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"Regolamento REACH: una scheda di autovalutazione per i formulatori"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

28/10/2013 - In un precedente articolo su PuntoSicuro abbiamo affrontato gli obblighi, relativi al  regolamento europeo REACH, dell’ utilizzatore a vallepersona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall’importatore che utilizza una sostanza chimica, in quanto tale o in quanto elemento di una miscela, nell’esercizio delle proprie attività industriali o professionali.
 
Ci soffermiamo oggi su una particolare tipologia di utilizzatori a valle, i  formulatori, con riferimento ai documenti elaborati in occasione del  Piano Mirato di Prevenzione, dell’ Azienda sanitaria locale della provincia di Monza e Brianza - dal titolo " Utilizzo in sicurezza dei prodotti chimici secondo i regolamenti REACH e CLP" - e agli atti dell’incontro pubblico sul tema che si è tenuto a Monza il 10 dicembre 2012.

Ad esempio l’intervento di presentazione del documento “ Regolamenti REACH e CLP - Istruzioni operative per gli Utilizzatori a valle”, intervento curato da Antonietta Covone (Dirigente Chimico - ASL Monza e Brianza), ricorda quattro tipologie di utilizzatori a valle:
- “ utilizzatore industriale o artigianale: utilizza sostanze nel proprio processo industriale/ artigianale senza che esse diventino parte integrante di una miscela o di un articolo immessi sul mercato;
- formulatore: unisce due o più sostanze per la produzione e vendita di una nuova miscela;
riempitore: trasferisce sostanze o miscele da un contenitore all’altro;
- produttore di articoli: incorpora sostanze negli articoli prodotti e immessi sul mercato”.
 
L’intervento riporta anche varie motivazioni per rispettare i regolamenti REACH e CLP. Ad esempio una interessante stima di riduzione  (dal giugno 2007 al 2018) di alcune malattie professionali a seguito dell’adozione del REACH.
 
Per i  formulatori l’Asl Monza e Brianza ha elaborato una specifica “ Scheda di autovalutazione aziendale per formulatori” che non solo accompagna le aziende nel controllo del rispetto degli adempimenti, ma offre diverse informazioni e indicazioni tratte dal regolamento REACH.
 
La scheda sottolinea che l’attività dell’impresa con ruolo di “ formulatore” non deve includere una reazione chimica fra due sostanze (per esempio reazione fra acido e base per la produzione di un sale). Infatti l’impresa che sintetizza una nuova sostanza “è un fabbricante ai sensi del REACH”.
 
Dopo aver richiesto informazioni sull’azienda, sulle miscele prodotte, sull’assetto e strutture di prevenzione, la scheda si sofferma sulle funzioni aziendali coinvolte nell’applicazione del REACH e CLP.
 
Infatti è vivamente consigliato “individuare una persona ( referente REACH) che si dedichi alla gestione complessiva di tutte le attività necessarie per la corretta applicazione dei regolamenti REACH e CLP”. E per non tralasciare nessun aspetto relativo alla corretta gestione dei prodotti chimici in azienda (acquisto,utilizzo, vendita ..) “è indispensabile che il referente REACH coinvolga a seconda della necessità le altre funzioni aziendali”.
Nella scheda non è infatti sufficiente indicare la presenza di un referente REACH interno/esterno e la frequenza del suo accesso in azienda, ma anche la tipologia dei reparti coinvolti dalla sua attività.
 
Un altro capitolo riguarda l’ acquisto sostanze (tal quali o in miscela).
Ad esempio la scheda chiede se è già presente in azienda un elenco fornitori delle sostanze acquistate tal quali o in miscela e se per le sostanze/miscele classificate pericolose utilizzate in azienda si è in possesso della scheda dati sicurezza (SDS).
 
A questo proposito si indica che “è importante un elenco fornitori con evidenza dei fornitori extra UE perché se si acquista una sostanza/miscela da un fornitore extra UE si diventa importatori! Gli importatori alla stessa stregua dei produttori di sostanze hanno obblighi di notifica e registrazione”. Inoltre “ulteriori informazioni (nome chimico, CAS..) sulle sostanze acquistate permettono di verificare se esse siano contenute negli elenchi di sostanze altamente pericolose individuate dall’ECHA”.
 
Per avere informazioni sulla identità e pericolosità delle sostanze/miscele acquistate, nonché sulle precauzioni da adottare nel loro utilizzo, “occorre verificare la disponibilità in azienda delle SDS in lingua italiana e aggiornate rispetto ai regolamenti REACH e CLP”. In particolare il fornitore è “tenuto a inviare al cliente SDS aggiornate e in italiano per tutte le sostanze/miscele pericolose vendute; nel caso in cui il fornitore non abbia assolto al suo obbligo è sempre preferibile richiedere (in modo formale) le SDS perché non si possono utilizzare prodotti pericolosi senza essere a conoscenza della loro caratteristiche di pericolosità e delle misure da adottare per il loro utilizzo”.
 
La scheda chiede inoltre se (e come ) è stata fatta la verifica sull’avvenuta preregistrazione o registrazione delle sostanze e sulla eventuale presenza delle sostanze in alcuni allegati del REACH e nella candidate list .
 
Si ricorda, a questo proposito, che le sostanze non pre/registrate “non possono essere immesse sul mercato (anche all’interno di formulati) perché non sono conformi al REACH. Il formulatore utilizza solo sostanze preregistrate o registrate, per le quali il produttore/importatore ha fornito o fornirà all’ECHA informazioni dettagliate sulle caratteristiche, usi ed eventuale pericolosità”. Inoltre è indispensabile sapere “se le sostanze acquistate siano soggette a restrizioni d’uso, autorizzazione o se siano candidate ad essere inserite in allegato XIV (candidate list). Si cercherà in tal caso la sostituzione di tali sostanze e se non possibile ci si atterrà alle prescrizioni imposte dal REACH”.
È necessario il rispetto di eventuali restrizioni d’uso imposte dal REACH per sostanze incluse nell’allegato XVII.  Le restrizioni d’uso “possono riguardare anche gruppi di sostanze: per esempio è vietata la vendita al pubblico di miscele contenenti sostanze classificate come cancerogene, categoria 1 e 2 (ex R45 e R49) in concentrazioni pari o superiori ai limiti specificati al punto 28 dell’allegato XVII del REACH”.
Riguardo poi alla verifica dell’uso della sostanza/miscela rispetto agli usi consentiti/sconsigliati nella scheda dati di sicurezza, si segnala che nella sezione 1 della SDS “sono riportati gli usi consentiti e sconsigliati della sostanza/miscela che occorre verificare e rispettare”. E l’utilizzatore a valle deve “verificare che il proprio uso sia tra quelli identificati negli eventuali scenari di esposizione allegati alla SDS. Tali scenari sono previsti solo per le sostanze pericolose registrate e prodotte /importate in quantità superiore a 10 ton/anno”.
 
Riguardo all’ utilizzo sostanze (tal quali o in miscela) la scheda si sofferma sulle misure di gestione del rischio chimico contenute nelle schede dati di sicurezza dei fornitori, sull’accesso dei lavoratori alle SDS, sulla formazione e sulla nuova classificazione CLP.
 
A questo proposito si indica che:
- “gli utilizzatori a valle devono identificare e applicare le misure riportate nelle Schede dati di sicurezza”;
- “il datore di lavoro consente l’accesso alle informazioni fornite dalle Schede dati di sicurezza da parte di tutti i lavoratori” e assicura ai lavoratori, dirigenti e preposti “idonea formazione e aggiornamento relativamente alla nuova classificazione ed etichettatura CLP”.
Senza dimenticare che è importante sapere “se con l’introduzione del regolamento CLP alcune sostanze/miscele hanno modificato le proprie caratteristiche di pericolosità; infatti in tal caso occorre aggiornare anche la valutazione del rischio chimico”.
 
Veniamo infine alla vendita sostanze (tal quali o in miscela).
 
Come è assicurata la predisposizione di schede dati di sicurezza conformi al REACH e CLP per le miscele immesse sul mercato e la fornitura ai clienti delle schede dati di sicurezza aggiornate e conformi?
 
L’azienda deve infatti “disporre di strumenti/risorse adeguate per la preparazione delle SDS (l’acquisto di un software non è sufficiente, occorre personale competente e specializzato)”.
E l’azienda, “che immette sul mercato prodotti chimici pericolosi, deve fornire la scheda dati di sicurezza ai propri clienti”. Ad esempio tramite pagina web dedicata e accesso riservato o con invio (via e-mail, fax, altro) diretto.
 
La scheda si conclude con un riepilogo dell’autovalutazione, riepilogo che permette di comprendere il livello di corretta gestione dei regolamenti REACH e CLP.
 
 
 
Asl di Monza e Brianza, “ Scheda di autovalutazione aziendale per formulatori”, scheda correlata al Piano Mirato di Prevenzione "Utilizzo in sicurezza dei prodotti chimici secondo i regolamenti REACH e CLP" (formato PDF, 772 kB).
 
Regolamenti REACH e CLP - Istruzioni operative per gli Utilizzatori a valle”, intervento a cura di Antonietta Covone (Dirigente Chimico - ASL Monza e Brianza), intervento all’incontro pubblico  del 10 dicembre 2012  relativo all’"Utilizzo in sicurezza dei prodotti chimici secondo i regolamenti REACH e CLP" (formato PDF, 1.79 MB).
 
 
Tiziano Menduto

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