difficoltà alle stazioni appaltanti e divergenze interpretative.
Per cercare di semplificare l’applicazione della nuova disposizione, Itaca ha quindi redatto delle prime indicazioni.
Sottolineando ad esempio che la regola sul costo del personale si applica solo alle gare da aggiudicare col criterio del prezzo più basso e non a quelle che seguono il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, Itaca afferma che si è in presenza di una prima incongruenza perché anche in presenza dell’offerta economicamente più vantaggiosa si dovrebbe prestare attenzione ai costi del personale.
Secondo le indicazioni di Itaca, il costo del personale potrebbe essere determinato col metodo analitico, basato sugli elenchi prezzi ufficiali, o col metodo parametrico, che richiede la definizione di costi standard per tipologie di opere.
Dal punto di vista dell’attività delle Stazioni appaltanti, a detta di Itaca ci sarebbero due alternative. Nella prima la Stazione Appaltante dovrebbe determinare in fase progettuale il costo del personale e scorporarlo dall’importo complessivo dell’appalto. I concorrenti offrirebbero così la percentuale di ribasso sull’importo dell’appalto al netto del costo del personale.
Nel secondo caso, la Stazione Appaltante non determina in fase progettuale il costo del personale, ma questo viene proposto dal concorrente e la sua congruità è valutata nella fase di verifica dell’offerta.
Per quanto riguarda i servizi di ingegneria e architettura, secondo Itaca il progettista dovrebbe stimare il costo del personale e sottrarlo dalla quota assoggettata al ribasso. Come indicato da Itaca, il costo del collaboratore che svolge attività di ingegneria e architettura dovrebbe rientrare nel costo dell’opera di ingegno, mentre il costo del personale addetto alla produzione degli elaborati tecnici e amministrativi potrebbe essere compreso nel costo industriale.
Itaca nelle sue indicazioni osserva che alcuni studi condotti dagli Ordini professionali ipotizzano che le prestazioni dei servizi di ingegneria e architettura siano composti sostanzialmente da tre componenti: il costo industriale per la produzione del servizio, il valore del rischio professionale insito nell’attività e il valore dell’opera d’ingegno, ma non esistono tabelle ufficiali che suddividano l’importo complessivo nelle sue componenti a seconda della natura e complessità del servizio.
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