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"Via e Vas, Ance chiarisce come funzionano"
fonte www.edilportale.com / Normativa
18/10/2013 - Dopo una serie di contenziosi in materia ambientale e paesaggistica,
l’Ance, Associazione nazionale costruttori edili, fa il punto della
situazione sulle pronunce della giurisprudenza in materia di Vas,
Valutazione ambientale strategica, e Via, Valutazione di impatto
ambientale.
Cosa sono la Vas e la Via
Tracciando una sintesi dei due strumenti, l’Ance ricorda che la Vas non è tanto una valutazione in senso stretto, ma uno strumento che accompagna tutto l’iter di approvazione di piani e programmi.
In altre parole, la Vas è un’analisi preventiva degli effetti che potranno essere provocati sull’ambiente dall’attuazione di determinati strumenti di pianificazione e programmazione. La Vas garantisce quindi la protezione dell’ambiente e ha lo scopo di assicurare che piani e programmi siano in linea con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.
Come ricordato dall’Ance, il procedimento di VAS avviene contestualmente all’avvio del piano o del programma e la sua omissione costituisce vizio di legittimità, comportante l’annullamento dell’atto finale.
La procedura di VIA è invece uno strumento preventivo, in grado di controbilanciare gli interventi sull’ambiente ed interagire con la pianificazione urbanistica, paesaggistica, energetica, socio-economica. La Via descrive e valuta gli effetti che le opere possono avere su uomo, fauna, flora, suolo, acqua, aria, clima, paesaggio, beni materiali e patrimonio culturale.
La VIA, sottolinea l’Ance, costituisce parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione dei progetti di opere ed interventi e la sua omissione comporta l’annullamento dell’atto finale per violazione di legge.
Le pronunce della giurisprudenza
In materia di Vas, il Tar della Campania ha affermato è illegittima l’adozione di varianti sostanziali senza la Vas preventiva.
Secondo il Tar della Sicilia, la Vas è indispensabile per i piani urbanistico territoriali, mentre non è richiesta per i piani paesaggistici in senso stretto, che non abilitando alla realizzazione di progetti sul territorio, non hanno nessun impatto sull'ambiente.
A detta del Consiglio di Stato, la Vas anticipa la valutazione della compatibilità ambientale ad un momento anteriore all’adozione dei piani o programmi. La valutazione favorevole compiuta in sede di VAS non può quindi essere rimessa in discussione.
Per quanto riguarda la Via, il Tar delle Marche ha affermato che non è una mera verifica di natura tecnica sulla compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una vera e propria funzione d'indirizzo politico-amministrativo.
Cosa sono la Vas e la Via
Tracciando una sintesi dei due strumenti, l’Ance ricorda che la Vas non è tanto una valutazione in senso stretto, ma uno strumento che accompagna tutto l’iter di approvazione di piani e programmi.
In altre parole, la Vas è un’analisi preventiva degli effetti che potranno essere provocati sull’ambiente dall’attuazione di determinati strumenti di pianificazione e programmazione. La Vas garantisce quindi la protezione dell’ambiente e ha lo scopo di assicurare che piani e programmi siano in linea con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.
Come ricordato dall’Ance, il procedimento di VAS avviene contestualmente all’avvio del piano o del programma e la sua omissione costituisce vizio di legittimità, comportante l’annullamento dell’atto finale.
La procedura di VIA è invece uno strumento preventivo, in grado di controbilanciare gli interventi sull’ambiente ed interagire con la pianificazione urbanistica, paesaggistica, energetica, socio-economica. La Via descrive e valuta gli effetti che le opere possono avere su uomo, fauna, flora, suolo, acqua, aria, clima, paesaggio, beni materiali e patrimonio culturale.
La VIA, sottolinea l’Ance, costituisce parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione dei progetti di opere ed interventi e la sua omissione comporta l’annullamento dell’atto finale per violazione di legge.
Le pronunce della giurisprudenza
In materia di Vas, il Tar della Campania ha affermato è illegittima l’adozione di varianti sostanziali senza la Vas preventiva.
Secondo il Tar della Sicilia, la Vas è indispensabile per i piani urbanistico territoriali, mentre non è richiesta per i piani paesaggistici in senso stretto, che non abilitando alla realizzazione di progetti sul territorio, non hanno nessun impatto sull'ambiente.
A detta del Consiglio di Stato, la Vas anticipa la valutazione della compatibilità ambientale ad un momento anteriore all’adozione dei piani o programmi. La valutazione favorevole compiuta in sede di VAS non può quindi essere rimessa in discussione.
Per quanto riguarda la Via, il Tar delle Marche ha affermato che non è una mera verifica di natura tecnica sulla compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una vera e propria funzione d'indirizzo politico-amministrativo.
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