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"Canna fumaria: non occorre autorizzazione condominiale"
fonte www.lavoripubblici.it / Edilizia
16/10/2013 - Con
sentenza n. 1985 depositata in Cancelleria il 27 settembre scorso, il
Tar Campania si è espresso nel caso di rapporto tra realizzazione di
canna fumaria su una parete esterna dell’unità immobiliare di proprietà e autorizzazione dei condomini.
Il Tar ha ricondotto l’intervento all’ articolo 1102 del codice civile (art. 1102 - Uso della cosa comune “ Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto . A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”), in virtù del quale è possibile procedere alla realizzazione della canna fumaria senza che venga dato il consenso dall’assemblea condominiale purchè la realizzazione stessa non precluda agli altri condomini l’uso del bene comune.
Ciò significa che non è possibile subordinare al possesso dell’autorizzazione condominiale il rilascio dell’autorizzazione edilizia per la realizzazione di tale opera, anche perché il Comune non ha l’obbligo di verificare che vi siano dei limiti a livello di codice civile in tal senso.
Il Comune, però, può procedere ad una verifica sul proprietario affinchè accerti la sua legittimità alla realizzazione dell’opera, ossia che l’opera stessa non arrechi nocumento al godimento del bene comune per gli altri condomini.
Il Tar ha ricondotto l’intervento all’ articolo 1102 del codice civile (art. 1102 - Uso della cosa comune “ Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto . A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”), in virtù del quale è possibile procedere alla realizzazione della canna fumaria senza che venga dato il consenso dall’assemblea condominiale purchè la realizzazione stessa non precluda agli altri condomini l’uso del bene comune.
Ciò significa che non è possibile subordinare al possesso dell’autorizzazione condominiale il rilascio dell’autorizzazione edilizia per la realizzazione di tale opera, anche perché il Comune non ha l’obbligo di verificare che vi siano dei limiti a livello di codice civile in tal senso.
Il Comune, però, può procedere ad una verifica sul proprietario affinchè accerti la sua legittimità alla realizzazione dell’opera, ossia che l’opera stessa non arrechi nocumento al godimento del bene comune per gli altri condomini.
A cura di
Gabriele Bivona
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