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"Il datore di lavoro pubblico e la carenza di disponibilità economica"
fonte www.puntosicuro.it / Responsabilità sociale
28/10/2013 -
Commento a cura di G. Porreca
Fa riferimento questa sentenza della Corte di Cassazione ai doveri in materia di salute e sicurezza sul lavoro del datore di lavoro della pubblica amministrazione nel
caso in cui lo stesso sia privo del potere di spesa cioè di quel potere
che, secondo quanto indicato nella definizione che del datore di lavoro
pubblico dà il D. Lgs. n. 81/2008, rappresenta uno degli elementi
fondamentali per una individuazione corretta di tale figura. Anche nel
caso in cui il datore di lavoro sia privo della disponibilità economica
necessaria per potere applicare delle misure di sicurezza nei propri
luoghi di lavoro, afferma la suprema Corte, lo stesso è comunque tenuto a
dare disposizioni e ad adottare soluzioni cautelari di prevenzione in
suo potere che siano analogamente “satisfattive” e “compensative”
rispetto agli interventi che non ha potuto attuare per la mancanza della
disponibilità economica.
Il caso e l’iter giudiziario.
Il Comandante di un Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco è stato riconosciuto dal Tribunale colpevole del reato di lesioni colpose
commesse in danno di un vigile del fuoco che aveva subito un infortunio
all'interno della sede di servizio. Lo stesso, infatti, mentre stava procedendo
ad un'operazione di controllo e verifica del cavo asservito al verricello di un
veicolo di servizio, messo allo scopo appositamente in trazione mediante
l’aggancio ad un altro mezzo, è stato colpito dai veicoli impegnati
nell'operazione a loro volta trascinati da un furgone condotto da un privato il
quale, entrato all'interno della caserma e non essendosi avveduto della
presenza di un cavo, lo agganciava
determinando lo spostamento dei veicoli. A seguito dell’incidente il vigile ha
riportato gravi lesioni e stato di coma insanabile.
Il Comandante ha fatto ricorso alla Corte di Appello la
quale ha confermata la condanna inflittagli dal Tribunale ma, riconoscendogli
le attenuanti generiche, l’ha riformata in “melius” solo relativamente al trattamento
sanzionatorio. La Corte di Appello, infatti, pur evidenziando il comportamento
improvvido dell’autista del furgone nonché l'impropria ed eccessiva velocità
dallo stesso tenuta all'interno della caserma, ha riconosciuto il ruolo
efficiente delle condotte colpose contestate al Comandante.
La Corte di Appello ha messo in evidenza in primo luogo
la mancata considerazione del rischio conseguente all'utilizzo promiscuo del
piazzale ove si era verificato l'incidente, utilizzato sia dal personale dei
VV.FF. che dai privati che avevano occasione di entrare nella caserma. Ha
inoltre osservata la mancanza di un sistema di videosorveglianza che
consentisse di seguire i movimenti
dei mezzi dopo il loro
ingresso, che inoltre non era stato predisposto un apposito servizio di
informazione e guida e che, infine, mancavano disposizioni puntuali per
disciplinare l'accesso in sicurezza degli estranei nella caserma. Tale
situazione di rischio è stata considerata accentuata dal fatto che nel piazzale
impegnato dagli estranei venivano svolte operazioni, quale quella messa in atto
dall'infortunato, pur esistendo nella caserma un’area specificamente destinata
che risultava comunque indisponibile perché diversamente utilizzata e che
infine mancava quantomeno la predisposizione di un espresso divieto a svolgere
le attività nel piazzale stesso.
In secondo luogo
la Corte di Appello ha fatto presente che non era stata predisposta
neppure una adeguata segnaletica per distinguere i luoghi di transito dei
veicoli e dei pedoni e che la spesa necessaria poteva essere affrontata anche
in difetto di esplicita autorizzazione. In mancanza, ha quindi sottolineato la
suprema Corte, dovevano comunque essere adottate soluzioni compensative, quale
ad esempio l'impiego di personale appositamente dedicato a seguire le manovre dei
veicoli provenienti
dall'esterno. Anche a volere considerare imprudente il comportamento
dell'infortunato, ha ancora sostenuto la Corte di Appello, lo stesso non poteva
considerarsi abnorme perché non esorbitante dalle proprie mansioni.
Il ricorso in Cassazione
e le motivazioni.
L’imputato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione
adducendo diverse motivazioni. Il Comandante dei Vigili del Fuoco, infatti, ha
fatto presente di trovarsi ad operare in una struttura pubblica in cui
l'impegno di spesa per realizzare lo strumentario evidenziato negli addebiti
doveva essere necessariamente autorizzato dagli organi superiori
competenti per cui nessuna contestazione
poteva essergli fatta anche perché si era più volte attivato senza alcun
successo. Anche l'addebito articolato nella mancata previsione di un più
adeguato sistema di videosorveglianza, ha altresì sostenuto l’imputato, non
aveva alcun rilievo causale perché in ogni caso lo strumentario, quand'anche
previsto, non avrebbe potuto impedire l'evento, non essendo consentito agli
operatori addetti alla videosorveglianza di intervenire direttamente con la
necessaria tempestività. L’addebito altresì afferente la mancata
predisposizione della segnaletica, ha precisato ancora l’imputato, non aveva tenuto conto dei limiti di spesa e
delle modalità autorizzative previste dalla normativa di settore e che,
diversamente da quanto sostenuto in sentenza, erano state date disposizioni
affinché il personale addetto all'ingresso ricevesse adeguatamente i veicoli in
transito. Secondo il ricorrente, infine, l’infortunato, aveva tenuto in
occasione dell’infortunio un comportamento
abnorme pur essendo persona
tecnicamente qualificata.
Le decisioni della Corte
di Cassazione.
Il ricorso è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione
infondato ed è stato pertanto rigettato. Non c’è dubbio, ha ricordato la
suprema Corte, che nelle pubbliche amministrazioni, la qualifica
di datore di lavoro, ai fini
della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, deve intendersi
attribuita al dirigente al quale spettano poteri di gestione, compresa la
titolarità di autonomi poteri decisionali anche in materia di spesa ma è anche
vero che la sentenza, rispettando tale principio, “
ha evidenziato la carenza comportamentale del Comandante, il quale - a
fronte della mancata erogazione delle somme - non si era attivato per trovare
soluzioni cautelari analogamente satisfattive e ‘compensative’” e che “
rispetto a tale carenza sono stati basati
gli addebiti, che tengono in conto del fatto che fosse proprio l'imputato, in
ragione della qualità, ad avere il potere gestionale sul luogo di lavoro”.
La Sez. IV ha altresì fatto presente che la decisione di condanna “
ha evidenziato, nel complesso e in modo
analitico, i comportamenti cautelari che ben avrebbero potuto impedire la
realizzazione della condizione di pericolo e, tra questi, proprio l'esplicito divieto
di svolgere le operazioni di controllo nel piazzale interessato dalla presenza
di estranei”. Fra le altre soluzioni cautelari preventive che non sono
state adottate dall’imputato in occasione dell’infortunio, pur essendo nel suo
potere di intervento, la Corte di Cassazione ha quindi individuato il mancato
suo esplicito divieto di operare nel piazzale nel quale è successo
l’infortunio, il non avere altresì disciplinato le modalità di accesso al
piazzale ed ancora l’ inidoneità
della segnaletica per la
regolazione della movimentazione dei veicoli sul piazzale medesimo.
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